CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 39171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/01/2022 del GIP del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 gennaio 2022 il GIP del Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA]Addosio le pene di legge su concorde richiesta delle parti per il reato dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. in I. n. 26 del 2019. 2. Il ricorrente denuncia la violazione di legge per difetto di correlazione tra patto e sentenza che non riportava il beneficio della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA] btvi 3. Il ricorso è fondato, perché il ricorrente aveva chiesto anche il riconoscimento del beneficio della pena sospesa cui il Pubblico ministero aveva acconsentito. Ai sensi dell'art. 620 lett. I cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si dispone l'applicazione del richiesto beneficio come da dispositivo. P . Q . M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena e dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia in data 14 gennaio 2022 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "anni uno di reclusione" si aggiungano le parole "con la concessione della sospensione condizionale della pena". Così deciso, il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]