CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 03756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha rigettato il ricorso presentato dal medesimo ex art. 702-bis cod.proc.civ. avverso il provvedimento di rigetto di una sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza impugnata si fonda, in primo luogo ed essenzialmente, sulla circostanza che il Leo aveva citato il Ministero della Giustizia anziché l'Ufficio finanziario, avente titolarità passiva nel rapporto oggetto di controversia, di cui é prevista la citazione in giudizio ex art. 99, d.P.R. 115/2002; in secondo luogo, anche nel merito il ricorso é stato rigettato, poiché secondo il giudicante l'esiguità della somma dichiarata quale reddito del nucleo familiare non sarebbe credibile, non essendo dato comprendere - né essendo stato debitamente dimostrato dal ricorrente - in quale modo costui e il proprio nucleo familiare soddisfacessero i propri bisogni essenziali con detta somma. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo con un primo, ampio motivo di aver provveduto ritualmente alla notifica del ricorso anche all'Amministrazione finanziaria, tramite l'Avvocatura dello Stato (domiciliataria ope legis per le amministrazioni dello Stato); e comunque il giudicante avrebbe dovuto concedere al ricorrente un termine al fine di regolarizzare la notifica, che in ogni caso doveva essere effettuata (anche) al Ministero della Giustizia, atteso che il diniego dell'ammissione del Leo al gratuito patrocinio non é avvenuto solo per ragioni reddituali. Il ricorrente richiama inoltre la giurisprudenza civile di legittimità, secondo la quale l'eventuale errata indicazione del legittimato passivo non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale ma solo la sua irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto. Denuncia, infine, il ricorrente l'indebito richiamo del giudicante alla sentenza delle sezioni Unite civili n. 8516/2012, di cui riporta taluni stralci a sostegno della legittimità della notificazione dell'atto all'Avvocatura dello Stato. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di merito operata dal Tribunale brindisino, basata su un erroneo ricorso alle presunzioni di cui all'art. 2729 cod.civ. (a fronte della prospettazione relativa agli aiuti economici forniti al nucleo familiare non solo dalla [OSCURATO:PERSONA], ma anche dal figlio Samuele) e su un altrettanto erroneo e generico riferimento ai precedenti del Leo per reati contro il patrimonio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata. 4. Il primo motivo di ricorso é fondato e, per come enunciato nel dispositivo dell'ordinanza impugnata (che fonda il rigetto sul «difetto della carenza di titolarità passiva del rapporto controverso di parte resistente»), deve ritenersi assorbente. Invero, con riferimento alla mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, é principio pacifico che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice ad quem, ma non notificata alla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso - l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016, Attanasio, Rv. 266846; conforme Sez. 4, n. 18806 del 07/12/2015, dep. 2016, Attanasio, Rv. 266699). Ciò non é avvenuto nel caso di specie, di tal che il ricorso é stato rigettato senza consentire al ricorrente di integrare ritualmente il contraddittorio. 5. Per le ragioni che precedono, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. Il Consigliere es sore La Presidente (Giuseppe P ch) ([OSCURATO:PERSONA] uu_t," '11i). ,.---_, [OSCURATO:PERSONA] oggi. 31u7/2c22_, , .- ,--r5-i,,,t', \ t • i • -.J: t [OSCURATO:PERSONA] b- i t