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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 45611/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Cagliari la ha condannata per il reato di cui alli art. 8 del d.lgs. 74/2000, relativamente alle sole annualità del 2012 e del 2013, per aver emesso, quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], numerose fatture per operazioni almeno in parte inesistenti.

La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, rappresentando di essere un intermediario che agiva per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. applicando sui prezzi praticati da [OSCURATO:SOCIETA]un sovrapprezzo, e aver ricevuto pagamenti in contanti per le prestazioni svolte; con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo del reato, considerando che la società utilizzatrice delle fatture false non è stata sottoposta a procedimento penale; Considerato che, con memoria difensiva, la ricorrente ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso; Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha richiamato quanto affermato dai testi Pintus, cognato e dipendente della ricorrente, e Cocciu, amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dei quali il giudice ha affermato la piena attendibilità, e disatteso la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa secondo cui il fatturato della società Mida era reale in quanto le provvigioni erano pagate mediante un meccanismo di ritenuta sulle somme incassate in contanti dai clienti della [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudice ha richiamato altresì il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato nelle comunicazioni IVA un fatturato incompatibile con quello che avrebbe dovuto produrre per giustificare l'ammontare delle provvigioni fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA], di cui la prevenuta era titolare firmataria, ritenendo del tutto inverosimile che tali provvigioni, di un ammontare assai consistente, potessero essere corrisposte in contanti; né risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia contabilizzato i pagamenti a titolo di provvigione in misura inferiore a quella indicata nelle fatture tX\f emesse dalla Mida.

In particolare, il giudice a quo ha affermato che la deduzione difensiva, secondo cui vi erano stati dei pagamenti in contanti, non ha trovato nessun riscontro nel corso dell'istruttoria dibattimentale, condividendo così pienamente la ricostruzione dei fatti risultante dalle indagini preliminari all'esito dell'istruzione integrativa disposta nel corso del giudizio abbreviato, effettuata dal giudice di primo grado, in ordine all'affermazione della responsabilità per le fatture emesse negli anni in contestazione, posto che emergevano vistose differenze tra le somme effettivamente pagate dalla società fornitrice dei prodotti e quelle, di importo assai più elevato, fatturate dalla ditta individuale dell'odierna imputata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Cagliari la ha condannata per il reato di cui alli art. 8 del d.lgs. 74/2000, relativamente alle sole annualità del 2012 e del 2013, per aver emesso, quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], numerose fatture per operazioni almeno in parte inesistenti. La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, rappresentando di essere un intermediario che agiva per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. applicando sui prezzi praticati da [OSCURATO:SOCIETA]un sovrapprezzo, e aver ricevuto pagamenti in contanti per le prestazioni svolte; con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo del reato, considerando che la società utilizzatrice delle fatture false non è stata sottoposta a procedimento penale; Considerato che, con memoria difensiva, la ricorrente ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso; Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha richiamato quanto affermato dai testi Pintus, cognato e dipendente della ricorrente, e Cocciu, amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dei quali il giudice ha affermato la piena attendibilità, e disatteso la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa secondo cui il fatturato della società Mida era reale in quanto le provvigioni erano pagate mediante un meccanismo di ritenuta sulle somme incassate in contanti dai clienti della [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice ha richiamato altresì il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato nelle comunicazioni IVA un fatturato incompatibile con quello che avrebbe dovuto produrre per giustificare l'ammontare delle provvigioni fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA], di cui la prevenuta era titolare firmataria, ritenendo del tutto inverosimile che tali provvigioni, di un ammontare assai consistente, potessero essere corrisposte in contanti; né risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia contabilizzato i pagamenti a titolo di provvigione in misura inferiore a quella indicata nelle fatture tX\f emesse dalla Mida. In particolare, il giudice a quo ha affermato che la deduzione difensiva, secondo cui vi erano stati dei pagamenti in contanti, non ha trovato nessun riscontro nel corso dell'istruttoria dibattimentale, condividendo così pienamente la ricostruzione dei fatti risultante dalle indagini preliminari all'esito dell'istruzione integrativa disposta nel corso del giudizio abbreviato, effettuata dal giudice di primo grado, in ordine all'affermazione della responsabilità per le fatture emesse negli anni in contestazione, posto che emergevano vistose differenze tra le somme effettivamente pagate dalla società fornitrice dei prodotti e quelle, di importo assai più elevato, fatturate dalla ditta individuale dell'odierna imputata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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