CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 5 di reclusione, per il reato di cui all’art. 13 bis co. 6 del D.L. 14/2017, per aver stazionato in piazza del Plebiscito, nelle vicinanze di locali in cui si effettua la somministrazione di bevande alcoliche, in violazione del divieto impostole dal Questore. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto ripropone le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dai Carabinieri della Tenenza di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito di aver notato la presenza della [OSCURATO:PERSONA] davanti a un bar sito in piazza del Plebiscito, condotta già di per sé idonea a integrare il reato contestato, poiché la donna era gravata da un provvedimento di DASPO urbano che le vietava l’accesso agli esercizi pubblici di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ubicati nella provincia di Ancona. La prevenuta, in evidente stato di alterazione alcolica, ha altresì assunto un comportamento aggressivo nel corso di un alterco con due giovani, culminato in un inseguimento tra i tavoli dei locali e nel lancio di un bicchiere di vetro. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha ritenuto accertata la violazione del provvedimento del Questore e ha confermato la responsabilità penale dell’imputata. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è dec