CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 25821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 15028/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, emessa in data 8/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 4193/18 chiesto al Tribunale di Torino ed ottenuto, in data 10 maggio 2018, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 37.554,73, a titolo di competenze professionali in relazione a due procedimenti (Sodero/Masson e Sodero/DAS). Il Tribunale adito, con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2019, dato atto che l'opponente, per quanto ancora rileva in questa sede, aveva contestato nel merito la domanda e chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione di euro 7.500,00 (acconto versato), di euro 4.037,39 (somma corrisposta alla DAS) e di euro 341,62 (oneri di mediazione) ovvero la compensazione con le somme eventualmente dovute e che l'opposto, costituendosi in sede di opposizione, aveva chiesto anche la condanna dell'opponente al pagamento, altresì, di euro 340,00 per spese, di euro 3.647,80 per compenso e di euro 350,14 a titolo di risarcimento dei danni (importi non compresi nel decreto ingiuntivo opposto), rigettò l'opposizione proposta, confermò il d.i. opposto, rigettò le ulteriori domande proposte dalle parti e condannò l'opponente alle spese. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare la verifica della procedibilità del ricorso. Ric. 2019 n. 15028 sez. S3 - ud. 14-04-2022 2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso che l'ordinanza impugnata in questa sede sarebbe stata pubblicata in data 8 febbraio 2019 e sarebbe stata notificata in data 4 marzo 2019, ma ha depositato, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, c.p.c., solo copia/della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC). Va pure rilevato che alla produzione di tale documentazione non ha provveduto la controparte (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il ricorso risulta notificato entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, essendo la notifica dello stesso stata effettuata il 3 maggio 2019 (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18645). 2.1. Va, quindi, preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito di copia autentica con la relata di notifica dell'ordinanza impugnata. 2. Si evidenzia, per mera completezza, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile. 3. Il ricorrente, che ha precisato di impugnare l'ordinanza del Tribunale di Torino con riferimento alla sola parte in cui ha rigettato le domande proposte con riferimento alla procedura Sodero/DAS gestita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo lamenta «Nullità dell'ordinanza per omessa e/o carente motivazione», sostenendo che il provvedimento impugnato affermerebbe in modo del tutto apodittico che la clausola 25 della polizza assicurativa DAS fosse di difficile comprensione e che, pertanto, fosse da escludersi la responsabilità professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2230, 2236 e 1175 e 1776, 20 Ric. 2019 n. 15028 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -3- comma c.c.», il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la responsabilità del professionista, atteso che il tenore letterale dell'art. 25 della polizza non si presentava di difficile interpretazione. 5. Il ricorso sarebbe - come già evidenziato - comunque inammissibile in quanto l'ordinanza impugnata, con riferimento alla vicenda concernente la causa contro la società assicuratrice DAS, ha enunciato due distinte ed autonome rationes decidencfi, e tuttavia il ricorso, con entrambi i motivi proposti, ne impugna Lna soltanto, e cioè la prima, mentre non censura la seconda, ossia quella indicata a p. 2, terzultima proposizione, in cui si afferma che «in ogni caso, non risulta sia stato interposto appello avverso la sentenza, manca quindi sicuramente la prova che il rigetto della domanda sia dipeso da un presunto inadempimento del legale». 6. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, Ric. 2019 n. 15028 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -4- oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza