Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:1008
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0231_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑231/23) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Domanda di un professionista vertente su una parte di un credito fondata su un contratto concluso con un consumatore –Sentenza che accoglie tale domanda e conferma la validità delle clausole dell’intero contratto – Procedimento successivo relativo ad un’altra parte dello stesso credito – Autorità di cosa giudicata»
1.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Domanda di un professionista vertente su una parte di un credito fondata su un contratto concluso con un consumatore – Sentenza che accoglie tale domanda e conferma la validità delle clausole di tale contratto – Autorità di cosa giudicata – Procedimento successivo relativo ad un’altra parte dello stesso credito – Giurisprudenza nazionale che vieta l’esame d’ufficio del carattere abusivo delle stesse clausole contrattuali – Ammissibilità – Mancanza di facoltà, per il giudice nazionale, di valutare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali o di parti di clausola non esaminate nell’ambito della sentenza munita di autorità di cosa giudicata – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1, e 7, § 1)
(v. punti 27‑30, dispositivo 1)
2.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Domanda di un professionista vertente su una parte di un credito fondata su un contratto concluso con un consumatore – Sentenza che accoglie tale domanda e conferma la validità delle clausole di tale contratto – Autorità di cosa giudicata – Procedimento successivo relativo ad un’altra parte dello stesso credito – Giurisprudenza nazionale che vieta l’esame d’ufficio del carattere abusivo delle stesse clausole contrattuali – Ammissibilità – Presupposto – Motivazione della sentenza munita di autorità di cosa giudicata – Portata
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1, e 7, § 1)
(v. punti 32‑34, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una giurisprudenza nazionale che vieta al giudice investito di una domanda di un professionista diretta ad ottenere la condanna di un consumatore al pagamento del saldo ancora dovuto del credito derivante da un contratto concluso con quest’ultimo, di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo delle clausole di tale contratto qualora, con una precedente decisione munita di autorità di cosa giudicata e vertente su un’altra parte del medesimo credito, sia già stato statuito sulla validità di tali clausole alla luce di tale direttiva. Per contro, siffatte disposizioni ostano a che detto giudice non possa controllare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di clausole o di parti di clausole di detto contratto che non siano state esaminate nell’ambito di tale decisione precedente.
2)
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una giurisprudenza nazionale che vieta al giudice investito di una domanda di un professionista diretta ad ottenere la condanna di un consumatore al pagamento del saldo ancora dovuto del credito derivante da un contratto concluso con quest’ultimo, di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo delle clausole di tale contratto qualora, con una precedente decisione munita di autorità di cosa giudicata e vertente su un’altra parte del medesimo credito, si già stato statuito sulla validità di tali clausole alla luce di tale direttiva, qualora tale precedente decisione contenga una motivazione che consente a tale giudice di individuare le clausole o parti di clausole che sono state oggetto di un controllo nell’ambito del primo procedimento nonché, anche sommariamente esposte, le ragioni per le quali il giudice adito nell’ambito del procedimento di cui trattasi ha ritenuto che siffatte clausole o parti di clausole non fossero abusive.
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GU C 252 del 17.7.2023
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