CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 agosto 1987
Cassazione n. 41183/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/8/1987 avverso l'ordinanza del 6/7/2021 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], c4 ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2021 il Tribunale di Macerata ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 19 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari, con cui nei suoi confronti era stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 6.973,25, in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 4/2019 (convertito dalla I. 26/2019). Nel disattendere i motivi posti a sostegno della richiesta di riesame, il Tribunale ha ribadito la confiscabilità delle somme a credito presenti nei conti correnti intestati alla indagata, pari a complessivi euro 2.728,51, trattandosi del profitto del reato, anche se su tali conti non erano state accreditate solamente le somme erogate dall'INPS per il riconoscimento alla indagata del reddito di cittadinanza, e ha escluso l'inconsapevolezza della indagata medesima, quale beneficiaria di tale reddito, dell'obbligo di comunicare le proprie variazioni reddituali, rilevanti ai fini del conseguimento di detto beneficio. 2. Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione di disposizioni di legge processuale, a causa della mancanza nella motivazione dell'ordinanza impugnata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in quanto non era stato in alcun modo considerato che le somme accreditate sulla carta [OSCURATO:PERSONA] n. 5333171122133230 e sottoposte a sequestro derivavano prevalentemente da misure a sostegno della maternità e della famiglia, in particolare a titolo di maternità e di premio nascita, erogatele dall'INPS, in quanto il 10 maggio 2021 aveva dato alla luce una figlia; la provenienza lecita di tali somme era stata dimostrata mediante i documenti prodotti nel corso del giudizio di riesame, ma ciò non era stato in alcun modo considerato dal Tribunale, che non aveva neppure tenuto conto della impignorabilità dei sussidi a favore della maternità; ha lamentato anche ia mancata considerazione del fatto che le somme accreditate sul proprio conto corrente bancario derivano dalla corresponsione di elargizioni pubbliche a sostegno del reddito dei lavoratori in difficoltà. Trattandosi di somme entrate lecitamente nel proprio patrimonio, successivamente alla commissione del reato, le stesse non potevano esserne considerate profitto, con la conseguente impossibilità di disporne il sequestro strumentalmente alla confisca, di cui ha pertanto chiesto la revoca, quantomeno limitatamente alle somme di cui era stata dimostrata la provenienza lecita e l'estraneità al reato.rertà L; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel caso in esame il Tribunale non ha omesso di considerare quanto esposto nella richiesta di riesame, a proposito della estraneità al reato di parte delle somme sottoposte a sequestro, sia per essere pervenute nel patrimonio della ricorrente successivamente alla commissione del reato, sia per la loro origine, trattandosi di somme corrisposte alla indagata dall'INPS quali misure a sostegno della maternità e della famiglia (a titolo di maternità e di premio nascita), e di elargizioni pubbliche a sostegno del reddito dei lavoratori in difficoltà, ritenendo irrilevanti tali circostanze in considerazione del carattere fungibile del denaro, sottolineando che sui conti della ricorrente non erano state accreditate solamente dette somme ma anche redditi da lavoro, con motivazione che, benché succinta, è idonea a illustrare le ragioni della ritenuta infondatezza delle doglianze della ricorrente e dunque non è censurabile sul piano della logicità e della adeguatezza, essendo tra l'altro conforme al principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, intervenendo a proposito del contrasto interpretativo esistente in ordine alla qualificazione del sequestro delle somme a credito su un conto corrente bancario, hanno chiarito che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificato come confisca diretta e non per equivalente" (informazione provvisoria della decisione assunta all'esito della camera di consiglio del 27/5/2021 nel procedimento n. 20290/2020, di cui è in corso di deposito la motivazione). Va aggiunto che i rilievi sollevati dalla ricorrente non attengono alla legittimità del provvedimento impositivo del vincolo reale, salvo per quanto riguarda la configurabilità del reato, censurata in modo generico e con rilievi manifestamente infondati in ordine alla inconsapevolezza dell'obbligo per i beneficiari del reddito di cittadinanza di comunicare le proprie variazioni reddituali, ma alla concreta attuazione del provvedimento, cioè alla individuazione delle somme da assoggettare al vincolo, che è questione che riguarda la fase esecutiva e deve, quindi, essere sottoposta al giudice competente per l'esecuzione di detto provvedimento, cioè, nella specie, al giudice per le indagini preliminari che lo ha emesso, non potendo essere devolute al giudice del riesame, che è deputato a verificare la legittimità e la correttezza del provvedimento impositivo del vincolo e non anche la sua concreta attuazione, né, tantomeno, alla Corte di cassazione, al cui sindacato di legittimità sono estranei accertamenti quali quelli richiesti dalla ricorrente circa la provenienza della somme sottoposte a vincolo e la legittimità della apposizione dello stesso. Le controversie in ordine alla identificazione dei beni da sottoporre a vincolo, che non si traducano in istanze di restituzione correlate alla ritenuta sproporzione tra il quantum oggetto di sequestro ed i beni vincolati, devono, infatti, essere proposte al giudice dell'esecuzione, mentre le contestazioni sulla corrispondenza fra il valore complessivo indicato nel decreto di sequestro ed il valore effettivo dei predetti beni, che si risolvano in istanze di restituzione parziale, devono essere rivolte al pubblico ministero che, in caso di mancato accoglimento, deve trasmettere la richiesta, corredata di parere ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari, il cui provvedimento è impugnabile dinanzi al tribunale per il riesame delle misure coercitive (Sez. 2, n. 17456 del 04/04/2019, Cerea, Rv. 276951). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito delle censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso solleva questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore del