Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09548/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 29159/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il secondo la violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che la Corte territoriale ha reso una risposta ineccepibile sul primo punto, evidenziando che l'imputato non aveva dettagliato la sua richiesta specificando i documenti che erano stati travisati o il cui deposito era stato pretermesso o che comunque non erano stati esaminati ai fini di un'eventuale perizia, per cui la richiesta di rinnovazione è sembrata esplorativa, circostanza non confutata dal ricorrente; Rilevato che la Corte territoriale ha risposto in modo del pari ineccepibile in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., giustificato dalla gravità della condotta consistente nell'evasione fiscale di euro 61.540,00; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 29159/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il secondo la violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che la Corte territoriale ha reso una risposta ineccepibile sul primo punto, evidenziando che l'imputato non aveva dettagliato la sua richiesta specificando i documenti che erano stati travisati o il cui deposito era stato pretermesso o che comunque non erano stati esaminati ai fini di un'eventuale perizia, per cui la richiesta di rinnovazione è sembrata esplorativa, circostanza non confutata dal ricorrente; Rilevato che la Corte territoriale ha risposto in modo del pari ineccepibile in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., giustificato dalla gravità della condotta consistente nell'evasione fiscale di euro 61.540,00; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 09548/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris