CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha rigettato l’istanza con cui XXXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto ilrinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen., con l’ammissioneal regime di detenzione domiciliare previsto dall’art. 47- ter, comma 1-ter, Ord.Pen.A ragione della decisione osserva che la pur accertata condizione di infermitàin cui versa il condannato - sia di natura psichiatrica (disturbo di personalitàcluster A) sia di natura cardiaca - non è incompatibile con il regime carcerarioperché trattata farmacologicamente e comunque gestibile in regime ordinario,anche con il ricorso ai presidi medici esterni.In ogni caso, osta alla concessione del beneficio la sua elevata pericolositàsociale ed il concreto rischio di reiterazione di condotte criminose desunto dallaparticolare gravità dei reati in esecuzione (omicidio del cognato e violazione delladisciplina delle armi), maturati nello stesso ambito familiare in cui il condannatoandrebbe a vivere ove ammesso all’invocata misura .2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso nell’interesse di XXXXXX ilsuo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cuideduce violazione di legge nonché vizio di motivazione.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha applicato correttamente iprincipi di diritto che regolano la materia ed ha seguito un percorsomotivazionale illogico e contraddittorio.Evidenzia, in particolare, che è stato ritenuto decisivo il rifiuto della terapia,degli accertamenti diagnostici e del monitoraggio necessari per curare lapatologia cardiaca, senza considerare che tale condotta oppositiva non è ilrisultato di una libera scelta del condannato, ma la conseguenza dell’accertatapatologia psichiatrica di cui soffre. XXXXXX non è, infatti, in grado di valutarecorrettamente il suo stato di salute e di comprendere la necessità dellasomministrazione di farmaci salvavita. D’altra patte, la condizione detentiva haesacerbato i gravi disturbi psichici, che potrebbero, invece, migliorare con lavicinanza dei propri familiari, così come segnalato dallo psichiatra penitenziario.Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata, discostandosi dai principienunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte europea dei dirittidell'uomo in più sentenze analiticamente richiamate, non ha valutatoadeguatamente se le patologie che rendono XXXXXX un soggetto estremamentevulnerabile possono essere adeguatamente curate all'interno dell'istitutopenitenziario, se le sue condizioni di salute sono compatibili con le finalitàrieducative della pena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità e senel caso specifico il necessario bilanciamento tra le esigenze di certezza dellapena, di prevenzione e difesa sociale, da una parte, e quelle di salvaguardia deldiritto alla salute del condannato e di rispetto del senso umanità, dall'altra,possano essere meglio contemperate ammettendolo al regime degli arrestidomiciliari.L'ordinanza, che è contraddittoria nella parte in cui, pur dando per accertatala necessità di costanti contatti del detenuto con i presìdi sanitari esterni, non hadisposto la detenzione domiciliare, è altresì illegittima laddove ritiene superflua lanomina di un perito in grado di valutare in modo oggettivo la condizionepsicofisica in cui versa XXXXXX, alla luce della documentazione medica prodottadalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOOsserva il Collegio che il ricorso appare nel suo complesso inammissibile.1. Il Tribunale ha adeguatamente fondato il suo convincimento sulle piùrecenti relazioni redatte dai sanitari penitenziari, esaminando approfonditamentenatura e gravità delle patologie (di tipo psichiatrico e no) e concludendo, sullascorta della disamina complessiva delle evidenze acquisite, che nonostante ildetenuto presenti delle criticità, anche elevate, a causa della patologiapsichiatrica da cui risulta pacificamente affetto, le sue condizioni di salutepossono essere adeguatamente gestite in ambiente carcerario, anche grazie aicontatti con i presìdi sanitari esterni e x art. 11 Ord. pen., perché trattatefarmacologicamente con buon esito, considerato che nell’ultimo trimestre non sisono verificati scompensi o acuzie di tipo psichiatrico e che la patologia cardiaca,a prescindere dalle condotta non sempre collaborativa del detenuto, è, secondole valutazioni dei sanitari penitenziari, compatibile con il centro SAI dell’istitutodove è recluso.Sotto il profilo della pericolosità sociale, il Tribunale ha rilevato che essa èancora molta elevata e che il rischio di recidivanza, specie con riferimento allareiterazione di atti violenti nell’ambito familiare, non è fronteggiabile conl’invocata misura meno contenitiva considerati i precedenti penali, le modalitàesecutive dell’omicidio in esecuzione e l’assenza di rassicuranti elementisintomatici di una effettiva revisione critica.2. Prestando ossequio ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo in temadi interpretazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e didivieto di oltrepassare l'inevitabile grado di sofferenze inerente alla detenzione,(Corte EDU, sent. 26 ottobre 2000, Kudla c. Poland, § 94), nonché a quelli,analoghi, elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (tra molte, le sentenze n.165 del 1996, n. 134 del 1984) e da quella di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 37062del 9/4/2018, Acampa, Rv. 273699; Sez. 1, n. 36322 del 30/6/2015, Pavone,Rv. 264468; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina', Rv. 274879; Sez. 1, n.36856 del 28/9/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 5715 del 15/11/1999, DiGirolamo, Rv. 214419), il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, tenuto conto nonsolo dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto edella astratta possibilità di cura, ma anche, in concreto, delle modalità disomministrazione delle terapie e della prestazione di assistenza di cui il detenutonecessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto nonchéalla incidenza della particolare situazione ambientale con il peculiare quadroclinico del soggetto interessato, pervenendo, in esito a detto giudiziocomplessivo, alla conclusione che le condizioni di salute di XXXXXX possonoessere adeguatamente trattate in ambito carcerario, senza innalzare il livello disofferenza, proprio dello stato detentivo, anche in presenza di condotte nonsempre collaborative dell'interessato.A fronte, le deduzioni difensive sollecitano apprezzamenti di merito estraneial giudizio di legittimità con riferimento ai maggiori fattori di rischio connessi alladetenzione carceraria, all'efficacia dei trattamenti praticati e alla gravità dellapatologia psichiatrica. Riguardo a quest'ultima, correttamente il Tribunale hapreso in considerazione, oltre alle valutazioni tecniche, la complessiva condottainframuraria tenuta del detenuto, evidenziando che, grazie alle cure edassistenza psichiatrica del personale specializzato che lo segue costantemente, lostesso ha tenuto una condotta regolare.3. Nessuna delle censure sviluppate dal ricorrente attinge direttamente ilprofilo della valutazione della attuale pericolosità sociale del detenuto.Va al riguardo ricordato che, a mente dell'art. 147, ultimo comma, cod. pen.(aggiunto dalla Legge n. 40 del 2001), il provvedimento di differimentofacoltativo dell'esecuzione della pena non può essere adottato allorquandosussiste un concreto pericolo di commissione di reati.All'evidenza, il legislatore ha inteso richiamare il concetto di pericolositàsociale, già presente nel nostro ordinamento e definito in particolare nell'art. 203cod. pen., il cui accertamento postula un giudizio prognostico volto a verificare laprobabilità che il soggetto commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reatoalla luce degli elementi indicati nell'art. 133 cod. .pen.Il Tribunale di Sorveglianza ha congruamente motivato sul puntorichiamando le modalità esecutive dell’omicidio oggetto della condanna inesecuzione, le informazioni negative fornite dalle Forze di polizia sul suo conto esu quello dei familiari, i precedenti penali per reati con uso di mezzi di violenzapersonale o in materia di armi. Per di più, XXXXXX, che non risulta avere avviatoun rassicurante percorso di rivisitazione critica del passato deviante a causa deglieffetti della patologia psichiatrica da cui è affetto, riprenderebbe i contatti conl’ambiente familiare in cui è maturato l’omicidio, qualora ammsso alla detenzionedomiciliare.In tale peculiare contesto è attuale ed assai elevato il rischio di reiterazionedi condotte criminose, anche molto gravi, qualora il condannato non siacostantemente sottoposto a sorveglianza da parte di personale specializzatoAlla stregua di questa congerie di elementi, il Tribunale di Sorveglianza ha,del tutto coerentemente, ritenuto elevata la probabilità di commissione di nuovireati da parte del ricorrente ed ha concluso che, in ogni caso, il differimentodell'esecuzione non poteva essere concesso a causa della condizione impeditivaprevista dall'art. 147, ultimo comma, cod. pen., in una valutazione che impone ilbilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato ele esigenze di sicurezza della collettività, non fronteggiabili nemmeno con lamisura della detenzione domiciliare in ragione della sua oggettiva inidoneità acontenere un pericolo di recidivanza così elevato (Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011,dep. 2012, Farinella, Rv. 251674; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014,[OSCURATO:PERSONA]. 258406).Risultano, pertanto, pienamente rispettati i principi enunciati dalla sentenzadella Corte cost. n. 99 del 2019, in forza dei quali la patologia psichica puòcostituire causa di differimento dell'esecuzione della pena, anche nella formadella detenzione domiciliare, quando sia di gravità tale da determinare condizionidi infermità incompatibili con lo stato detentivo, anche in base alle strutture e aiservizi di cura offerti all'interno del carcere ed alle esigenze di salvaguardia deglialtri detenuti e del personale penitenziario, salvo che risultino prevalenti, nelcaso concreto, le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 10713 del01/02/2023, Santoro, Rv. 284244 - 01).4. Generiche sono, infine, le doglianze sull’omesso svolgimento della periziapsichiatrica.Al Tribunale che ha considerato superfluo il mezzo istruttorio richiesto per lachiarezza del quadro clinico descritto dia medici penitenziari, il ricorrente non haopposto alcunché di concreto o specifico, prospettando carenze o incongruenze,ma si è limitato a rimarcare l’utilità dell’approfondimento a fini meramenteesplorativi.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e -per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, inragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.