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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08152/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20411/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]; pec [OSCURATO:EMAIL];), come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrente- Roberto BURATTI, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]),come da procura speciale in calceal controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via Ovidio n. 32,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Responsabilità civile –Rinuncia estinzione CC19.01.2024 Ric. n. 20411/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA]’ e Amos PAOLI, rappresentati e difes i , in forza di procura in calce al controricorso , dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat i in Roma, via degli Scipioni n. 110 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito(pec [OSCURATO:EMAIL]) , -controricorrenti in relazione ad entrambi i ricorsi – avverso la sentenza n. 1264 / 20 20 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 /0 1/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorso principale per cassazione della sentenza n. 1264/2020 pubblicata in data 8.07.2020articolato in quattro motivi ; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso la medesimasentenza e nei confronti degli stessi Coppedè e Paoli , ricorso per cassazionesuccessivo articolato in tre motivi;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insieme resistito ai predetti ricorsi con due distinti controricorsi; 2.per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’ a ppello di Firenze,a seguito di rinvio da parte di questa Corte - che aveva annullato agli effetti civili la sentenza d’appello che aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti al Sindaco (Mallegni) e al Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] (Buratti) perché estinti per prescrizione -ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei predetti; CC19.01.2024 Ric. n. 20411/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 3.ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte haproceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 8 0 bis.1 c.p.c.; e ntrambe le parti ricorrent i ha nno depositato rispettivi atti di rinuncia al ricorso.

Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi sia del ricorso principale che di quello successivo, tenuto conto che è stata depositata in data 4 febbraio 2022 la dichiarazione di rinuncia di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittaper accettazione da i resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che in data 22 dicembre 2023 è stata depositata la dichiarazione di rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] , anch’essa sottoscritta dalle predette controparti; e che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità; l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese deldetto giudizio , come concordemente richiesto dalle stesse ; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).

Per questi motivi la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quelle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] é e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta rinuncia ai predetti ricorsi.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazionetra tutte le parti.

Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20411/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]; pec [OSCURATO:EMAIL];), come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrente- Roberto BURATTI, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]),come da procura speciale in calceal controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via Ovidio n. 32,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Responsabilità civile –Rinuncia estinzione CC19.01.2024 Ric. n. 20411/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA]’ e Amos PAOLI, rappresentati e difes i , in forza di procura in calce al controricorso , dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat i in Roma, via degli Scipioni n. 110 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito(pec [OSCURATO:EMAIL]) , -controricorrenti in relazione ad entrambi i ricorsi – avverso la sentenza n. 1264 / 20 20 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 /0 1/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorso principale per cassazione della sentenza n. 1264/2020 pubblicata in data 8.07.2020articolato in quattro motivi ; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso la medesimasentenza e nei confronti degli stessi Coppedè e Paoli , ricorso per cassazionesuccessivo articolato in tre motivi;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insieme resistito ai predetti ricorsi con due distinti controricorsi; 2.per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’ a ppello di Firenze,a seguito di rinvio da parte di questa Corte - che aveva annullato agli effetti civili la sentenza d’appello che aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti al Sindaco (Mallegni) e al Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] (Buratti) perché estinti per prescrizione -ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei predetti; CC19.01.2024 Ric. n. 20411/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte haproceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 8 0 bis.1 c.p.c.; e ntrambe le parti ricorrent i ha nno depositato rispettivi atti di rinuncia al ricorso. Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi sia del ricorso principale che di quello successivo, tenuto conto che è stata depositata in data 4 febbraio 2022 la dichiarazione di rinuncia di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittaper accettazione da i resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che in data 22 dicembre 2023 è stata depositata la dichiarazione di rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] , anch’essa sottoscritta dalle predette controparti; e che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità; l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese deldetto giudizio , come concordemente richiesto dalle stesse ; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). Per questi motivi la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quelle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] é e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta rinuncia ai predetti ricorsi. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazionetra tutte le parti. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015)
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