CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35897/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato, al fine di escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la complessiva gravità del fatto - desunta da una pluralità di indici quali l'allontanamento di non breve durata in orario notturno e privo di apprezzabile giustificazione - nonché la personalità del ricorrente (cfr. p. 3 della sentenza). Elementi, questi, ostativi ad una qualificazione del fatto come di lieve entità. In relazione al secondo motivo di ricorso, la doglianza difensiva non coglie nel segno poiché l'istituto dell'improcedibilità si applica ai reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. Nel caso di specie, il reato è stato commesso in data anteriore (9 novembre 2017), escludendo dunque l'applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]/niglier estensore [OSCURATO:PERSONA] en