CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.p.r. 309/90, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha escluso tale fattispecie in piena conformità ai parametri indicati da questa Corte a Sezioni Unite (pronunce n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv.274076 e n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione al dato sia qualitativo che quantitativo, nonché ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, così da delineare la minima offensività penale della condotta; in particolare, ha valutato l'illecito nella sua concreta dando conto di numerosi cessioni di droga c.d. pesante e del ruolo di procacciatore di clienti e di esecutore dei trasporti rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacente ( pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), così formulando un giudizio fattuale e di natura discrezionale, esente da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, è generico e comunque manifestamente infondato avendo la Corte di appello, alla luce della vicenda concreta e dei plurimi precedenti penali, ritenuto equa una sanzione base non superiore alla linea mediana del range edittale che è poi stata, peraltro, diminuita in ragione della concessione nella misura massima di circostanze attenuanti generiche, con successivo contenuto aumento a titolo di continuazione, pur a fronte di numerosissime cessioni; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M