CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coop. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Bolzano n.107/2022 depositata il 18/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] è stato titolare dell’omonima ditta individuale esocio unico nonché legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].,imprese nei cui confronti nel 2012 sono state aperte e nel 2014 conclusedistinte procedure fallimentari in esito alle quali vi è stata solo parzialesoddisfazione dei creditori concorsuali, tra cui [OSCURATO:PERSONA] di BrunicoNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026Società Cooperativa, con la quale, oltre diversi rapporti di finanziamentoprotratti sino all’anno 2009, erano in precedenza intercorse anche altrerelazioni connesse all’affidamento in appalto negli anni 2004/2005 dilavori e forniture concernenti la sede della banca.Con citazione del 9/2/2018 il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dititolare dell’impresa individuale e di socio unico e, dunque, successoredella società fallita, ha convenuto la Banca davanti al Tribunale di Bolzano,svolgendo domanda risarcitoria e di ripetizione d’indebito, deducendo,riguardo alla prima, che la convenuta aveva condotto la procedura diassegnazione dei predetti contratti d’appalto in violazione delle regole dicorrettezza e buona fede, arbitrariamente rifiutando di concluderli con lasua impresa individuale, e chiedendo il pagamento, a titolo risarcitorio,della somma di €. 2.470.000,00 (€. 20.000,00 per danno emergente; €.450.000,00 per lucro cessante; €. 2.000.000,00 per la perdita dellachance di ridurre la propria esposizione debitoria che ha poi condotto alfallimento di entrambe le sue imprese).A titolo d’indebito ha poi chiesto la ripetizione delle sommeillegittimamente corrisposte alla Banca per interessi debitori nonvalidamente contrattualizzati, superiori al tasso soglia dell’usura eanatocistici, nonché CMS e ulteriori oneri non dovuti, oltre al risarcimentodel danno perché, a suo avviso, il carico di oneri illegittimi aveva concorsoalla sovraesposizione debitoria delle sue imprese e dunque a lorofallimento.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la nullità per indeterminatezza delle domandeavversarie e comunque la loro infondatezza e ha dedotto l’estinzione perintervenuta prescrizione, eccependo anche, riguardo alle pretesedall’attore fatte valere quale successore della società fallita, il suo difettodi legittimazione attiva sia processuale, sia sostanziale, sul rilievo cherispetto alle stesse doveva ritenersi intervenuta la rinuncia da parte degliorgani della procedura fallimentare.Numero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026Espletata CTU, il Tribunale Bolzano, con la sentenza n. 256dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disatteso le domande attoree, in primo luogodisconoscendo la legittimazione attiva sostanziale dell’attore in relazionealle domande da lui svolte in successione della società fallita, ritenendoche esse (mere pretese, non già crediti liquidi ed esigibili) fossero estinteper intervenuta rinuncia da parte della procedura fallimentare.Ha poi ritenuto prescritta e, comunque, infondata la domandarisarcitoria fatta valere dall’attore in proprio con riguardo agli illeciti dellaBanca circa le procedure per l’assegnazione degli appalti, accogliendol’eccezione di prescrizione sul rilievo che l’attore non avesse indicato qualefosse il documento che dimostrava la fondatezza della sua controeccezioned’interruzione e ritenendo infondata la domanda risarcitoria perchégenerica (circa la condotta illecita che avrebbe provocato lo statod’insolvenza) e comprovato il ragionevole esercizio del poterediscrezionale della stazione appaltante nella selezione dell’appaltatore.Circa la domanda di ripetizione d’indebito, unicamente in relazione airapporti bancari intercorsi personalmente con l’attore, il Tribunale haritenuto che fossero stati tempestivamente e ritualmente dedotti ingiudizio soltanto un contratto di mutuo ipotecario per €. 600.000,00concluso il 22/11/2006 ed un contratto di conto corrente (n. 240-03)acceso nel 1976 con successivi affidamenti (ritenuti tardivamente dedottitutti gli altri rapporti bancari) e, sulla base della CTU, ha escluso, quantoal mutuo, che fosse soprasoglia o, comunque, illegittimamentecontrattualizzato, il tasso d’interesse applicato, e, quanto al contocorrente, vista la prescrizione eccepita, ha escluso gli oneri addebitatidalla Banca anteriormente al 14/2/2008 e, per il periodo successivo, haritenuto, come da CTU, la validità delle clausole del contratto di aperturadi credito concluso il 13/3/2006.Numero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026A seguito di proposizione di appello da parte del sig. NeunhausererJosef, la Corte d’Appello sez. dist. di Bolzano, con sentenza pubblicata il18/6/2022, ha respinto l’appello.La Corte, in primo luogo, ha confermato il difetto di legittimazionesostanziale del sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore legaledella società [OSCURATO:SOCIETA], relativamente ai crediti a titolo risarcitorio e atitolo d’indebito della società fallita; in particolare ha osservato che laBanca aveva esplicitato la relativa eccezione, ha richiamato lagiurisprudenza in materia di questa Corte- che ha affermato che i diritti e ibeni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta sitrasferiscono ai soci, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancoraincerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiestoun’attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatoreconsente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. SU n.6070/2013)- e ha rilevato che l’effetto della tacita rinuncia della societàpuò correttamente postularsi, nonostante l’obbligo ex lege del curatore diformulare richiesta di cancellazione della società dal registro delle impresein ipotesi di chiusura del fallimento, a motivo della mancata proposizionedel reclamo ex art. 36 L. Fall. avverso la richiesta di cancellazione (Cass.n. 1771/17), e che, nel caso in esame, lo stesso appellante ammette chegli organi della procedura fallimentare fossero ben consapevoli dellepretese nei confronti della Banca da lui stesso segnalate, che, dunque,essi in piena consapevolezza non le avevano né fatte valeregiudizialmente, né incluse nelle voci dell’attivo suscettibili di ripartizionetra i creditori concorsuali, e che, pertanto, tale consapevole estromissionedelle pretese dall’attivo contabilizzato dalla procedura fallimentaredeponeva per l’interpretazione abdicativa della cancellazione della societàdal registro delle imprese.La Corte, poi, ha poi accertato l’estinzione per prescrizione sia delcredito risarcitorio dell’impresa individuale, dipeso dalla asseritaNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026conduzione scorretta da parte della banca delle procedure di assegnazionedegli appalti, sia della pretesa restitutoria degli oneri indebitamentecontabilizzati nel c/c n. 240-03, rilevando l’inefficace potere interruttivodella lettera indirizzata dall’attore alla Banca nel 2014- perché si eratrattato di mero deposito del documento in giudizio, senza inequivocamanifestazione di volontà dell’attore di formulazione di contro-eccezione diinterruzione della prescrizione-, e comunque ritenendo l’infondatezza dellapretesa risarcitoria, dovendosi qualificare come illecito precontrattualequello asseritamente derivante dalla condotta citata della Banca e noncomprendendo il possibile danno risarcibile in casi di responsabilitàprecontrattuale (interesse negativo, cioè rimborso spese e perdita diulteriori contratti) il lucro cessante richiesto dall’attore o la perdita dellapossibilità di ridurre l’esposizione debitoria, né essendo documentate lespese sostenute per la partecipazione alle gare.La Corte ha inoltre ritenuto infondata anche la domanda restitutoriadegli oneri bancari, essendo la Banca legittimata a trattenere le sommericavate dalle procedure concorsuali ed essendo comunque prescritto ilcredito restitutorio in relazione agli oneri annotati nel c/c n. 240-03,avendo il CTU accertato che tale c/c nel periodo dal 1982 al 2004 non eraaffidato, che dal contratto di apertura di credito del 27/9/2002 emergeval’erogazione sul c/c di un fido di €. 725.000,00, con cui era stato pagato loscoperto del conto sino ad allora non affidato (operazione da consideraresolutoria) e che l’indebito pagato nel 2002 si era estinto per prescrizionenel 2012, prima dell’asserita nota interruttiva del 2014.La Corte, infine, ha ritenuto tardiva la deduzione di altri rapportibancari tra le parti e indefinita la richiesta di produzione documentale exartt. 119 TUB e 210 c.p.c., e ha considerato inammissibile la domandarestitutoria connessa al contratto di mutuo perché concluso con la societàe non con l’appellante personalmente.Numero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/20262) Con ricorso notificato il 17/9/2022 il sig. [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello della sez. dist. di Bolzano,proponendo cinque motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]. Coop resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. art. 2495 c.c.; art. 2727 c.c.; art. 1236 c.c. in relazione all’art.360 comma primo n. 3 c.p.c.; violazione art. 24 costituzione”.Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello di ritenere(conformemente a Cass. SU n. 6070/2013) che i diritti e i beni noncompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono aisoci, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili ingiudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in dettobilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale),il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenereche la società vi abbia rinunciato.Sostiene che, sulla base della successiva giurisprudenza di questaCorte, la predetta rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solorilievo che sopravvenienze attive e crediti non fossero stati iscritti inbilancio, essendo necessario, per aversi rinuncia, una manifestazione divolontà che, pur potendo essere tacita, deve essere comunque inequivoca.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che sulla materia della sorte dei crediti di una societàdopo l’estinzione e cancellazione dal registro delle imprese della stessa èintervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (n. 19750 del 16/7/2025),secondo la quale, "l'estinzione della società, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzionedei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento infavore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato,Numero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere ildebito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbiadichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, nonrisulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio diliquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenutarinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudiziopromosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza deipresupposti necessari per l'estinzione del credito".Le Sezioni Unite, in particolare, hanno rilevato la sussistenza, inmateria di mere pretese e crediti non ancora certi e liquidi, di duecontrapposte tesi: la prima fa discendere automaticamente dalla mancataiscrizione dei crediti nel bilancio finale di liquidazione la presunzione dirinuncia agli stessi (“i diritti e i beni non compresi nel bilancio diliquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime dicontitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese,ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti oilliquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attivitàulteriore, giudiziale o extragiudiziale, giacché il mancato espletamento ditale attività da parte del liquidatore consente di ritenere che la società viabbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo”, Cass., Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071); per la secondatesi, si è affermato, in tema di cancellazione volontaria, che l'estinzionedella società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessaoriginariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesaazionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso uncomportamento concludente, la volontà di rimettere il debito,comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato(art. 1236 c.c.), in un congruo termine, di non volerne profittare (cfr.Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464), dovendo, quindi, il debitoreNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026dimostrare tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontàremissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore(cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075).Le SU hanno rilevato anche che alcune pronunce più recenti hannoribadito la tesi secondo cui l'estinzione di una società conseguente alla suacancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tiposuccessorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente leobbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nelbilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese,ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidinecessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancatoespletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che lasocietà vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex-soci non sono legittimati a farli valere in giudizio (cfr. Cass., Sez. II,9/08/2023, n. 24246; Cass., Sez. III, 29/04/2024, n. 11411).Le SU, dunque, per risolvere il su esposto contrasto tra opposte tesi,ha espresso condivisione per la tesi dell’assenza di automatismo,osservando che è necessario muovere dall'individuazione delle ragioniaddotte a sostegno della riconsiderazione dell'indirizzo più risalente (anchese ripreso successivamente, come visto) sotto il profilo della ripartizionedell'onere della prova, e della conseguente esclusione della configurabilitàdi una presunzione di rinuncia tacita al credito, per effetto della mancatainclusione dello stesso nel bilancio di liquidazione, con l'imposizione acarico di chi intende far valere la rinuncia dell'onere di allegare e provarel'avvenuta manifestazione della relativa volontà da parte del creditore edella comunicazione della stessa al debitore.Le SU osservano che la tesi dell'automatica estinzione dei crediti noninclusi nel bilancio di liquidazione comporta una serie di difficoltàapplicative, considerato, fra l’altro , che la mancata iscrizione in bilanciopuò derivare dal fatto che le “attività potenziali” non possono essereNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026rilevate in bilancio, in ossequio al principio della prudenza, in quanto,anche se probabili, possono comportare il riconoscimento di utili che nonverranno mai realizzati, e che si è posta in risalto la difficoltà di ricondurrealla disciplina civilistica della rinuncia al credito o della remissione deldebito- che richiede una manifestazione di volontà (o, a tutto volerconcedere, un comportamento univocamente rivolto a tale effetto)- uncomportamento meramente omissivo quale la mancata inclusione delcredito nel bilancio di liquidazione, non rivolto ad un destinatariodeterminato. La remissione del debito, costituendo un atto abdicativo dinatura negoziale, postula infatti che il diritto di credito si estinguaconformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossiache l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore, con laconseguenza che la volontà di rimettere il debito presuppone in primoluogo la consapevolezza della sua esistenza da parte del creditore (cfr.Cass., Sez. III, 14/07/ 2006, n. 16125): tale presupposto esclude chepossano considerarsi oggetto di rinuncia diritti dei quali i liquidatori o isoci, al momento della formazione e dell'approvazione del bilancio diliquidazione, non conoscevano neppure l'esistenza, o che, pur essendoconosciuti, non presentavano i requisiti necessari per l'iscrizione inbilancio.Le SU hanno aggiunto che, quanto alla forma, la remissione, nonrichiedendo una forma solenne, in difetto di un'espressa previsionenormativa, può essere desunta anche da una manifestazione tacita divolontà o da un comportamento concludente, a condizione però che glistessi siano tali da esprimere in modo univoco la volontà abdicativa delcreditore, in quanto risultanti da circostanze logicamente incompatibili conla volontà di avvalersi del diritto di credito (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/2020,n. 3657; 18/05/2006, n. 11749; Cass., Sez. II, 14/06/2019, n. 16061),con la conseguenza che non può considerarsi sufficiente il mero silenzio ol'inerzia del creditore.Numero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026Le SU pertanto concludono affermando che “preferibile risulta quindil'orientamento…, che, escludendo l'operatività di una presunzione diestinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilanciodi liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudiziopromosso dalla società, l'onere di allegare e dimostrare la mancatasuccessione della controparte nella titolarità del credito originariamentespettante alla società: poiché infatti, in tema di cancellazione dellasocietà, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa,nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito aisensi dell'art. 1236 cod. civ., è la parte che resiste alla pretesa a dover farvalere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti,allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca manifestazione divolontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria” (s vedaanche conforme a Cass. SU n. 19750/2025, la decisione Cass. civ., sez. II,25/03/2026, n. 7136).1.2) A questo punto si osserva che, nel presente caso, la Corted’Appello di Bolzano non ha fatto derivare l’estinzione dei crediti a titolosia risarcitorio, sia d’indebito, della fallita società, e dunque la volontàabdicativa degli organi fallimentari (e conseguente difetto di legittimazionepretese nei bilanci finali, ma anche da ulteriori elementi, manifestanti unavolontà remissoria di detti organi.In particolare, la Corte d’Appello fa rifermento al fatto che la stessaparte appellante aveva dedotto che il curatore del fallimento era statosicuramente informato, sia per la proposizione di ben 4 denunce –querele, sia per le difese svolte sin dalla udienza prefallimentare e dellequali era dato conto nella sentenza dichiarativa di fallimento, purerichiamata dal primo Giudice, che però non ne aveva tratto le dovuteconseguenze quanto alla ritenuta implicita rinuncia al diritto di credito, eNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026che lo stesso appellante ammetteva, quindi, “che gli organi dellaprocedura fallimentare fossero ben consapevoli delle pretese nei confrontidella banca da lui stesso segnalate e che, dunque, in pienaconsapevolezza ed a ragion veduta non le hanno né fatte valeregiudizialmente, né incluse nelle voci dell’attivo suscettibili di ripartizionetra i creditori concorsuali”.Pertanto, continua la Corte, “la consapevole estromissione dellepretese dall’attivo contabilizzato dalla procedura fallimentare depone perl’interpretazione abdicativa della cancellazione della società dal [OSCURATO:PERSONA]. Ciò tanto più constatato il fatto che nemmeno la societàfallita o qualche altro interessato, come ad es. il socio unico, hannointerposto reclamo ex art. 36 l.f. avverso la richiesta di cancellazioneproveniente dal curatore. Ciò a significare l’assenza di obiezioni circa lacorretta conduzione della procedura esecutiva, ivi inclusa, dunque, larinuncia ai crediti incerti, illiquidi ed inesigibili”.La Corte ha anche sottolineato che tale volontà abdicativa degli organifallimentari è stata anche comunicata al debitore: “poiché la concludentevolontà abdicativa degli organi fallimentari si è formata e palesatanell’ambito della procedura concorsuale alla quale partecipava la stessabanca, asserita debitrice, la fattispecie remissiva di cui all’art. 1236 c.c.deve dirsi perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi. Per fatticoncludenti gli organi fallimentari hanno manifestato la loro consapevolevolontà remissiva della quale la banca, asserita debitrice, ha avuto pienacontezza senza mai dichiarare di non volerne profittare”.Il ricorrente non ha neanche preso in considerazione questa ratiodecidendi della Corte d’Appello.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2943, 2946 c.c. in relazione all’art. 360comma primo n. 3 c.p.c. (prescrizione). Violazione e falsa applicazioneartt. 101 comma secondo, e 359 c.p.c. Violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026degli artt. 2043 c.c. e 2058 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art.210 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.”.Riguardo all’accertamento (da parte della Corte d’Appello)dell’estinzione per prescrizione sia del credito risarcitorio dell’impresaindividuale, dipeso dalla asserita conduzione scorretta da parte dellaBanca delle procedure di assegnazione degli appalti, sia della pretesarestitutoria degli oneri indebitamente contabilizzati nel c/c n. 240-03, ilricorrente lamenta che la Corte non abbia tenuto conto della contro-eccezione di interruzione della prescrizione (sulla base della lettera didiffida del 2014, prodotta in giudizio), sostenendo che si tratti altresì dicontro eccezione rilevabile d’ufficio.2.1) Il motivo è infondato perché irrilevante, rilevato che la Corted’Appello ha considerato comunque infondata la domanda risarcitoria,perché la responsabilità della Banca dedotta va interpretata comeprecontrattuale e il ricorrente ha dedotto un danno (danno emergente,lucro cessante, perdita della chance di ridurre la propria esposizionedebitoria che ha poi condotto al fallimento) non corrispondente a quelloderivante da un illecito precontrattuale (interesse negativo: speseinutilmente sopportate e perdita di ulteriori occasioni per la stipulazionecon altri di un contratto altrettanto vantaggioso) e non ha provato il dannoemergente, mancando la precisa individuazione dei documenti nell’istanzaex art. 210 c.p.c.Il ricorrente non ha specificamente contrastato queste ratio decidendi(non discutendo la questione dell’illecito precontrattuale e non indicandodeduzioni specifiche nell’ambito del procedimento di merito in ordine alladocumentazione richiesta).2.2) Per quanto riguarda la domanda di ripetizione di indebito, laCorte d’Appello ha ritenuto comunque prescritto il credito restitutoriodell’appellante in relazione agli oneri annotati nel conto corrente n. 240-03, rilevando che il CTU ha accertato che tale c/c nel periodo dal 1982 alNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/20262004 non era affidato, che dal contratto di apertura di credito del27/9/2002 emergeva l’erogazione sul c/c di un fido di €. 725.000,00, concui era stato pagato lo scoperto del conto sino ad allora non affidato(operazione da considerare solutoria) e che l’indebito pagato nel 2002 siera estinto per prescrizione nel 2012, prima dell’asserita nota interruttivadel 2014.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazioneart. 96, u.c. e art. 120 L. Fall.; art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360comma primo n. 3 e 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c.in relazione all’art. 360 comma primo n. 3”.Il ricorrente censura il ragionamento della Corte d’Appello, secondo ilquale la Banca sarebbe legittimata a trattenere le somme da lei ricavateall’esito delle procedure concorsuali non più in base ai titoli contrattualiche hanno generato i suoi crediti, ma proprio in base ai provvedimenti,assunti in sede fallimentare, che quei crediti, mediante la verifica dellaloro ammissibilità, hanno accertato e dei quali hanno procurato la, siapure solo parziale, soddisfazione coattiva, per cui ammettere che alcreditore concorsuale possa ora essere ordinata la restituzione dellesomme percepite all’esito della conclusa procedura esecutivasignificherebbe consentire di vanificarne non solo il risultato ma anche lafunzione.Il ricorrente afferma che la Corte, con il predetto ragionamento,incorre nella violazione dell’art. 96, ult. co., L. Fall. (“Il decreto che rendeesecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito deigiudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini delconcorso”), avendo il decreto che rende esecutivo lo stato passivo,efficacia esclusivamente endofallimentare.Il ricorrente, anche in questo motivo, a fronte dell’affermazione dellaCorte, secondo cui l’appellante non aveva correttamente eccepito il fattoNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026interruttivo della prescrizione, ribadisce la rilevabilità anche d’ufficiodell’eccezione di interruzione della prescrizione.Sostiene, inoltre, che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Bancaè stata generica e che il giudice non avrebbe potuto giungereautonomamente alla individuazione della rimessa solutoria del 27/9/2002,e afferma che il fatto, dunque, che il conto corrente esaminato dalla Corted’appello non fosse sorretto da contratto di apertura di conto corrente(non fosse affidato, scrive la Corte – pag. 40 sentenza impugnata) primadel 26.09.2002 è una inammissibile deduzione del Giudice di merito,poiché qualora l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di aperturadi credito non sia in contestazione, e così è nella specie, la naturaripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla Banca diallegare e provare quali sono invece le rimesse che hanno avuto naturasolutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione genericadell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sulconto in data anteriore al decennio, il giudice non può supplire all’omessoassolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio quali versamenti abbianoavuto natura solutoria.Il motivo è infondato.3.1) Si osserva che, “in tema di contratto di conto corrente, la bancache eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere diallegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimessecontestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerziadel correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzionedel diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare chele rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. civ.,sez. I, 16/10/2024, n. 26897)Si nota, dunque, che, nel presente caso, la Banca non aveva l’onere diindividuare le rimesse solutorie, per cui l’individuazione- nell’ambito dellaCTU, seguita poi dal giudice- di quella del 27/9/2002, è legittima.Numero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026Si tratta, comunque, di valutazioni di merito, come lo è anche quellainerente all’esistenza o meno di un contratto di apertura di credito verbale(già previsto e disciplinato dal contratto di c/c stipulato per iscritto) primadel 27/9/2002, non essendo sindacabili in questa sede le valutazioni dellaCorte d’Appello sulle risultanze della CTU e sulla documentazione in atti.Quanto all’irrilevanza del fatto dell’interruzione della prescrizione, si èdetto già sopra.Né rileva la contestazione del ricorrente riguardo al ragionamento dellaCorte circa l’efficacia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo,avendo comunque la Corte ritenuto prescritta l’azione di ripetizione diindebito.Generico è anche l’accenno del ricorrente al conto corrente n. 261-6.4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazioneart. 119 T.U.B. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.;violazione artt. 1374, 1375, 1175, 1713 c.c. in relazione all’art. 360comma primo n. 3; violazione e falsa applicazione art. 183, comma VIc.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere motivato ilrigetto della richiesta di esame di tutti i rapporti bancari intercorsi tra ilsig. Neunhäuserer, in proprio e quale successore della [OSCURATO:SOCIETA].,ritenendo formulata in maniera indefinita la richiesta ex art. 119 TUB, esostiene che, invece, non è necessario che il richiedente indichispecificamente gli estremi del rapporto cui si riferiscono i documentirichiesti in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla bancagli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione deidocumenti richiesti.Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche per aver ritenutoinammissibile e intempestiva la precisazione della domanda, conl’indicazione degli estremi numerici dei singoli rapporti bancari e conl’allegazione di documentazione.Numero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il motivo è infondato.4.1) Si osserva che il ricorrente stesso ammette di aver indicato solonella memoria depositata ex art. 183 c.p.c. i requisiti minimi diindividuazione dei rapporti bancari diversi dai due indicati nell’originarioTrattandosi di rapporti diversi da quelli indicati nell’atto di citazione, glistessi sono caratterizzati da causa petendi e petitum diversi dai primi due,per cui è tardiva la loro individuazione solo nelle memorie ex art. 183c.p.c.E d’altra parte, è evidente che la richiesta ex art. 119 TUB debbacontenere gli elementi minimi indispensabili per l’individuazione deirapporti bancari ed è insindacabile la valutazione della Corte d’Appellosulla genericità di tale richiesta.5) Quinto motivo di impugnazione: “Motivi sentenza appello 3.3 –3.4 – 4.1 - 4.2 – 5.1 e 5.2. violazione di legge in riferimento all’art. 360,comma primo, n. 3 e 5, in relazione alle medesime norme indicate aimotivi di ricorso n. I – II – III – IV”.Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente ripete le contestazionigià esposte, circa la successione alla società estinta, circa l’estensionedell’analisi ai rapporti bancari diversi da quelli indicati nell’atto di citazione,circa l’esibizione della documentazione inerente agli appalti.6) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoNumero registro generale 22284/2022Numero sezionale 2146/2026Numero di raccolta generale 25028/2026Data pubblicazione 06/09/2026per la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €.16.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15%sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 13/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]