CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, con riferimento all'identificazione degli imputati; considerato che la suddetta doglianza costituisce motivo inammissibile sia perché, contestando in maniera assertiva il contenuto delle conversazioni captate, propone una ricostruzione alternativa del fatto, che esorbita dal perimetro dei motivi deducibili in sede di legittimità, sia perché non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito ha evidenziato, quanto allo Scotto, che la sua identificazione è avvenuta nel corso del servizio di o.c.p. in cui i due acquirenti, Ieni e Luca, furono sorpresi proprio di fronte all'abitazione dello Scotto, a conferma del contenuto della conversazione n. 738 e della successiva conversazione in cui i due acquirenti, rientrati in macchina, commentano con soddisfazione il trattamento ricevuto; quanto alla Stefan, che i dati accertati operanti - ossia il colore rosso dell'abitazione dove abita la donna e il possesso di un cane di razza rottweiler - riscontrano il contenuto delle conversazioni n. 931 e n. 1069, nel corso della quali, peraltro, la venditrice dello stupefacente viene indicata come la "rumena"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]