CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11632/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sost tuta Giuseppina CASELLA, con le quali si è chiesto l'annullamento della sent nza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Ritenuto in fatto 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Renzo ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Siena ha applicato allo st esso una pena per il reato di cui all'art. 186, commi 2 e 7, codice strada, sostituita i sensi dell'art. 186, comma 9-bis, stesso codice, oltre alla sanzione amministrat va accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Nella sentenza mpugnata si dà atto del contenuto dell'accordo delle parti, limitato alla misura della p na principale, senza alcun richiamo a pattuizioni inerenti alla sanzione amministrativa a cesso ria. 2. Con il ricorso, la parte ha formulato un unico motivo, co il quale ha dedotto la mancanza della motivazione in ordine alla dosimetria della san ione amministrativa applicata, in subordine, la violazione dì legge in ordine al medesim punto, tenuto conto della forbice edittale prevista dalla legge. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Gius ppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione ammínistraiva accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Considerato in diritto 1. Il ricorso, proponibile a norma dell'art. 448, cod. proc. Pen., anche a seguito della novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, h. 103, in vigore dal 03/08/2017 (che ha introdotto il comma 2 bis), va però rigettato. 2. A norma dell'art. 444, comma 1, secondo periodo, cd. proc. pen., poi, interessato dalla recente novella legislativa di cui al digs. n. 50/2022 (art. 25), «L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudi e di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordina la con riferimento a specifici beni o a un importo determinato». L'applicazione della sanzione di che trattasi, tuttavia, c stituisce statuizione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'art. 186, comma 7, cod. trada («Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amminist ativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione> ), anche in ipotesi di sentenza di applicazione pena, trattandosi, per l'appunto, di sa zione ammnistrativa accessoria e non di pena o misura di sicurezza (Sez. 4, n. 37 W4 del 23/05/2018, Castiello, Rv. 273826 - 01; n, 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435 - 01). La misura di detta sanzione è rimessa alla discrezionalità d 1 giudice e, quanto al relativo onere motivazionale, si è già precisato che il g udice deve fornire una motivazione solo quando la misura sì discosti dal minimo dittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vi ma al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 02, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, ave do il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta; S z. 4, n. 21574 del 29(01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01). Trattasi di principi co renti con quanto già affermato da questa Corte di legittimità, sia pur con riferimen o alla pena: non è necessaria, infatti, una specifica e dettagliata motivazione del gi dice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). 3. Nella specie, è dirimente osservare che il veicolo cbndotto dal [OSCURATO:PERSONA] appartiene a soggetto terzo (BRT [OSCURATO:PERSONA] s.r.i., come da annotazione di PG e verbale di affidamento del mezzo), il che, impedendo la confisca del mezzo, determina ex lege il raddoppio dell'altra sanzione, cioè la sospensione della patente di guida (che non sarà più contenuta tra un minimo di sei mesi e un massimo Ii due anni, dovendo tali misure essere raddoppiate). Quindi, con la sentenza impugna a, il giudice non ha applicato la sanzione nella misura massima, contrariamente a qu a nto asserito a difesa in ricorso. Peraltro, dalla descrizione della condotta operata dal iudice, emerge che, nella specie, l'imputato - già segnalato per azioni di disturbo ad altri avventori di un locale ove egli si era fermato, a causa dello stato di alterazione da alcool - non era neppure riuscito ad arrestare la marcia del veicolo in sicurezza, t nto che lo stesso si era scontrato con una sbarra che segna l'accesso all'area co dominiate della sua abitazione. Ciò descrive ampiamente la gravità del comportamento e del pericolo da esso derivato, di cui il giudice ha tenuto conto anche nel valut re la congruità della pena base (mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammend , poi ridotta per le generiche e il rito), così implicitamente richiamando i paramet i di commisurazione previsti dall'art. 218, codice strada. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 26 febbraio 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]