CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntate “pro tempore”, con domicilio Cron.eletto in Roma, in via Plinio 7, presso lo studio legale dell’AvvocatoRep.Giorgia VIRGILIO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo diUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA]posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] TRINNOCCHI; Adunanza camerale- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Avverso la sentenza n. 982/2021, della Corte d’appello diPalermo, depositata in data 17/06/2021;Numero registro generale 3090/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 8938/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale delData pubblicazione 09/04/202628/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] A.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi,“[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di tre motivi, per lacassazione della sentenza n. 982/21, del 17 giugno 2021, dellaCorte d’appello di Palermo, che – accogliendone solo in parte ilgravame avverso la sentenza n. 1044/14, del 30 giugno 2014, delTribunale di Agrigento – ha rideterminato nella minor somma di €13.649,50 l’importo del credito riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], dalla quale pure egli era statoescluso, per inadempienza, con delibera assembleare del 4ottobre 2002, la cui legittimità è risultata confermata dal giudiceamministrativo.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di esserestata convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] (al quale, stantel’immediata esecutività “ope legis” della suddetta delibera diesclusione, era stato intimato – invano, fino al 21 ottobre 2014,data di esecuzione coattiva del rilascio – di rilasciare l’immobileprovvisoriamente assegnatogli), assumendo il medesimo divantare crediti, verso la [OSCURATO:PERSONA], per gli importi di €39.719,60, per la restituzione di ratei di mutuo bancario afferentil’immobile, di € 15.545,34, per il rimborso delle spese anticipateper la costruzione dell’edificio e di € 4.145,05, per spese relativea migliorie che asseriva essere state apportate all’immobile.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], innanzituttoper resistere all’avversaria domanda, in particolare deducendol’irripetibilità dei ratei di mutuo (giacché corrisposti da ItaloTartaglia non in buona fede, ma solo per dimostrare il proprioNumero registro generale 3090/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 8938/2026Data pubblicazione 09/04/2026comportamento adempiente nella pendenza del giudizioamministrativo di impugnazione della delibera di esclusione),oltre che delle spese per migliorie, in quanto statutariamenteescluse, al pari di quelle per il funzionamento della Cooperativa.In via di riconvenzione, essa chiedeva, invece, la condannadell’attore a risarcire il danno da occupazione senza titolodell’immobile, oltre che al ripristino dello stesso, perchédanneggiato.Istruita la causa anche mediante lo svolgimento di consulenzatecnica d’ufficio, il primo grado di giudizio si concludeva con unacompensazione giudiziale dei rispettivi crediti delle parti. Inparticolare, in forza della stessa, la [OSCURATO:PERSONA] – allaquale il pur riconosciuto risarcimento dei danni, per il mancatoutilizzo dell’immobile, era stato denegato, in relazione al periodonel quale il giudice amministrativo aveva cautelarmente sospesol’efficacia della delibera di esclusione del socio – venivacondannata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €28.903,57, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza.Esperito gravame dalla già convenuta, il giudice d’appellol’accoglieva solo in parte, rideterminando in misura minore,rispetto a quanto statuito dal primo giudice, l’importo spettante aItalo [OSCURATO:PERSONA]. Esito al quale perveniva riconoscendo che, nellaquantificazione del danno da occupazione “sine titulo”, dovessetenersi conto del protrarsi della stessa fino all’esecuzione coattivadel rilascio, confermando, invece, la necessità di escludere ilperiodo nel corso del quale l’efficacia della delibera era statasospesa dal giudice amministrativo di primo grado.3. Avverso la sentenza della Corte panormita ha propostoricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base – comedetto – di tre motivi.Numero registro generale 3090/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 8938/2026Data pubblicazione 09/04/20263.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod.civ., in ragione dell’errata e non corretta applicazione del principiodi arricchimento senza causa.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haconfermato l’esclusione, dal computo del danno da occupazione“sine titulo” dell’immobile, del periodo in cui la delibera diesclusione del socio era stata cautelarmente sospesa.Evidenzia, infatti, la ricorrente che tale delibera era “un attolecito e legittimo e lo hanno confermato le decisioni delle autoritàamministrative” prima, nonché del giudice amministrativo poi; lacircostanza che essa non potesse essere eseguita, durante ilperiodo di sospensione, “non esclude che il [OSCURATO:PERSONA] hacontinuato ad occupare l’immobile in presenza di un atto legittimoche ne escludeva la qualità di socio”. Egli, quindi, “ha continuatoad occuparlo senza titolo”, sicché “ha l’obbligo di indennizzare ilproprietario”, altrimenti “si arricchirebbe ingiustificatamente indanno della cooperativa cioè la legittima proprietaria che non hapotuto disporre liberamente del suo bene”.3.2. Pure il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1,n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.2041 cod. civ., in ragione dell’errata e non corretta applicazionedel principio di arricchimento senza causa.Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata nella partein cui “ha confermato l’obbligo della ricorrente di restituire alTartaglia i ratei di mutuo che egli aveva corrisposto alla banca inpendenza del giudizio dinanzi al TAR”.Osserva, infatti, la ricorrente che se [OSCURATO:PERSONA] “avessepagato alla scadenza i singoli ratei e ciò prima di essere esclusoda socio”, la Cooperativa sarebbe stata tenuta a “restituire lesomme non potendosi locupletare illegittimamente di unNumero registro generale 3090/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 8938/2026Data pubblicazione 09/04/2026pagamento effettuato in modo corretto ed in buona fede”. Nonaltrettanto, però, potrebbe dirsi per il pagamento effettuato “inpendenza di un giudizio nel quale si decide della sua morosità edel suo inadempimento”, giacché esso concerneva “ratei arretratidi mutuo di un appartamento” non più suo, che egli aveval’obbligo di rilasciare e che continuava ad occupare “sine titulo”.3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3)e 5), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 1590 cod. civ.,lamentando omessa pronuncia in relazione alla domanda diriduzione in pristino, ovvero omessa motivazione in relazione adessa o, comunque, alla richiesta istruttoria di integrazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio.4. È rimasto solo intimato [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. Il ricorrente ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso è improcedibile.8.1. Non risulta, infatti, rispettato il termine di venti giorni peril deposito del ricorso, decorrente dalla sua notificazione, stabilitoa pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.Numero registro generale 3090/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 8938/20268.1.1. Al riguardo deve, innanzitutto, precisarsi che il depositoData pubblicazione 09/04/2026del presente ricorso risultava ancora da compiersi “presso laCancelleria della Corte”, e dunque nelle forme cartacee, ai sensidel previgente testo dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., valea dire quello anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. 10ottobre 2022 n. 149. Difatti, tale testo risulta applicabile “rationetemporis” al presente giudizio, in base al combinato disposto deicommi 1 e 5 dell’art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149 del 2022,essendo stato il presente ricorso notificato in data precedente al1° gennaio 2023.Ciò premesso, dalla nota d’iscrizione a ruolo, la data deldeposito del ricorso risulta indicata nel 7 febbraio 2022,collocandosi, dunque, oltre venti giorni dopo l’avvenutanotificazione dello stesso, a mezzo “pec”, risalente al precedente13 gennaio. La medesima nota attesta, altresì, che il depositoavvenne “a mezzo corriere”.Orbene, dal documento, allegato dal legale della ricorrentealla nota di deposito e presente agli atti del fascicolo telematico,risulterebbe che l’invio del ricorso presso la cancelleria di questaCorte, ai fini del deposito, avvenne – tramite, appunto, il suddettocorriere – il giorno 1° febbraio 2022, e quindi entro il termine diventi giorni dall’avvenuta notificazione.Tale circostanza, tuttavia, non rende il ricorso procedibile.8.1.2. Se è vero, infatti, che “ai fini della verifica deltempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando ilricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la datadi consegna all’ufficio postale del plico da recapitare allacancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersiche l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendorilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso deltermine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ.” (Cass.Numero registro generale 3090/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 8938/2026Sez. 3, sent. 18 gennaio 2016, n. 684, Rv. 638673-01), taleData pubblicazione 09/04/2026principio non può estendersi all’ipotesi in cui il deposito avvengaa mezzo corriere privato (Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2020, n.8513, Rv. 657809-01).Questa Corte, difatti, ha precisato “che il ricorso percassazione, che sia inoltrato per spedizione a mezzo di corriereprivato, e pervenga alla cancelleria dopo il ricorso [recte: decorso]del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., deve esseredichiarato improcedibile, dato che le disposizioni in materia ditrasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolarela norma dell’art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, che hasostituito l’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui ildeposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sonoestensibili agli altri strumenti di consegna” (così, in motivazione,Cass. Sez. 3, sent. n. 8513 del 2020, cit.; nello stesso senso giàCass. Sez. Lav., sent. 13 febbraio 1991, n. 1465, Rv. 470887-01).8.1.3. Né, in senso contrario alla declaratoriad’improcedibilità, potrebbe invocarsi l’intervenuta liberalizzazionedel servizio postale in attuazione della direttiva unionale n.2008/6/CE, che ha avuto tra i suoi effetti – in particolare, aseguito di quanto previsto dall’art. 1, comma 57, della legge 4agosto 2017, n. 124 – la possibilità per operatori privati diprocedere alla notificazione anche di atti giudiziari, purché munitidi idonei titoli abilitativi (il difetto dei quali comporta la nullità – enon l’inesistenza – della notificazione; cfr. Cass. Sez. Un.,sentenza 10 gennaio 2020, n. 299, Rv. 656575-01). Nella specie,infatti, non è stato documentato, dal ricorrente, il possesso di taletitolo in capo al corriere di cui il medesimo si è avvalso per ildeposito del ricorso; condizione, invece, indefettibile perché sipotesse – in ipotesi – dare rilievo all’attestazione della data diNumero registro generale 3090/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 8938/2026avvenuta consegna, al suddetto operatore, del plico da depositareData pubblicazione 09/04/2026presso la cancelleria di questa Corte.Invero, è proprio la sussistenza di tale titolo abilitativo lacircostanza che, per gli operatori privati, “comporta la soggezionea un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti,ma anche di assunzione di obblighi specifici”, ciò che assume“particolare valenza proprio con riguardo alle attività dinotificazione di atti giudiziari, mediante le quali l’operatore èinvestito di prerogative inerenti ai pubblici poteri”, sicché il difettodel suddetto titolo “non consente di riconoscere la forza di attopubblico all’attestazione della data di consegna all’operatoredell’atto processuale da notificare, perché l’operatore che non nesia munito non è dotato di poteri certificativi” (così, nuovamente,Cass. Sez. Un., sent. n. 299 del 2020, cit., in particolare i §§ 17.1.e 19.2.; in senso analogo, più di recente, sempre in motivazione,Cass. Sez. 5, ord. 25 marzo 2024, n. 7978).9. In conclusione, come detto, il ricorso è improcedibile.10. Nulla va disposto in relazione alle spese del presentegiudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimato ItaloTartaglia.11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria diimprocedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MNumero registro generale 3090/2022Numero sezionale 4179/2025Numero di raccolta generale 8938/2026Data pubblicazione 09/04/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28ottobre 2025.La PresidenteLina RUBINO