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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 35010/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15800/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 27, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma via Bruno B uozzi 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 738/2021 depositata il30/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione a quattro ordinanze ingiunzione emesse dal Comune di Seravezza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per omesso versamento di parte del contributo dovuto per l’estrazione di materiali ornamentali, ai sensi degli artt.27 e 36 della L.R.

Toscana N.35/2015. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestò i valori del materiale estratto cui rapportare i contributi delle annualità 2014-2015, in relazione alle ordinanze n.201 e 202 e l’entità del contributo per gli anni 2015, 2016 e 2017.

L’opponente espose di aver ripreso, nel 2012, dopo un lungo periodo di inattività, l’attività di escavazione della cava, svolgendo attività di bonifica e messa in sicurezza; per quella fase, in data 12.11.2012, le parti avevano concordato un diverso contributo in deroga alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] del 28.12 .2011, che stabiliva il contributo minimo in € 70,00 a tonnellata, considerando le attività necessarie per l’avvio dell’estrazione del materiale.

In data 29.7.2014, il Comune richiese alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il contributo dovuto sulla base del valore del materiale, secondo quanto stabilito dalla delibera del 28.12.2011 o comunque sull’effettivo valore del materiale, ritenendo che la fase preparatoria fosse cessata.

Seguì la delibera della [OSCURATO:PERSONA] N. 159/2015, comunicata il 15.1.2016, con la quale il Comune determinò i nuovi valori dei marmi, ai fini del contributo estrattivo, nella misura del 10% del valore di mercato, ai sensi dell’art.36 della Legge Regionale N. 35/2015.

Il Tribunale di Lucca rigettò l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30.3.2021, confermò la sentenza di primo grado.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte distrettuale ritenne che il trattamento di favore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato previsto solo nella fase della ripresa dell’attività estrattiva e non era stata fornita prova che la deroga fosse stata prevista anche per il triennio 2013-2015; del resto, la stessa [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato di aver ripreso l’attività estrattiva nel 2014 , come peraltro risultava dai bilanci della società.

Secondola Corte distrettuale, la delibera del 28.12 .2011 stabiliva il valore minimo del contributo sul materiale marmoreo sicchè ben poteva l’Amministrazione effettuare accertamenti sulla denuncia di liquidazione effettuata dalle imprese per verificare se il valore dei materiali fosse congruo con quello medio di mercato.

Legittimo era, altresì, l’aumento della sanzione per il ritardo, ai sensi dell’art.52 LR 35/2015.

Infine, la Corte distrettuale ritenne applicabile la percentuale del 10% sul valore del materiale lapideo prevista per le cave situate nel distretto apuo-versiliese, in cui era situato il Comune di Serravezza, ai sensi dell’art.36 della L.R. n.35/2005, e non la minore percentuale prevista per le cave di proprietà privata.

Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Seravezza.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello applicato retroattivamente i valori di mercato previsti dalla delibera 159/2015 agli anni 2014 e 2015 mentre detti valori sarebbero applicabili a partire dal 2016.

Parte ricorrente lamenta che il Comune avrebbe aggiornato i valori previsti nella delibera N.159/2015 senza svolgere alcun preventivo accertamento volto a modificare sia i valori concordati con la ricorrente nel 2012 nonché quelli minimi di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 174/2011.

La motivazione sarebbe apparente perché non indica quali sarebbero stati i preventivi accertamenti svolti dal Comune, a riprova che, in realtà, nessun accertamento era stato eseguito e che il Comune aveva fatto retroattiva e “diretta” applicazione della delibera CG n. 159/2015.

Il motivo è infondato.

La motivazione della Corte d’appello non è affetta dal vizio motivazionale in quanto consente di cogliere l’iter logico della decisione, secondo quanto previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

L’obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ( Cassazione civile sez.

VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053).

Il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la "mancanza della motivazione" agli effetti del requisito della sentenza di cui all'art.132 c.p.c., n.4, n. 4, si sostanzia quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, con ampia motivazione, ha spiegato le ragioni per le quali, dopo il termine della fase preparatoria all’attività estrattiva, in cui erano stati concordati contributi più bassi, aveva aggiornato il contributo per la fase a regime, non sulla base della delibera N.159/2015 ma sulla base della delibera N.174/2011, che prevedeva un valore minimo di riferimento del materiale marmoreo suscettibile di aumento in seguito a verifiche svolte sulla sua qualità e tipologia.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 48 d.lgs. 267/2000 e 36 della Legge Regionale n. 35/2015, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché gli importi del contributo per gli anni 2014 e 2015 non sarebbero stati determinati con delibera di giunta, secondo quanto stabilito dalle norme dell’ordinamento degli enti locali, ma sarebbero state affidate ad una perizia tecnica.

Il motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità.

E’ principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso percassazione devon o investire, a pena di inammissibilità,questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti diquestioni rilevabili d'ufficio (Cass. 17.1.2018, n.907; Cass. 9.7.2013, n. 17041).

Ne consegue che, ove nel ricorso percassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 13.6.2018, n.15430) Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo neppure indicato il dove, il come e il quando questa questione processuale sarebbe stata sottoposta all'esame dei giudici di merito Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 27 della Legge Regionale N. 78/1998 e 36 della Legge Regionale N. 35/2015, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello applicato, ai fini della determinazione del contributo di estrazione, la percentuale del 10% previstadall’art. 36 L.R. 35/2015, applicabile ai concessionari di cave pubbliche mentre, nel caso di specie, sarebbe applicabile l’art.27 della medesima Legge Regionale, trattandosi di cava privata.

Il motivo è infondato.

La disciplina normativa è stata correttamente ricostruita dalla Corte d’appello di Firenze, che ha correttamente rilevato come l’art.27 della L.R. n.35 /2015 ( che individua il 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale, a titolo di “contributo di estrazione”) sia contenuto nel capo III della Legge, recante in generale “Disposizioni relative all’autorizzazione e all’esercizio dell’attività estrattiva”.

L’art.36 della L.R. n.35/2015 è invece contenuto nel capo VI della Legge Regionale, che detta specificamente “Disposizioni relative al distretto apuo- versiliese”, per il quale, come evidenziato nel preambolo, è previsto un contributo commisurato non solo alla peculiarità della realtà territoriale ed economica dell’area per i derivati dei materiali da taglio ma anche per il valore paesaggistico dei luoghi.

L’art.36 è quindi norma speciale, che si applica, quanto al contributo di estrazione, pari al 10%, alle cave situate nel distretto “apuo-versiliese” in cui si trova il Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha tratto, altresì, conferma della correttezza di tale interpretazione da una nota della Regione Toscana del 2.9.2016, con la quale si chiariva che per i Comuni facenti parte del distretto apuo- versiliese doveva trovare applicazione il contributo di estrazione previsto dall’art.36 della L.R. n,35/2015.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 6 comma 12 d.lgs. 150/2011, 31 comma 1l.r. 78/1998, 52 comma 1 l.r. 35/2015 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Firenze disposto un aumento corrispondente al periodo di ritardo senza considerare che, nel caso di specie, il ritardo avrebbe dovuto essere calcolato dopo la liquidazione dell’irrogazione della sanzione.

Il motivo è infondato.

L’art.52 della L.R. n. 35/2015, recante la rubrica “ sanzioni”, così’ recita: “Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta: a)l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine”. b) l’aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae oltre i successivi sessanta giorni.

Risulta evidente dal dato letterale della norma che la sanzione per il ritardo decorre in modo automatico dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo e non dalla liquidazione effettuata dall’ente.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15800/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 27, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma via Bruno B uozzi 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 738/2021 depositata il30/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione a quattro ordinanze ingiunzione emesse dal Comune di Seravezza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per omesso versamento di parte del contributo dovuto per l’estrazione di materiali ornamentali, ai sensi degli artt.27 e 36 della L.R. Toscana N.35/2015. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestò i valori del materiale estratto cui rapportare i contributi delle annualità 2014-2015, in relazione alle ordinanze n.201 e 202 e l’entità del contributo per gli anni 2015, 2016 e 2017. L’opponente espose di aver ripreso, nel 2012, dopo un lungo periodo di inattività, l’attività di escavazione della cava, svolgendo attività di bonifica e messa in sicurezza; per quella fase, in data 12.11.2012, le parti avevano concordato un diverso contributo in deroga alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] del 28.12 .2011, che stabiliva il contributo minimo in € 70,00 a tonnellata, considerando le attività necessarie per l’avvio dell’estrazione del materiale. In data 29.7.2014, il Comune richiese alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il contributo dovuto sulla base del valore del materiale, secondo quanto stabilito dalla delibera del 28.12.2011 o comunque sull’effettivo valore del materiale, ritenendo che la fase preparatoria fosse cessata. Seguì la delibera della [OSCURATO:PERSONA] N. 159/2015, comunicata il 15.1.2016, con la quale il Comune determinò i nuovi valori dei marmi, ai fini del contributo estrattivo, nella misura del 10% del valore di mercato, ai sensi dell’art.36 della Legge Regionale N. 35/2015. Il Tribunale di Lucca rigettò l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30.3.2021, confermò la sentenza di primo grado. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte distrettuale ritenne che il trattamento di favore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato previsto solo nella fase della ripresa dell’attività estrattiva e non era stata fornita prova che la deroga fosse stata prevista anche per il triennio 2013-2015; del resto, la stessa [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato di aver ripreso l’attività estrattiva nel 2014 , come peraltro risultava dai bilanci della società. Secondola Corte distrettuale, la delibera del 28.12 .2011 stabiliva il valore minimo del contributo sul materiale marmoreo sicchè ben poteva l’Amministrazione effettuare accertamenti sulla denuncia di liquidazione effettuata dalle imprese per verificare se il valore dei materiali fosse congruo con quello medio di mercato. Legittimo era, altresì, l’aumento della sanzione per il ritardo, ai sensi dell’art.52 LR 35/2015. Infine, la Corte distrettuale ritenne applicabile la percentuale del 10% sul valore del materiale lapideo prevista per le cave situate nel distretto apuo-versiliese, in cui era situato il Comune di Serravezza, ai sensi dell’art.36 della L.R. n.35/2005, e non la minore percentuale prevista per le cave di proprietà privata. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Seravezza. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello applicato retroattivamente i valori di mercato previsti dalla delibera 159/2015 agli anni 2014 e 2015 mentre detti valori sarebbero applicabili a partire dal 2016. Parte ricorrente lamenta che il Comune avrebbe aggiornato i valori previsti nella delibera N.159/2015 senza svolgere alcun preventivo accertamento volto a modificare sia i valori concordati con la ricorrente nel 2012 nonché quelli minimi di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 174/2011. La motivazione sarebbe apparente perché non indica quali sarebbero stati i preventivi accertamenti svolti dal Comune, a riprova che, in realtà, nessun accertamento era stato eseguito e che il Comune aveva fatto retroattiva e “diretta” applicazione della delibera CG n. 159/2015. Il motivo è infondato. La motivazione della Corte d’appello non è affetta dal vizio motivazionale in quanto consente di cogliere l’iter logico della decisione, secondo quanto previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. L’obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ( Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053). Il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la "mancanza della motivazione" agli effetti del requisito della sentenza di cui all'art.132 c.p.c., n.4, n. 4, si sostanzia quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello, con ampia motivazione, ha spiegato le ragioni per le quali, dopo il termine della fase preparatoria all’attività estrattiva, in cui erano stati concordati contributi più bassi, aveva aggiornato il contributo per la fase a regime, non sulla base della delibera N.159/2015 ma sulla base della delibera N.174/2011, che prevedeva un valore minimo di riferimento del materiale marmoreo suscettibile di aumento in seguito a verifiche svolte sulla sua qualità e tipologia. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 48 d.lgs. 267/2000 e 36 della Legge Regionale n. 35/2015, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché gli importi del contributo per gli anni 2014 e 2015 non sarebbero stati determinati con delibera di giunta, secondo quanto stabilito dalle norme dell’ordinamento degli enti locali, ma sarebbero state affidate ad una perizia tecnica. Il motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. E’ principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso percassazione devon o investire, a pena di inammissibilità,questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti diquestioni rilevabili d'ufficio (Cass. 17.1.2018, n.907; Cass. 9.7.2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso percassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 13.6.2018, n.15430) Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo neppure indicato il dove, il come e il quando questa questione processuale sarebbe stata sottoposta all'esame dei giudici di merito Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 27 della Legge Regionale N. 78/1998 e 36 della Legge Regionale N. 35/2015, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello applicato, ai fini della determinazione del contributo di estrazione, la percentuale del 10% previstadall’art. 36 L.R. 35/2015, applicabile ai concessionari di cave pubbliche mentre, nel caso di specie, sarebbe applicabile l’art.27 della medesima Legge Regionale, trattandosi di cava privata. Il motivo è infondato. La disciplina normativa è stata correttamente ricostruita dalla Corte d’appello di Firenze, che ha correttamente rilevato come l’art.27 della L.R. n.35 /2015 ( che individua il 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale, a titolo di “contributo di estrazione”) sia contenuto nel capo III della Legge, recante in generale “Disposizioni relative all’autorizzazione e all’esercizio dell’attività estrattiva”. L’art.36 della L.R. n.35/2015 è invece contenuto nel capo VI della Legge Regionale, che detta specificamente “Disposizioni relative al distretto apuo- versiliese”, per il quale, come evidenziato nel preambolo, è previsto un contributo commisurato non solo alla peculiarità della realtà territoriale ed economica dell’area per i derivati dei materiali da taglio ma anche per il valore paesaggistico dei luoghi. L’art.36 è quindi norma speciale, che si applica, quanto al contributo di estrazione, pari al 10%, alle cave situate nel distretto “apuo-versiliese” in cui si trova il Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha tratto, altresì, conferma della correttezza di tale interpretazione da una nota della Regione Toscana del 2.9.2016, con la quale si chiariva che per i Comuni facenti parte del distretto apuo- versiliese doveva trovare applicazione il contributo di estrazione previsto dall’art.36 della L.R. n,35/2015. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 6 comma 12 d.lgs. 150/2011, 31 comma 1l.r. 78/1998, 52 comma 1 l.r. 35/2015 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Firenze disposto un aumento corrispondente al periodo di ritardo senza considerare che, nel caso di specie, il ritardo avrebbe dovuto essere calcolato dopo la liquidazione dell’irrogazione della sanzione. Il motivo è infondato. L’art.52 della L.R. n. 35/2015, recante la rubrica “ sanzioni”, così’ recita: “Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta: a)l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine”. b) l’aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae oltre i successivi sessanta giorni. Risulta evidente dal dato letterale della norma che la sanzione per il ritardo decorre in modo automatico dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo e non dalla liquidazione effettuata dall’ente. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma
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