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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36842/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ALEXANDERS (CUI 02YSPV7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [i Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna ftgemz pronunciata dal Tribunale di .1iìE in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità nonché al diniego del riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

Il ricorso, in concreto, ripropone, sotto il profilo del travisamento della prova, il tema della impossibilità di riferire l'acquisto di cocaina per un importo di 7000 euro all'imputato, poiché, come riconosciuto anche dal primo giudice, era certa la riconducibilità del pagamento del prezzo pari ad €.2000 ad altro coimputato, il [OSCURATO:PERSONA] .

Non vi erano elementi cui ricollegare con certezza la riferibilità all'Habilaj anche il restante importo.

Orbene, la sentenza impugnata fornisce puntuale risposta sul punto (cfr. pag. 5 della motivazione) richiamando le conversazioni contrassegnate a prog. 447 del 13/11/2008; 564 del 18711/2008; 244 del 25/11/2008 e 474 e 479 del 28/11/2008, fornendone una ragionata lettura, priva di aporie logiche.

Dette argomentazioni, inoltre, non risultano minimamente attaccate, sotto profilo dei vizi motivazionali deducibili in sede di legittimità, nel ricorso per cassazione proposto dall'odierno imputato.

Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, basato sulle risultanze testimoniali secondo cui l'Habilaj avrebbe corrisposto 50 grammi di cocaina per ogni fornitura, e che comunque il prezzo dello stupefacente era fissato in 50 euro al grammo, si che la partita pari a 5000 euro, di cui era stata lamentata la scarsa qualità, corrispondeva al quantitativo di soli 100 grammi.

La Corte territoriale ha fatto invece corretta applicazione dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013, Rv. 255856 - 01-; Sez.

U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).).

La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia.

Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».

Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

Nel caso di specie, oltre a considerare che comunque un quantitativo pari a 100 grammi di cocaina non è certo minimo, la Corte ha correttamente valutato il carattere organizzato del traffico di stupefacenti in cui era inserito l'imputato, che si articolava attraverso l'importazione di droga dall'estero e la distribuzione su vari livelli del territorio nazionale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese el Liv\/\ procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ALEXANDERS (CUI 02YSPV7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [i Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna ftgemz pronunciata dal Tribunale di .1iìE in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità nonché al diniego del riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Il ricorso, in concreto, ripropone, sotto il profilo del travisamento della prova, il tema della impossibilità di riferire l'acquisto di cocaina per un importo di 7000 euro all'imputato, poiché, come riconosciuto anche dal primo giudice, era certa la riconducibilità del pagamento del prezzo pari ad €.2000 ad altro coimputato, il [OSCURATO:PERSONA] . Non vi erano elementi cui ricollegare con certezza la riferibilità all'Habilaj anche il restante importo. Orbene, la sentenza impugnata fornisce puntuale risposta sul punto (cfr. pag. 5 della motivazione) richiamando le conversazioni contrassegnate a prog. 447 del 13/11/2008; 564 del 18711/2008; 244 del 25/11/2008 e 474 e 479 del 28/11/2008, fornendone una ragionata lettura, priva di aporie logiche. Dette argomentazioni, inoltre, non risultano minimamente attaccate, sotto profilo dei vizi motivazionali deducibili in sede di legittimità, nel ricorso per cassazione proposto dall'odierno imputato. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità, basato sulle risultanze testimoniali secondo cui l'Habilaj avrebbe corrisposto 50 grammi di cocaina per ogni fornitura, e che comunque il prezzo dello stupefacente era fissato in 50 euro al grammo, si che la partita pari a 5000 euro, di cui era stata lamentata la scarsa qualità, corrispondeva al quantitativo di soli 100 grammi. La Corte territoriale ha fatto invece corretta applicazione dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013, Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, oltre a considerare che comunque un quantitativo pari a 100 grammi di cocaina non è certo minimo, la Corte ha correttamente valutato il carattere organizzato del traffico di stupefacenti in cui era inserito l'imputato, che si articolava attraverso l'importazione di droga dall'estero e la distribuzione su vari livelli del territorio nazionale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese el Liv\/\ procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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