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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22591/2026

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nte pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MartinoAngelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 23/2022,depositata il 12 gennaio 2022.Numero registro generale 13315/2022Numero sezionale 2851/2026Numero di raccolta generale 22591/2026Data pubblicazione 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dellaMiccichè Vincenzo fu [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 12gennaio 2022, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dallapredetta società per la riforma della sentenza del Tribunale di TerminiImerese che aveva respinto la domanda di quest’ultima diaccertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà esclusiva diun complesso di fabbricati siti in Cefalù;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio inoggetto si inserisce nell’ambito di una vicenda originata da unadomanda di scioglimento della comunione sull’eredità di AngeloMicchiché, deceduto nel 1946, promossa da alcuni eredi sull’assuntodella perdurante indivisione di tali beni, definita con sentenza, passatain giudicato, che accertava l’esistenza di una divisione convenzionale,escludendo la allegata comunione tra gli eredi;- la sentenza ha, inoltre, dato atto che nelle more del giudizio alcunicoeredi – per l’esattezza Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] – avevanopromosso un separato procedimento per l’accertamentodell’usucapione dei medesimi beni che si era concluso in senso negativocon sentenza passata in giudicato;- ha, poi, riferito che, nell’ambito del giudizio divisorio, con atto adopponendum era intervenuta la [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA]deducendo di avere proposto separata domanda di accertamentodell’usucapione degli stessi beni su cui Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] senza successo vantato analoga pretesa, e che tale domandaera stata rigettata dal Tribunale sul presupposto del giudicato formatosiin ordine alla domanda di divisione ereditaria;- ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso taleNumero registro generale 13315/2022Numero sezionale 2851/2026Numero di raccolta generale 22591/2026Data pubblicazione 01/07/2026sentenza per difetto di legittimazione processuale dell’appellante, inquanto società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese;- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;- le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- deve preliminarmente rilevarsi che con riferimento ai soggetti rimasticontumaci in sede di appello il ricorso per cassazione non risultaritualmente notificato, essendo presente agli atti unicamente lacomunicazione di avvenuto deposito dell’atto da notificare nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- orbene, poiché il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamentodell'acquisto per usucapione di beni facenti parte di una comunioneereditaria, si verte in una causa inscindibile, nella quale la decisionedeve essere resa nei confronti di tutti i soggetti partecipi del rapportosostanziale controverso;- ne consegue che, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., deve essereordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti delgiudizio di appello nei cui confronti non risulta provata la ritualeinstaurazione del contraddittorio nel presente giudizio; P.Q.MLa Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; LuciaMicciché; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di ElenaMiccichè; assegna ai ricorrenti il termine di giorni sessanta dallacomunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso;Numero registro generale 13315/2022Numero sezionale 2851/2026Numero di raccolta generale 22591/2026Data pubblicazione 01/07/2026rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MartinoAngelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 23/2022,depositata il 12 gennaio 2022.Numero registro generale 13315/2022Numero sezionale 2851/2026Numero di raccolta generale 22591/2026Data pubblicazione 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dellaMiccichè Vincenzo fu [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 12gennaio 2022, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dallapredetta società per la riforma della sentenza del Tribunale di TerminiImerese che aveva respinto la domanda di quest’ultima diaccertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà esclusiva diun complesso di fabbricati siti in Cefalù;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio inoggetto si inserisce nell’ambito di una vicenda originata da unadomanda di scioglimento della comunione sull’eredità di AngeloMicchiché, deceduto nel 1946, promossa da alcuni eredi sull’assuntodella perdurante indivisione di tali beni, definita con sentenza, passatain giudicato, che accertava l’esistenza di una divisione convenzionale,escludendo la allegata comunione tra gli eredi;- la sentenza ha, inoltre, dato atto che nelle more del giudizio alcunicoeredi – per l’esattezza Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] – avevanopromosso un separato procedimento per l’accertamentodell’usucapione dei medesimi beni che si era concluso in senso negativocon sentenza passata in giudicato;- ha, poi, riferito che, nell’ambito del giudizio divisorio, con atto adopponendum era intervenuta la [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA]deducendo di avere proposto separata domanda di accertamentodell’usucapione degli stessi beni su cui Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] senza successo vantato analoga pretesa, e che tale domandaera stata rigettata dal Tribunale sul presupposto del giudicato formatosiin ordine alla domanda di divisione ereditaria;- ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso taleNumero registro generale 13315/2022Numero sezionale 2851/2026Numero di raccolta generale 22591/2026Data pubblicazione 01/07/2026sentenza per difetto di legittimazione processuale dell’appellante, inquanto società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese;- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;- le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- deve preliminarmente rilevarsi che con riferimento ai soggetti rimasticontumaci in sede di appello il ricorso per cassazione non risultaritualmente notificato, essendo presente agli atti unicamente lacomunicazione di avvenuto deposito dell’atto da notificare nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- orbene, poiché il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamentodell'acquisto per usucapione di beni facenti parte di una comunioneereditaria, si verte in una causa inscindibile, nella quale la decisionedeve essere resa nei confronti di tutti i soggetti partecipi del rapportosostanziale controverso;- ne consegue che, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., deve essereordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti delgiudizio di appello nei cui confronti non risulta provata la ritualeinstaurazione del contraddittorio nel presente giudizio; P.Q.MLa Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; LuciaMicciché; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di ElenaMiccichè; assegna ai ricorrenti il termine di giorni sessanta dallacomunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso;Numero registro generale 13315/2022Numero sezionale 2851/2026Numero di raccolta generale 22591/2026Data pubblicazione 01/07/2026rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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