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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01535/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25584/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640, 477 - 482 e 648 cod. pen. 2.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Como n. 111/2019, divenuta irrevocabile.

3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte

3.1. In via di stretto diritto va osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 - 01).

3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, adeguandosi ai suddetti principi di diritto, con motivazione corretta, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali (v. pag. 4) ha ritenuto che non vi fossero gli estremi della continuazione, essendo stati, fra l'altro, i reati consumati entro un diverso contesto temporale e difettando la prova di un medesimo disegno criminoso preordinato alla data di commissione dei primi reati Trattasi, quindi, di censure sostanzialmente attinenti al merito della decisione in quanto, si propone una diversa lettura degli atti processuali e si tenta, in modo surrettizio, una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla Corte territoriale, indagine preclusa al giudice di legittimità.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25584/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640, 477 - 482 e 648 cod. pen. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Como n. 111/2019, divenuta irrevocabile. 3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte 3.1. In via di stretto diritto va osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 - 01). 3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, adeguandosi ai suddetti principi di diritto, con motivazione corretta, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali (v. pag. 4) ha ritenuto che non vi fossero gli estremi della continuazione, essendo stati, fra l'altro, i reati consumati entro un diverso contesto temporale e difettando la prova di un medesimo disegno criminoso preordinato alla data di commissione dei primi reati Trattasi, quindi, di censure sostanzialmente attinenti al merito della decisione in quanto, si propone una diversa lettura degli atti processuali e si tenta, in modo surrettizio, una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla Corte territoriale, indagine preclusa al giudice di legittimità. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i
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