CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 45669/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 24 settembre 2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 9 aprile 2019 dal Tribunale di Genova, dispositiva della condanna di [OSCURATO:PERSONA] destinatario di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Genova il 18 agosto 2014 - alla pena di mesi uno di arresto per avere violato, il 10 maggio 2016, l'obbligo di non far rientro nel territorio del Comune di Rapallo, impostogli da tale provvedimento. La imputazione e la decisione hanno pertanto ad oggetto la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in relazione alla entità della pena irrogata. Il provvedimento impugnato si limiterebbe ad affermare la congruità della pena in maniera ritenuta insufficiente, considerando solo i precedenti penali del ricorrente e la assenza di una condizione di disagio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo la Corte di secondo grado espresso argomentazioni specifiche e non incongrue sul punto di doglianza sollevato in appello. La misura della pena base, peraltro, è prossima al mimino edittale e il leggero scostamento risulta ampiamente giustificato in riferimento al negativo giudizio sulla personalità derivante dall'esame dei precedenti penali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecunìaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I o ; L)Lr'O