CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 23381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24/11/2025, la Corte di appello di Roma confermava lasentenza del Tribunale di Roma del 18/12/2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA],che condannava al pagamento delle spese del grado. Revocava altresì lasospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale diRoma del 24/11/2017, irrevocabile il 31/03/2018.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputata, articolando un unicomotivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 99, commiprimo e secondo, n. 1 e 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenzamotivazionale sulla distanza temporale rilevante, omessa valutazione delcontesto emergenziale e dell’occasionalità della ‘ricaduta’, oltre che ‘illegittimavalorizzazione di reato successivo al fatto oggetto di giudizio’.Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui, da un lato, ha datorilievo al mero fattore temporale per ritenere la recidiva infraquinquennale,senza alcuna specifica motivazione sul punto, e, dall’altro, ha valorizzato unsecondo precedente penale, commesso in data successiva a quello per cui siprocede, dunque inidoneo a fondare la valutazione di maggiore pericolositàrichiesta ex art. 99 cod. pen., disattendendo i principi consolidati affermati sultema dalla giurisprudenza di legittimità.Censura, vieppiù, come contraddittoria ed illogica la affermazione chevalorizza la breve distanza temporale tra le condotte di occupazione, rilevandocome la precedente sia cessata nel 2017 e la successiva abbia avuto inizio nel2021 e come siano trascorsi oltre tre anni dalla precedente condanna definitiva.Infine, censura la motivazione anche nella parte in cui ha ritenuto laomogeneità dei reati fermandosi al mero dato formale, senza considerare ladiversità del contesto e la diversa durata delle condotte e le ‘ragioni’ dei duereati: si tratterebbe, pertanto, di motivazione apparente, avulsa da unavalutazione in concreto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile essendo l’unico motivo proposto aspecifico emanifestamente infondato.1.1. Al riguardo deve rammentarsi come, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, ai fini del riconoscimento della recidiva infraquinquennale, il calcolodei cinque anni vada effettuato considerando come dies a quo non già la data dicommissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva,bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza, avente ad oggettoil medesimo reato presupposto (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv.281860 – 01; Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, Graviano, Rv. 266547 – 01;Sez. 4, n. 36131 del 24/05/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237651 – 01).Inoltre, ancora in tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessaindole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesimadisposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normatividiversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione dellanatura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3,n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 – 01).1.2. Orbene, nella specie la Corte di appello, facendo corretta applicazionedei principi di diritto sopra esposti, ha fornito adeguata motivazione con cui hadato conto dell'apprezzamento operato circa l'idoneità della nuova condottacriminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere dellaimputata, vagliando in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna,divenuta irrevocabile il 27/11/2018, relativa al reato di cui all’art. 633 cod. pen.,individuato come precedente specifico (valutato come tale non solo in ragionedel titolo di reato, ma anche della concreta omogeneità delle condotte): rispettosolo a detta condanna definitiva, è stato ritenuto il reato per cui si procede,posto in essere a distanza di poco più di tre anni, aggravato da recidiva specificae infraquinquennale siccome denotante maggiore pericolosità del soggetto (pag.5 della sentenza impugnata).Si tratta di accertamento operato con motivazione non meramenteapparente bensì congrua, compiuta e priva di aporie logiche, oltre che corretta inpunto di diritto, rispetto alla quale la ricorrente finisce per opporre meramenteuna diversa lettura di elementi fattuali, non consentita in questa sede.2. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che,avuto riguardo alla natura del motivo che ha dato causa alla pronuncia diinammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente