CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 21728/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 9655/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante e nella qualità di cessionario di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e in persona del liquidatore p.t., domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazone, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1334/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la condanna alla restituzione della somma di Euro 270.197,19 a titolo di interessi usurari, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese non dovute. Il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti di Euro 9.788,18, quanto al conto corrente n. 5474,35, e di Euro 27.325,07, quanto al conto corrente n. 10909,77, da portare in compensazione con il saldo passivo dovuto alla convenuta. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella qualità di cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Con sentenza di data 17 settembre 2018 la Corte d'appello di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello, condannò l'appellata al pagamento, con riferimento al conto corrente n. 5474,35, della somma di Euro 13.417,62 oltre interessi, confermando per il resto la sentenza. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione sul presupposto della mancata chiusura dei rapporti di conto corrente dedotti in giudizio perché la chiusura del rapporto rilevava solo nel caso di apertura di credito, nella quale i versamenti avevano funzione ripristinatoria della provvista, mentre nel caso di versamento su conto corrente scoperto e non assistito da apertura di credito, come quello di specie n. 5475,35 (non diversamente da quello n. 10909,77), le rimesse avevano natura solutoria ed erano pertanto ripetibili indipendentemente dalla chiusura del conto, decorrendo inoltre dal momento del pagamento il dies a quo del relativo termine di prescrizione decennale. Aggiunse che l'appellante, non avendo assolto l'onere probatorio della produzione del contratto e degli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto bancario, non aveva un interesse giuridicamente rilevante a disconoscere la conformità agli originali delle copie dei contratti di conto corrente prodotti dall'istituto di credito perché l'inutilizzabilità di tale documentazione, in forza della quale era stata disposta CTU e parzialmente accolta la domanda, avrebbe determinato l'integrale rigetto della domanda per carenza di qualsiasi elemento idoneo a provarne i fatti costitutivi e che comunque il disconoscimento non era stato fatto in forma specifica, con l'indicazione degli elementi dai quali desumersi la difformità dagli originali o delle ragioni per le quali negarsi la genuinità delle copie. Concluse sul punto che i tassi degli interessi passivi risultavano convenuti per iscritto. Osservò ancora, con riferimento all'eccezione di prescrizione, che la banca non aveva l'onere di specifica indicazione delle rimesse solutorie cui era applicabile la prescrizione, spettando al giudice verificare quali fossero le rimesse ripristinatorie irrilevanti ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione, e che tale conclusione valeva ancora di più nel caso di specie in cui i conti correnti non erano affidati, per cui le rimesse affluite sui conti scoperti non potevano avere natura ripristinatoria. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nella qualità di cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di tre motivi. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria. Considerato che:con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 167 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, non avendo la banca contestato l'esistenza dell'apertura di credito, il giudice di appello non poteva considerare i versamenti come di carattere solutorio e che risultano violati i principi regolatori del processo per essere stata ritenuta inammissibile la domanda di ripetizione per il fatto che non vi fosse più alcun rapporto di credito. Aggiunge che, alla luce del contegno processuale della banca, deve ritenersi accertato che non vi è pendenza di alcun rapporto di credito, con conseguente ammissibilità della domanda. Il motivo è inammissibile. Al di là dei profili di inammissibilità della censura per difetto di chiarezza e idoneità a raggiungere lo scopo della critica, posto che si denuncia una ritenuta inammissibilità della domanda laddove la stessa è invece stata ritenuta ammissibile dalla corte territoriale, va evidenziato che la parte ricorrente non ha interesse a proporre impugnazione perché la corte territoriale ha ritenuto ripetibili i versamenti effettuati proprio sul presupposto, contrario a quanto si deduce nel motivo, che si trattasse di versamenti solutori, e non ripristinatori di una provvista relativa ad apertura di credito. L'interesse ad impugnare sarebbe insorto solo in presenza dell'accertata chiusura di un rapporto di credito, ai fini della ripetibilità delle relative rimesse (e del decorso della prescrizione solo dalla chiusura del detto rapporto) alla stregua della ratio decidendi dell'impugnata sentenza, ma un tale accertamento non è stato compiuto dal giudice di merito, il cui giudizio di fatto è invece nel senso dell'assenza di affidamenti e della natura solutoria di tutti i versamenti, senza che tale giudizio abbia costituito oggetto di una specifica denuncia per vizio motivazionale.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la banca ha omesso di contestare l'assenza di valide pattuizioni contrattuali. Aggiunge che la corte territoriale, nonostante la mancanza di motivi di doglianza, ha inteso discettare sul tema dell'onere della prova. Osserva ancora che il disconoscimento della conformità della copia all'originale è stato fatto in modo specifico. Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla denuncia della violazione del principio di non contestazione va rarnmentato che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. n. 12840 del 2017). Tale onere processuale non risulta assolto. Con riferimento alla regola dell'onere della prova va poi precisato che trattasi di regola del giudizio di fatto, per l'ipotesi di fatto rimasto ignoto all'esito dell'istruzione probatoria, di cui il giudice del merito fa applicazione d'ufficio, indipendentemente quindi dal motivo di appello, secondo quanto si denuncia con il motivo in esame. Infine, la censura relativa alla ritenuta mancanza di specificità del disconoscimento, è inammissibile per difetto di decisività: non risulta impugnata infatti la ratio decidendi costituita dalla affermazione che l'appellante, non avendo assolto l'onere probatorio della produzione del contratto e degli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto bancario, non ha un interesse giuridicamente rilevante a disconoscere la conformità agli originali delle copie dei contratti di conto corrente prodotti dall'istituto di credito perché l'inutilizzabilità di tale documentazione avrebbe determinato l'integrale rigetto della domanda per carenza di qualsiasi elemento idoneo a provarne i fatti costitutivi. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 3 e 24 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è rimasta generica, non essendo stato assolto l'onere di specifica indicazione delle rimesse aventi natura solutoria,, suscettibili di ricadere nell'ambito dell'eccezione di prescrizione, per cui il giudice non poteva supplire all'omesso assolvimento dell'onere individuando d'ufficio i versamenti solutori. Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo. In primo luogo, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis . 1 cod. proc. civ., essendo la pronuncia conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. sez. U. n. 15895 del 2019). In secondo luogo la censura è priva di decisività in quanto non risulta impugnata, in modo idoneo, la ratio decidendi secondo cui i conti correnti non erano affidati, per cui le rimesse affluite sui conti scoperti non potevano avere natura ripristinatoria. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato