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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 32099/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1834-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 697/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 109/2019; Oggetto R.G.N. 1834/2020 Cron.

Rep.

Ud. 17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello dell'Aquila, con la sentenza in atti, ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura alle liti da parte del difensore, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro asseritamente di natura subordinata come estetista alle dipendenze della Excelsior by [OSCURATO:PERSONA] a cui era subentrata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello ha pure osservato che il difensore aveva affermato che la procura gli era stata rilasciata dalla cliente su foglio separato, ed il fatto che detto foglio non era stato allegato agli atti comportava una irregolarità sanabile con l'invito di depositare la procura che era stato rivolto al difensore, il quale però non vi aveva ottemperato; contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 83 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la procura per il secondo grado di giudizio era stata allegata al ricorso fin dall'origine dal difensore (come si evinceva dalla documentazione prodotta); in via preliminare, occorre peraltro rilevare che parte ricorrente non ha provato il perfezionamento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta nei modi di legge nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, come risulta dalla relata in calce al ricorso; non risulta in particolare effettuata la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., in mancanza delle quali, ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, non può ritenersi acquisita la prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio; la controparte [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive; pertanto il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 18361 del 12/07/2018); nulla deve essere pronunciato sulle spese processuali non avendo la controparte compiuto attività difensiva; va invece dichiarato che ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del giudizio.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1834-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 697/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 109/2019; Oggetto R.G.N. 1834/2020 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello dell'Aquila, con la sentenza in atti, ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura alle liti da parte del difensore, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro asseritamente di natura subordinata come estetista alle dipendenze della Excelsior by [OSCURATO:PERSONA] a cui era subentrata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello ha pure osservato che il difensore aveva affermato che la procura gli era stata rilasciata dalla cliente su foglio separato, ed il fatto che detto foglio non era stato allegato agli atti comportava una irregolarità sanabile con l'invito di depositare la procura che era stato rivolto al difensore, il quale però non vi aveva ottemperato; contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 83 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la procura per il secondo grado di giudizio era stata allegata al ricorso fin dall'origine dal difensore (come si evinceva dalla documentazione prodotta); in via preliminare, occorre peraltro rilevare che parte ricorrente non ha provato il perfezionamento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta nei modi di legge nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, come risulta dalla relata in calce al ricorso; non risulta in particolare effettuata la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., in mancanza delle quali, ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, non può ritenersi acquisita la prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio; la controparte [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive; pertanto il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 18361 del 12/07/2018); nulla deve essere pronunciato sulle spese processuali non avendo la controparte compiuto attività difensiva; va invece dichiarato che ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del giudizio. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi
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