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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14249/2022

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RECUPEiR0 C.U. eer art. 18 co. 1 limar DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 24042-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'EVARISTO, 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] PRO -TEMPORE; 2021 2449 - intimato - O(U [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 764/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

18. R.G. 24042/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Comacchio chiedendo che venisse accertato che era proprietaria - in via principale in forza di legittimi titoli e in via subordinata per usucapione - di un terreno erroneamente intestato al catasto al Comune di Comacchio.

Il Comune si costituiva affermando di essere proprietario del terreno da "tempo immemorabile".

Al processo veniva riunito quello instaurato nei confronti dello stesso Comune da [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del medesimo terreno, processo in cui era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] formulando le stesse domande già formulate nell'altro processo.

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 831/2003, rigettava sia le domande di Aventi che quelle di Nesti.

La sentenza era impugnata in via principale dagli eredi di Nesti (nel frattempo deceduto) e in via incidentale da Aventi; gli appelli erano entrambi rigettati dalla Corte d'appello di Bologna con la sentenza n. 885/2009.

Impugnata in cassazione la sentenza, questa Corte - con ordinanza n. 13550/2011 - accoglieva il ricorso principale degli eredi Nesti e il secondo e il terzo motivo degli eredi di Aventi (anche lei deceduta).

2. I Ghini - eredi di Aventi - hanno riassunto il processo innanzi alla Corte d'appello di Bologna chiedendo che si accertasse la loro proprietà del terreno.

Il Comune di Comacchio e gli eredi Nesti si sono costituiti, il primo chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Ferrara e i secondi di essere dichiarati proprietari del terreno.

La Corte d'appello di Bologna, quale giudice di rinvio, ha dichiarato che i Ghini, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono proprietari per intervenuta usucapione dei terreni e, per l'effetto, ha condannato il Comune di Comacchio a restituire i medesimi ai Ghini.

3. Avverso la pronuncia n. 764/2016 ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Floriana e [OSCURATO:PERSONA].Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Costanza, Franco, Guido e [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto ricorso incidentale condizionato.

Memoria è stata depositata dai ricorrenti principali e da quelli incidentali. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 394 c.p.c.": la decisione della Corte d'appello di Bologna di poter vagliare documenti non presenti nel primo giudizio di appello e poi illegittimamente riproposti nel giudizio di rinvio si pone in netto contrasto con l'articolo 394 c.p.c. e con il costante orientamento interpretativo che di esso ha fornito la Corte di cassazione; la difesa Aventi ha infatti depositato nel giudizio di rinvio un fascicolo ricostituito ex auctoritate sua e a suo libitum, in assenza di qualsivoglia richiesta o autorizzazione da parte del giudice.

Il motivo non può essere accolto.

Questa Corte, con l'ordinanza n. 13550/2011, ha accolto i primi due motivi del ricorso principale degli eredi Nesti che censuravano la decisione della Corte d'appello di Bologna di porre a fondamento della propria decisione un documento che era stato prodotto in primo grado dalla difesa di controparte e che la stessa Corte aveva precisato non essere stato ridepositato a seguito del ritiro del fascicolo di parte; ha quindi rilevato che il giudice d'appello aveva errato ad affermare la qualità di affittuario del Nesti non avendo la materiale disponibilità del documento che lo provava, documento non esistente agli atti del giudizio d'appello.

Questa Corte, pertanto, si è limitata a constatare l'assenza del documento e l'impossibilità del giudice di fondare su di esso la propria decisione, senza pronunciarsi sulla eventuale inammissibilità o inutilizzabilità dello stesso.

Essendo poi il documento stato prodotto nel giudizio di rinvio, correttamente tale giudice lo ha esaminato e ne ha tratto elementi per il proprio convincimento.

È vero che "nel sistema processuale il giudizio di rinvio appare come un processo chiuso, il cui ambito resta circoscritto alle parti cassate della sentenza d'appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata; l'art. 394 c.p.c. reintegra, dunque, le parti nella stessa posizione che avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, vietando ad esse le formulazioni di nuove conclusioni e perciò anche la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, quando ciò non sia reso necessario dalla sentenza di annullamento" (così Cass. n. 16340/2020).

I documenti che però siano stati prodotti in una precedente fase del processo, in forza del principio di non dispersione della prova, devono ritenersi ormai acquisiti e non possono perciò essere considerati nuovi, neppure agli effetti dell'articolo 394 c.p.c., sicché ove depositati nel giudizio di rinvio devono essere ritenuti ammissibili.

Come ha affermato questa Corte "il principio dell'istruzione chiusa, proprio del giudizio di rinvio, non impedisce che in tale sede possa prodursi un documento già prodotto in primo grado" (v.

Cass. n. 2382/1971 e Cass. n. 816/1962).

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.

II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RECUPEiR0 C.U. eer art. 18 co. 1 limar DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 24042-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'EVARISTO, 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] PRO -TEMPORE; 2021 2449 - intimato - O(U [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 764/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 18. R.G. 24042/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Comacchio chiedendo che venisse accertato che era proprietaria - in via principale in forza di legittimi titoli e in via subordinata per usucapione - di un terreno erroneamente intestato al catasto al Comune di Comacchio. Il Comune si costituiva affermando di essere proprietario del terreno da "tempo immemorabile". Al processo veniva riunito quello instaurato nei confronti dello stesso Comune da [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del medesimo terreno, processo in cui era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] formulando le stesse domande già formulate nell'altro processo. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 831/2003, rigettava sia le domande di Aventi che quelle di Nesti. La sentenza era impugnata in via principale dagli eredi di Nesti (nel frattempo deceduto) e in via incidentale da Aventi; gli appelli erano entrambi rigettati dalla Corte d'appello di Bologna con la sentenza n. 885/2009. Impugnata in cassazione la sentenza, questa Corte - con ordinanza n. 13550/2011 - accoglieva il ricorso principale degli eredi Nesti e il secondo e il terzo motivo degli eredi di Aventi (anche lei deceduta). 2. I Ghini - eredi di Aventi - hanno riassunto il processo innanzi alla Corte d'appello di Bologna chiedendo che si accertasse la loro proprietà del terreno. Il Comune di Comacchio e gli eredi Nesti si sono costituiti, il primo chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Ferrara e i secondi di essere dichiarati proprietari del terreno. La Corte d'appello di Bologna, quale giudice di rinvio, ha dichiarato che i Ghini, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono proprietari per intervenuta usucapione dei terreni e, per l'effetto, ha condannato il Comune di Comacchio a restituire i medesimi ai Ghini. 3. Avverso la pronuncia n. 764/2016 ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Floriana e [OSCURATO:PERSONA].Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Costanza, Franco, Guido e [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto ricorso incidentale condizionato. Memoria è stata depositata dai ricorrenti principali e da quelli incidentali. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 394 c.p.c.": la decisione della Corte d'appello di Bologna di poter vagliare documenti non presenti nel primo giudizio di appello e poi illegittimamente riproposti nel giudizio di rinvio si pone in netto contrasto con l'articolo 394 c.p.c. e con il costante orientamento interpretativo che di esso ha fornito la Corte di cassazione; la difesa Aventi ha infatti depositato nel giudizio di rinvio un fascicolo ricostituito ex auctoritate sua e a suo libitum, in assenza di qualsivoglia richiesta o autorizzazione da parte del giudice. Il motivo non può essere accolto. Questa Corte, con l'ordinanza n. 13550/2011, ha accolto i primi due motivi del ricorso principale degli eredi Nesti che censuravano la decisione della Corte d'appello di Bologna di porre a fondamento della propria decisione un documento che era stato prodotto in primo grado dalla difesa di controparte e che la stessa Corte aveva precisato non essere stato ridepositato a seguito del ritiro del fascicolo di parte; ha quindi rilevato che il giudice d'appello aveva errato ad affermare la qualità di affittuario del Nesti non avendo la materiale disponibilità del documento che lo provava, documento non esistente agli atti del giudizio d'appello. Questa Corte, pertanto, si è limitata a constatare l'assenza del documento e l'impossibilità del giudice di fondare su di esso la propria decisione, senza pronunciarsi sulla eventuale inammissibilità o inutilizzabilità dello stesso. Essendo poi il documento stato prodotto nel giudizio di rinvio, correttamente tale giudice lo ha esaminato e ne ha tratto elementi per il proprio convincimento. È vero che "nel sistema processuale il giudizio di rinvio appare come un processo chiuso, il cui ambito resta circoscritto alle parti cassate della sentenza d'appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata; l'art. 394 c.p.c. reintegra, dunque, le parti nella stessa posizione che avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, vietando ad esse le formulazioni di nuove conclusioni e perciò anche la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, quando ciò non sia reso necessario dalla sentenza di annullamento" (così Cass. n. 16340/2020). I documenti che però siano stati prodotti in una precedente fase del processo, in forza del principio di non dispersione della prova, devono ritenersi ormai acquisiti e non possono perciò essere considerati nuovi, neppure agli effetti dell'articolo 394 c.p.c., sicché ove depositati nel giudizio di rinvio devono essere ritenuti ammissibili. Come ha affermato questa Corte "il principio dell'istruzione chiusa, proprio del giudizio di rinvio, non impedisce che in tale sede possa prodursi un documento già prodotto in primo grado" (v. Cass. n. 2382/1971 e Cass. n. 816/1962). Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione se
Sentenza Cassazione n. 14249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris