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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 35745/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4929/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione e rideterminato il trattamento sanzionatorio deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione relativamente alla qualificazione della condotta ai sensi degli artt. 56, 629 c.p. dovendosi ritenere configurabili i diversi reati di minaccia e/o percosse; - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio relativo all' aumento di pena per la continuazione.

1.1. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha argomentato in ordine alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che il ricorrente doveva rispondere del reato di tentata estorsione in quanto sulla scorta di quanto riferito dalla persona offesa - ritenuta pienamente attendibile - l' Ambrosi, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], avevano richiesto illegittimamente in modo minaccioso ed aggressivo del denaro alla vittima, esortandola a fare quanto richiesto in quanto "era meglio per lui".

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, di cui al primo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

In ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro).

Sulla scorta dei principi che precedono la motivazione si appalesa immune da censure avendo la corte di appello computato la pena complessiva valutando la reiterazione e la protrazione delle condotte poste in continuazione, sicchè la sentenza appare immune da censure.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4929/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione e rideterminato il trattamento sanzionatorio deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione relativamente alla qualificazione della condotta ai sensi degli artt. 56, 629 c.p. dovendosi ritenere configurabili i diversi reati di minaccia e/o percosse; - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio relativo all' aumento di pena per la continuazione. 1.1. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha argomentato in ordine alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che il ricorrente doveva rispondere del reato di tentata estorsione in quanto sulla scorta di quanto riferito dalla persona offesa - ritenuta pienamente attendibile - l' Ambrosi, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], avevano richiesto illegittimamente in modo minaccioso ed aggressivo del denaro alla vittima, esortandola a fare quanto richiesto in quanto "era meglio per lui". Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, di cui al primo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Sulla scorta dei principi che precedono la motivazione si appalesa immune da censure avendo la corte di appello computato la pena complessiva valutando la reiterazione e la protrazione delle condotte poste in continuazione, sicchè la sentenza appare immune da censure. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022
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