CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01096/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., commesso il 23 dicembre 2017 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova costituita dall'annotazione di polizia giudiziaria, dalla quale si evince il connotato minatorio della condotta dell'imputato che, in una alle frasi minacciose proferite insieme ai correi, "non esitava a mettersi "testa a testa" ad uno dei verbalizzanti, con gesto di sfida. Manifestamente infondate si appalesano le deduzioni in punto di applicazione della recidiva infraquinquennale, rispetto ai coimputati per i quali è stata esclusa, a fronte della valorizzazione della concreta modalità della condotta personalmente attribuita al ricorrente - anche se nel contesto di reato commesso in concorso - e, pertanto, apprezzata come espressiva di maggiore pericolosità, tenuto conto che al ricorrente era contestata la recidiva infraquinquennale di cui sussisteva il presupposto della anteriorità quinquennale rispetto al fatto: l'imputato, infatti, aveva riportato condanna con sentenza irrevocabile del 6 giugno 2013. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere fé tore Il P