CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE del foro di CALTANISSETTA in difesa della parte civile che chiede dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2^, per avere cagionato, con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione dell'art. 145, commi 2, 6 e 8 C.d.S., la morte di [OSCURATO:PERSONA], perché a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], nell'immettersi da una stradella secondaria sulla strada comunale, ometteva di dare la precedenza al medesimo, che viaggiava sulla strada comunale, a bordo di un motoveicolo, provenendo dalla destra dell'auto, così costringendo il motociclista ad effettuare una repentina manovra di deviazione, a causa della quale egli perdeva il controllo del mezzo, andando ad impattare contro un muretto di recinzione e battendo il capo, non protetto dal casco, contro un pilastrino di cemento. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione, articolati in più profili. 3. Con il primo motivo, fa valere la violazione della legge processuale, in relazione al disposto degli artt. 175, 181, 191, 430 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, denunciando l'irrituale acquisizione di una prova, la sua inutilizzabilità, l'omessa rimessione in termini della difesa e la nullità dell'ordinanza del 18 gennaio 2017. Ricorda che sin dall'udienza del 5 dicembre 2017, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa dell'imputato aveva eccepito l'inutilizzabilità del DVD acquisito al fascicolo del dibattimento, essendo il medesimo diverso da quello originariamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero e del quale era stata rilasciata copia alle parti. Il rilievo veniva sollevato anche dalla parte civile. Il DVD, contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, infatti, conteneva una registrazione relativa ad un distributore di carburante, che nulla aveva a che vedere con il sinistro oggetto del processo. A fronte della contestazione, il Tribunale dava atto che il pubblico ministro aveva depositato una nota con cui si rappresentava che i files ricevuti dai Carabinieri di Riesi, relativi all'incidente, erano contenuti nel DVD di cui al fascicolo delle indagini preliminari, ma non erano visionabili, se non attraverso un particolare software, non in uso alla Procura della Repubblica, sicché solo successivamente i Carabinieri avevano inviato un nuovo DVD contenente il software necessario per la visione del filmato. Osserva che il DVD prodotto dal pubblico ministero ed acquisito agli atti del dibattimento è nuovo e diverso da quello originariamente contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari, non prodotto, invece, in giudizio. Assume che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il DVD costituisce nuova prova documentale, acquisita in violazione dell'art. 430 cod. proc. pen., non essendo la medesima stata previamente depositata nel fascicolo del pubblico ministero, né essendo stato dato avviso alla parte, con violazione del contraddittorio, posto che l'utilizzabilità degli atti, derivati da attività integrativa di indagine, è condizionata, secondo il giudice di legittimità, all'immediata messa a disposizione dell'interessato. Lamenta la falsa applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la doglianza con cui si censurava la decisione del primo giudice di reiezione dell'istanza di rimessione in termini, formulata all'udienza del 5 dicembre 2016, ritenendo insussistente la causa di forza maggiore, costituita, invece, dall'impossibilità di visionare il filmato, che aveva determinato la preclusione dell'accesso a riti alternativi e, eventualmente, quella all'incidente probatorio. Nella nozione di forza maggiore, infatti, rientrano tutte le situazioni in cui la possibilità di porre in essere una determinata attività difensiva, entro i termini di legge, sia mortificata da un evento che esula dalla sfera di controllo e conoscenza dell'agente. Nel caso di specie la presenza nel DVD, consegnato in copia alla difesa, di un filmato visionabile, ma non riproducente il sinistro, bensì un distributore di carburante, imponeva la restituzione nel termine, ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., integrando un fatto idoneo a determinare la falsa rappresentazione della realtà. D'altro canto, per un verso, il pubblico ministero non si era curato di visionare il DVD, rilasciato in copia alle parti, non essendosi così accorto dell'impossibilità di riprodurre il filmato del sinistro, per altro verso, detta impossibilità non era dipesa dalla mancata disponibilità di un software di comune uso, ma dalla mancata allegazione del software specifico di quel sistema di videoripresa, ormai desueto, successivamente scaricato dai Carabinieri dal medesimo sistema di videosorveglianza dell'[OSCURATO:PERSONA] ed allegato solo al nuovo DVD, direttamente acquisito al fascicolo del dibattimento. Del tutto contraddittoria appare, peraltro, la motivazione della sentenza nella parte in cui sostiene che l'imputato ha avuto a disposizione una copia del DVD di non agevole lettura, della cui difficoltà di fruizione, tuttavia, non ha mostrato di volersi dolere. E ciò, perché il filmato non era visionabile neppure dal pubblico ministero, presso i cui uffici e con la cui strumentazione il difensore aveva espressamente richiesto di visionare le immagini. Infine, i giudici di merito, danno per presupposto che il DVD acquisito in dibattimento sia identico a quello originariamente contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, senza avere visionato il secondo, mai acquisito. L'impossibilità di leggere il contenuto di quel DVD, costituendo causa di forza maggiore, avrebbe imposto la restituzione in termini dell'imputato per consentirgli ogni valutazione difensiva, anche in ordine alla scelta del rito. 4. Con il secondo motivo fa valere la falsa applicazione degli artt. 589 co e 192 e 530 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Contesta, in primo luogo, l'errata identificazione del veicolo, uscito dalla prima stradella -che si assume avere creato la turbativa che ha cagionato il sinistro- nel fuoristrada di Faruggia. Rileva che dalle videoriprese, acquisite in atti, risulta che alle ore 13:34:17 un veicolo di colore scuro si immette sulla strada vicinale (S.P. Riesi-Birrinciolo), provenendo dalla prima stradella, per poi farvi rientro; e che nessun altro veicolo esce più da quella stradella, né alcuno si immette sulla strada vicinale. Dal miglioramento delle immagini, ad opera del perito prof. Battiato, nondimeno si può notare che alle ore 13:34:22, dopo quattro secondi dall'incidente, un fotogramma riproduce la contestuale presenza di due veicoli, l'uno, in prossimità della prima stradella, l'altro -quello di Faruggia-, in corrispondenza della seconda stradella. Alle 13:38:46 le telecamere inquadrano l'auto dell'imputato che scende a valle, per ritornare alle 13:44:42, sul luogo dell'incidente, seguito dall'ambulanza. Il fuoristrada dell'imputato nel momento in cui viene inquadrato non proviene dalla prima stradella, bensì dalla seconda. La circostanza è stata confermata dal teste M.[OSCURATO:PERSONA] dei carabinieri di Riesi. Il giudice di primo grado, preso atto dei filmati, ha ritenuto -introducendo nel giudizio un elemento del tutto nuovo- che Faruggia, dopo avere creato la turbativa, immettendosi sulla strada vicinale dalla prima stradella, si fosse ritirato e, attraversato il terreno di proprietà [OSCURATO:PERSONA], fosse sbucato sulla seconda stradella e si fosse immesso sulla strada vicinale per andare a prendere l'ambulanza. La ricostruzione è stata contestata con l'appello, perché il terreno [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, era integralmente recintato, non consentendo il suo attraversamento. A conferma della circostanza deponevano più fonti di prova: fotografie del fascicolo dei rilievi dei Carabinieri, contenute nella perizia; schizzo planimetrico contenuto nella perizia; fattura del 15 gennaio 2014 di acquisto degli alberi di pesco piantati nel terreno cintato. La Corte territoriale disponeva, allora, la rinnovazione istruttoria, nominando un perito per ricostruire lo stato dei luoghi. Questi, dato atto che la strada percorsa dal motociclista incrociava, prima del punto di impatto con il paletto, due stradine a fondo cieco, a distanza di cinque metri una dall'altra, che costeggiavano entrambe il terreno di proprietà [OSCURATO:PERSONA], la prima conducendo alla proprietà Martorelli, la seconda conducendo alla proprietà Pace, accertava che detto terreno era interamente recintato con rete e paletti. La presenza della rete al momento del sinistro, secondo il perito, risultava dallo schizzo planimetrico elaborato dai Carabinieri di Riesi e dalla ripresa fotografica, dagli stessi effettuata nell'occasione, dal cui ingrandimento era possibile rilevare la presenza della recinzione, ed in particolare, del paletto in calcestruzzo e della relativa rete metallica ancora presente. Il perito riportava che la rete metallica, nella parte prospiciente la strada principale e la prima porzione del terreno era a maglia rettangolare di dimensioni 5x8, mentre, nella porzione restante a maglia rettangolare delle dimensioni 15x20, sostenendo, tuttavia, che non fosse possibile accertare se la rete, al momento del sinistro, si estendesse per tutto lo sviluppo dei confini. Ancora, il perito accertava che, nel punto in cui la rete presentava la maglia più larga era presente un dislivello del fondo di cm. 80, da un lato, e di cm. 100, dal lato opposto. Sulla scorta della descrizione contenuta nell'elaborato tecnico, che sconfessava l'assunto del primo giudice, il quale aveva sostenuto che la presenza della rete, come rappresentata dalle fotografie scattate dai Carabinieri, fosse un mero effetto ottico, la Corte territoriale, in assenza di qualunque evidenza, ha ritenuto 'possibile' che il fondo, al momento dell'incidente, fosse solo parzialmente recintato, ciò desumendo dalla differenza delle reti utilizzate, ancorché una simile circostanza, del tutto neutra, non consenta una conclusione del genere, in assenza dell'esplorazione del motivo per il quale il proprietario avrebbe dovuto procedere in due tempi. E', invece, emerso che il fondo fu interamente recintato prima del sinistro, all'epoca della piantumazione con alberi di pesco e della realizzazione dell'impianto di irrigazione. D'altro canto, proprio il perito ha chiarito, nel corso dell'esame, di non avere alcun elemento per affermare che i due tratti di rete fossero stati impiantati in due momenti diversi, non soccorrendo le foto satellitari dell'epoca, non sufficientemente dettagliate per vederli, né dati sulla diversa vetustà delle reti. La Corte territoriale, pertanto, fonda la sentenza di condanna su un fatto mai accertato, cioè che le reti furono poste in due momenti storici diversi, da ciò ricavando che l'auto condotta da Faruggia, dopo avere creato la turbativa, fosse arretrata nella prima stradella, per attraversare il fondo [OSCURATO:PERSONA] e sbucare sulla seconda stradella, da lì muovendo per andare incontro all'ambulanza, senza tenere conto che il dislivello del terreno impediva anche ad un fuoristrada di superarlo, senza considerare che dalla foto aerea scattata il 28 giugno 2014, pochi giorni dopo l'incidente, allegata dal perito, si vede chiaramente che il fondo era già piantumato. Sottolinea che proprio quest'ultimo dato oggettivo è stato ignorato dal giudice di seconda cura per dirimere le incertezze emergenti delle dichiarazioni testimoniali, in relazione alla possibilità di passaggio da una stradella all'altra, al momento del sinistro. Se, infatti, tutti i testi hanno affermato che prima dell'apposizione della recinzione era possibile passare attraverso il fondo [OSCURATO:PERSONA], il teste Pace ha chiarito che la medesima fu collocata contestualmente alla piantumazione degli alberi di pesco, pur non ricordando quando furono piantati gli alberi (2013, 2014, 2015) e, tuttavia, affermando che al momento del sinistro il fondo era 'sterrato'. Il teste Bellone, zio della vittima, invece, palesemente mentendo, ha affermato che gli alberi di pesco furono piantati dr- il sinistro, non essendo presenti all'indomani del sinistro, quando si rece, - in questo smentito dalla foto aerea, omettendo, peraltro, di r'r presenza del tratto di rete prospiciente la strada principale. Il teste [OSCURATO:PERSONA], invece, diversamente da quanto riportato dalla Corte territoriale, che gli attribuisce la dichiarazione secondo cui era possibile transitare da una stradella all'altra, senza difficoltà, in nessuna parte della sua testimonianza affronta l'argomento. Al contrario, il teste Covato, marito della proprietaria del fondo ([OSCURATO:PERSONA]), del tutto coerentemente con il dato oggettivo rappresentato dalla foto aerea del 28 giugno 2014, e con la fattura di acquisto delle piante del gennaio 2014, ha chiarito al momento del sinistro il terreno era già stato piantumato e la rete era già stata impiantata. Il teste non è stato ritenuto attendibile dalla Corte per non avere reso siffatte dichiarazioni nel corso della prima audizione, ma solo quando fu nuovamente riascoltato dal Tribunale, ex art. 507 cod. proc. pen., proprio sull'esistenza della recinzione. Il giudice di appello, nondimeno, nel formulare una simile valutazione non ha tenuto conto che in precedenza mai il teste era stato interrogato sul punto, e che solo per questo motivo nulla aveva riferito. In modo del tutto parziale, poi, la Corte territoriale riprende la dichiarazione del teste Bognanni, giunto sui luoghi immediatamente dopo il sinistro. Questi riferendo della posizione dell'auto di Faruggia, al suo arrivo, non ha dichiarato, come sostengono i giudici di merito, che il fuoristrada si trovasse parcheggiato nella prima stradella, ma che pensava di ricordare che fosse la prima, descrivendola, nondimeno, con certezza come una stradella di sassi, non asfaltata. Le foto dei luoghi consentono però di constatare che la prima stradella è asfaltata, mentre la seconda è uno sterrato. D'altro canto, il teste Bognanni ha affermato che le tre persone presenti, fra cui Faruggia, si trovavano a circa quattro metri dalla vittima, oltre il punto in cui egli aveva parcheggiato. Il corpo del giovane però era davanti alla seconda stradella, sicché l'auto di Faruggia non poteva che essere parcheggiata sulla seconda stradella e non sulla prima. La circostanza è confermata dal fotogramma delle ore 13:34:22, in cui si vedono due auto, una, autrice della turbativa, sulla prima stradella, la seconda, l'auto del Faruggia, subito sopra, nella seconda stradella. Sebbene la Corte dia atto della presenza di due auto, a quattro secondi dal sinistro, una sulla prima ed una sulla seconda stradella, ritiene incomprensibilmente improbabile che quest'ultima sia del Faruggia, senza saper precisare di chi fosse, ed inverosimile che Faruggia sia giunto sul luogo dell'incidente senza essere ripreso dalla telecamera, essendo invece immortalato quando si allontanò, dopo avere parlato con Bognanni, per raggiungere l'ambulanza. Siffatta ricostruzione del giudice di seconda cura omette del tutto di tenere conto che il veicolo di Faruggia viene ripreso dalle telecamere sulla seconda stradella solo nel momento in cui si affaccia sulla strada principale, poi rientrando per parcheggiare, e nuovamente quando si immette sulla strada principale per prelevare l'ambulanza. Infine, anche la valutazione, del tutto parcellizzata, delle dichiarazioni del teste Leo, che con Rindone viaggiava sull'auto di Faruggia, appare disancorata dai dati oggettivi acquisiti. La Corte territoriale, infatti, dà atto che il teste, accreditando la versione dell'imputato, ha dichiarato che dalla sua visuale, dalla seconda stradella, non si vedeva nulla, ma ritiene non credibile la testimonianza perché la visuale non poteva essere impedita da alberi appena impiantati, se mai vi fossero stati, e da una rete a maglia larga, mentre proprio dalla prima stradella la visuale era impedita da una folta vegetazione di erbacce. Nondimeno, una simile valutazione, da un lato, non tiene conto della foto aerea del 28 giugno 2014, che dimostra come il terreno fosse già piantumato, dall'altro, della foto scattata nell'immediatezza, che dimostra il fronte del terreno [OSCURATO:PERSONA], infestato da erbe selvatiche, che impedivano la visuale proprio dalla seconda stradella e non dalla prima. L'insieme dei molteplici errori revocatori, che per un verso poggiano la decisione su circostanze mai accertate, per altro travisano, anche per omissione, le prove raccolte, dimostra la manifesta illogicità della sentenza e, comunque, non consente il superamento del ragionevole dubbio di colpevolezza dell'imputato. 5. Con il medesimo motivo, sotto il secondo profilo ed in via subordinata, contesta il travisamento della prova in ordine alla causa del sinistro, ravvisata dai giudici di merito nella turbativa posta in essere dal veicolo che transitava sulla prima stradella, ancorché proprio prima dell'inizio della traccia di frenata del motociclo vi fosse una grossa buca sull'asfalto, chiusa dopo l'incidente. Invero, il consulente tecnico dell'imputato, ing. Vassallo, ha messo in rilievo che il motociclo, per procedere alla manovra di emergenza, avrebbe dovuto avvistare l'auto che usciva dalla prima stradella, almeno un secondo prima, questo essendo il tempo psicotecnico di reazionedAl contrario, se si posizionano a ritroso i veicoli ad un secondo prima (ma anche 0,5 secondi prima) dell'urto, emerge che l'autovettura si trovava ancora all'interno della stradella, di circa cinque metri, in posizione non avvistabile. E ciò, pur prendendo in considerazione la modesta velocità del motociclo ipotizzata dal consulente della parte civile in km/h. 46,00 stimata, invece, dal perito del Tribunale, ing. Rizzari, in circa km/h 100,00. Per contro, sia il consulente dell'imputato, che quello della parte civile hanno rappresentato che il motociclo scompare dalle videoriprese alle 13:34:15, tre secondi prima dell'asserita intersezione delle traiettorie. Tale intervallo di tempo era sufficiente, secondo il perito del Tribunale, per il motociclo per percorrere 81 metri, ciò implicando che il medesimo avesse già superato il punto di intersezione, nel momento in cui l'auto immetteva sulla strada principale dalla prima stradella. La presenza di una grossa buca (7-10 metri) sulla strada principale, al momento dei sinistro, posa immediatamente prima dell'intersezione con la prima stradella, invece, è stata rappresentata dal teste Pace, che ne ha sottolineato la pericolosità ed ha riferito che è stata chiusa. Il giudice di appello esclude la causa alternativa, rappresentata dal tentativo della giovane vittima di schivare la buca, sulla scorta di una motivazione apodittica, priva di riscontri, asserendo che, pur tenendo conto del tempo psicotecnico di reazione, da ritenersi pari ad un secondo, e del fatto che, comunque, l'autovettura non poteva effettivamente avvistare il motociclo dalla stradina, nondimeno, il percorso rettilineo seguito dal motociclista consentiva a quest'ultimo di avvedersi del repentino arrivo dell'auto. Anche questa affermazione è basata su un dato inesistente, perché come risulta dallo stato dei luoghi, riportato dagli elaborati tecnici e dalle parole del teste Bognanni, la strada principale non è affatto completamente rettilinea, essendovi appena prima delle intersezioni con le stradine una semicurva nascosta. Né può dirsi confermato che il fuoristrada lasciò tracce della sua brusca frenata, come sostenuto dalla sentenza impugnata, siffatta circostanza essendo smentita dai rilievi dei carabinieri, che danno atto della mera presenza di terriccio lasciato dagli pneumatici ed escludono che il fuoristrada abbia lasciato tracce di frenata, mentre certificano che la frenata del motociclo inizia proprio in corrispondenza della buca. L'affermazione della Corte, secondo cui non può ritenersi verosimile che la vittima abbia perso il controllo prima ed a prescindere dall'immissione sulla carreggiata del fuoristrada, appare dunque in contrasto con tutte le risultanze probatorie. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Con memoria depositata in data 31 marzo 2022 le parti civili costituite, esaminando ciascuna delle doglianze introdotte dall'imputato, ripercorrono la motivazione della sentenza impugnata e ritenendo che essa abbia congruamente risposto alle censure formulate con l'atto di appello, concludono per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 3. La doglianza inerisce, in primo luogo, all'inutilizzabilità del DVD, depositato dall'accusa nel corso del dibattimento, contenente le immagini del tratto stradale su cui intervenne il sinistro, ricavato dal sistema di videosorveglianza di un'officina posta a circa 200 metri dal luogo dell'incidente, in quanto diverso da quello depositato dal pubblico ministero, messo a disposizione della parti, che riproduceva solo immagini relative ad un diverso reato. La produzione, secondo il ricorrente, viola il disposto dell'art. 430, comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di nuova prova documentale, non essendo neppure stato accertato dai giudici del merito, che si trattasse del medesimo supporto e che effettivamente la sua lettura fosse impedita dalla mancanza dello specifico software necessario alla sua fruizione. La censura riguarda, in secondo luogo, la falsa applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., per non avere il giudice di prima cura, con decisione condivisa dalla Corte di appello, rimesso in termini il ricorrente al fine di richiedere il giudizio abbreviato o l'incidente probatorio, nonostante l'istanza tempestivamente formulata, a tal fine, all'udienza del 5 dicembre 2016, stante l'impossibilità di visionare il filmato riconducibile ad una causa di forza maggiore. 4. Per dare soluzione alle questioni poste va, innanzitutto, rilevato che il ricorrente non si duole dell'omesso rilascio di copia del supporto informatico contenente le immagini della videosorveglianza, che, anzi, costituisce il presupposto delle eccezioni processuali svolte. Deve, altresì, prendersi atto che il giudice di prima cura, ripercorrendo la vicenda processuale, chiarisce che il video riproducente le immagini del sinistro era stato acquisito dalla polizia giudiziaria in data 6 giugno 2014 -ciò risultando dal verbale redatto dal M.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva redatto anche una relazione di servizio sul contenuto del filmato- e che la parte civile, ottenuta la copia del supporto informatico, aveva fatto presente, in data 11 ottobre 2016, al pubblico ministero di non avervi rinvenuto le immagini del sinistro. In seguito all'eccezione formulata dal difensore dell'imputato all'udienza del 21 novembre 2016, il pubblico ministero rappresentava immediatamente che nel suo fascicolo erano presenti il verbale di acquisizione e la relazione del M.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e successivamente, con nota del 25 novembre 2016, confermata all'udienza del 18 gennaio 2017, precisava che il supporto informatico messo a disposizione delle parti, pur riproducendo anche le immagini relative ad altra indagine, conteneva pure quelle relative all'incidente oggetto del processo. La sentenza primo grado -confermata dalla Corte territoriale- rigetta, quindi, la richiesta di rimessione in termini sulla base della considerazione che la mancata visione del file relativo al sinistro che ha visto coinvolto l'imputato non è dipesa dall'assenza del filmato sul supporto informatico, ma dall'indisponibilità in capo alle parti del software necessario alla sua lettura, mentre la difesa dell'imputato non si era premurata di attivarsi per sollecitare il pubblico ministero. Ciò implica, secondo entrambi i giudici di merito, l'assenza di una causa di forza maggiore, non trattandosi di un impedimento assoluto, derivante da cause esterne, non imputabili all'istante. Conviene partire proprio da siffatto ultimo assunto, ricordando che "in materia di restituzione nel termine la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcun modo. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata" (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706, in motivazione cfr. anche Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Manzara, Rv. 263841; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella ed altri, Rv. 207387). La decisione dei giudici di merito, dunque, si pone in linea con l'indirizzo di questa Corte, poiché sottolinea che il ricorrente, allorquando si avvide dell'assenza delle immagini relative al sinistro sul DVD rilasciato in copia, ben avrebbe potuto -ed anzi dovuto- richiedere un supporto leggibile al pubblico ministero, così attivando il procedimento di acquisizione del sistema di software utile alla lettura del file. Non può, dunque, a fronte dell'assenza di un diligente esercizio delle facoltà difensive, sostenersi che si sia prodotta una causa di forza maggiore che ha impedito all'imputato di visionare le immagini, inducendolo a rinunciare ad una diversa strategia difensiva, ed in particolare a formulare istanza di giudizio abbreviato. D'altro canto, la correlazione fra la denunciata impossibilità dell'imputato di controllare autonomamente il contenuto del DVD, nel corso delle indagini preliminari e prima del dibattimento e l'opzione per il rito appare mal posta, tenuto conto che la scelta del giudizio abbreviato avrebbe imposto la decisione allo stato degli atti, ivi compresa la copia del supporto informatico in essi contenuta, ma non avrebbe vietato l'utilizzo di un software di lettura non contenuto nel DVD, non essendo l'applicativo informatico un elemento di prova. Ed invero, costituiscono prova solo le videoregistrazioni in sé e non il supporto su cui sono riprodotte, né il software necessario alla loro lettura, sicché la difficoltà di lettura del DVD su cui sono riprodotte non integra una violazione del diritto di difesa, non realizzando la privazione dell'accesso alla prova se le immagini siano state messe a disposizione dell'interessato, che, quando riscontri difficoltà di visualizzazione, deve diligentemente adoperarsi per ottenere dal pubblico ministero le informazioni utili allo scopo. Né per le stesse ragioni può ritenersi, come fa l'imputato, che la produzione di un nuovo DVD corredato dal software necessario, nel corso del dibattimento, costituisca nuova prova, non solo perché si tratta solo di un nuovo disco di archiviazione di dati, ma non di dati diversi, ma perché l'acquisizione del filmato è oggetto di annotazione della polizia giudiziaria, sicché non può affermarsi che la circostanza non fosse nota alla difesa, tanto che la medesima ha chiesto ed ottenuto la copia del DVD, ma non si è preoccupata, entro il termine per richiedere il giudizio abbreviato, di attivarsi per conseguire dal pubblico ministero il software necessario alla lettura del supporto informatico, limitandosi ad eccepire l'acquisizione di una nuova prova documentale, in violazione dell'art. 430, comma 2 cod. proc. pen.. Peraltro, è appena il caso di ricordare che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. (ex nnultis Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432). In conclusione, da un lato, non può configurarsi un'ipotesi di forza maggiore che abbia impedito all'imputato di osservare il termine stabilito dalla legge per richiedere il rito abbreviato, posto che il solo esercizio della diligenza avrebbe consentito al medesimo di superare tempestivamente la difficoltà rappresentata dalla non fruibilità delle immagini registrate sulla copia del DVD rilasciatagli, dall'altro, la produzione di un nuovo supporto informatico riproducente filmati tratti da videoregistrazioni di telecamere di privati -come quello di cui si discute- non ricade nella disciplina di cui all'art. 430, comma 2 cod. proc. pen.. 5. Il secondo motivo è infondato. 6. Con la censura si muovono due ordini di critiche, essendo contestate l'illogicità della motivazione ed il travisamento della prova. 7. Entrambi i profili, per il vero molto articolati e suggestivamente esposti, si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di un nuovo vaglio probatorio da parte del giudice di legittimità. Vengono, infatti, sottolineate quelle che si ritengono plurime incoerenze valutative delle prove raccolte, soprattutto in relazione allo stato dei luoghi al momento del sinistro, avuto riguardo alla possibilità dell'auto che transitava sulla prima stradella di attraversare il fondo di proprietà [OSCURATO:PERSONA] e sbucare sulla seconda stradella, stante l'esistenza, al momento del sinistro, della recinzione contornante il fondo. Si contesta, in prima battuta, il modo in cui la Corte ha proceduto al confronto fra la deposizione del teste Pace, che ha riferito che la rete fu collocata quando furono piantati gli alberi di pesco -sostenendo però di non ricordare quando ciò fosse accaduto- e la documentazione prodotta dall'imputato, attestante l'acquisto delle piante nel gennaio 2014. Diversamente da quanto ritenuto dal Collegio, l'incerto ricordo del teste Pace acquisisce certezza temporale in ordine alla collocazione della rete, impediente l'attraversamento del fondo, all'epoca del sinistro, proprio per effetto della produzione delle fatture di acquisto delle piante. Ciò risolverebbe, peraltro, anche il dubbio manifestato dal perito del giudice, che, constatando, al momento dell'effettuazione dei rilievi, la presenza della recinzione formata da due reti di maglie diverse, ha riferito di non poter collocare temporalmente l'apposizione della rete, non visibile dalle foto aeree del 2014, a causa della loro scarsa risoluzione, non escludendo, tuttavia, che i due diversi tratti di rete fossero stati collocati nel medesimo periodo, e cioè prima dell'incidente.Alle sollecitazioni formulate con l'appello la Corte che, peraltro ha disposto la rinnovazione istruttoria, conferendo incarico peritale all'ing [OSCURATO:PERSONA] per la ricostruzione dello stato dei luoghi, ha compiutamente risposto. E lo ha fatto, attraverso un analitico esame delle prove raccolte, finalizzato a verificare se all'epoca del sinistro fosse possibile il transito dalla prima stradella -ove si trovava il veicolo di dimensioni compatibili con quello di Faruggia, che dopo essersi affacciato sulla strada principale dalla prima stradella era arretrato, in retromarcia, così scomparendo alla vista del sistema di videosorveglianza- alla seconda stradella, cioè nel punto dal quale si vede pochi minuti dopo il sinistro l'auto di Faruggia (la cui identificazione in questo secondo momento è certa), partire per andare incontro all'ambulanza. Il giudice di seconda cura muove proprio dalla ricostruzione proposta dal ricorrente, secondo il quale la recinzione era già presente il giorno del sinistro ed impediva il passaggio con un'autovettura dalla prima alla seconda stradella e rinviene nelle parole del teste Pace la risoluzione del dubbio, avendo questi dichiarato con certezza che al momento del sinistro il transito fra la prima e la seconda stradella, attraverso il fondo [OSCURATO:PERSONA], era possibile. A questo la Corte aggiunge un passaggio di tipo logico, rilevando che il veicolo che aveva prodotto la turbativa, affacciandosi dalla prima stradella sulla strada principale, retrocedendo non poteva che procedere in retromarcia, il che, in presenza della recinzione avrebbe consentito solo di accedere ad una delle proprietà che su quella stradella si affacciavano. Nondimeno, i Carabinieri intervenuti nell'immediatezza, non solo non trovarono alcun mezzo sulla prima stradella, ma diedero atto che la maggior parte dei proprietari degli appezzamenti serviti da quella stradella erano assenti, ciò palesando la scarsa plausibilità dell'ipotesi ricostruttiva formulata dall'imputato. Ecco, allora, che a fronte della complessiva valutazione della Corte territoriale, fondata su prove direttamente assunte e su razionali argomentazioni, quello che viene richiesto dall'imputato finisce per essere una rivalutazione degli elementi probatori a disposizione del giudice, essendo messa in rilievo, in buona sostanza, la contraddizione fra la deposizione del teste Pace e quella del teste Covato, che aveva commissionato a Faruggia lavori sul fondo di proprietà [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che al momento del sinistro la recinzione era già presente. La valutazione di attendibilità dei testi, tuttavia, è appannaggio esclusivo del giudice di merito che li escute, e non può essere rimessa a questa Corte di legittimità, che deve limitarsi a verificarne il percorso logico e la coerenza interna ed esterna, sulla base del principio secondo il quale " il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)" (cfr. da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 3041 del 03/10/2017, dep. 23/01/2018, P.C, in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 272152). In questo caso, il giudice di seconda cura compie proprio siffatto vaglio, ritenendo assolutamente terzo e credibile il teste Pace, e non attendibile il teste Covato per la parzialità delle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima escussione, avendo egli riferito della presenza della rete solo nel corso della seconda. D'altro canto, questa non è l'unica considerazione che la Corte pone a fondamento dell'inattendibilità del teste Covato, perché ricorda che solo quando egli fu risentito ex art. 507 cod. proc. pen. precisò di avere commissionato oltre alla ripulitura di un pozzo, circostanza già riferita nel corso della sua prima audizione, anche l'effettuazione di una nuova trivellazione, operazione per svolgere la quale Faruggia avrebbe dovuto accedere dalla seconda stradella. Nondimeno, sollecitato dalle domande, il teste aveva dovuto chiarire che, essendo già presente la recinzione, era stato necessario praticare un passaggio, con la rimozione di un tratto di rete, per consentire l'accesso al fondo con le attrezzature necessarie, con ripristino della recinzione al termine dei lavori. L'insieme di questi particolari, taciuti in sede di prima escussione, rende, secondo il giudice di secondo grado, poco credibile il racconto di Covato, tanto più se si considera l'artificiosità del suo modo di procedere. Egli, infatti, ha narrato di avere piantato gli alberi da frutto a gennaio e di avere subito recintato il terreno, predisponendo il sistema di irrigazione, provvedendo solo cinque mesi più tardi, a stagione calda avanzata, a preparare le opere per garantire l'approvvigionamento del sistema di irrigazione, danneggiando la recinzione già realizzata, per poi ripristinarla. Come si può constatare, dunque, dalla semplice lettura della sentenza nessun difetto argomentativo in ordine alla valutazione delle testimonianze è addebitabile alla Corte territoriale, che si fa carico di spiegare in modo dettagliato le ragioni le quali ritiene credibile la deposizione di Pace e non quella di Covato, ricostruendo sulla base della prima le condizioni dei luoghi al momento del sinistro in relaziona all'assenza della recinzione che avrebbe impedito di transitare sul fondo [OSCURATO:PERSONA]. Si giustifica, pertanto, l'affermazione che il veicolo che creò la turbativa, compatibile per forma e colore con quello di Faruggia, dopo avere intrapreso la retromarcia non si ritirò in una delle proprietà che affacciavano sulla prima stradella, ma attraversò il fondo [OSCURATO:PERSONA], ricomparendo sulla seconda stradella dopo pochi minuti, ivi essendo ritratta con certezza l'auto di Faruggia dalle riprese della videosorveglianza. E ciò anche perché la Corte aggiunge che dal filmato della videosorveglianza emerge che il veicolo di Faruggia si allontanò dalla seconda stradella per andare a raggiungere l'ambulanza, ma non che fosse giunto prima sui luoghi, mentre il perito -diversamente dal C.T. di parte- ha escluso di poter identificare nei fotogrammi la presenza di un veicolo sulla seconda stradella, allorquando l'auto che creò la turbativa si affacciò sulla strada vicinale. Non sposta la ricostruzione della Corte, neppure il significato attribuito dal ricorrente alla deposizione del teste Bognanni, che viaggiando sulla strada principale fu superato dal motociclista poco prima dell'incidente e arrivò suoi luoghi quando Faruggia ed i suoi operai, scesi dall'auto, si trovavano davanti al giovane investito. Il ricorrente, infatti, ritiene che dall'esame completo delle dichiarazioni di Bognanni e dalla descrizione resa dal teste sulle caratteristiche delle due stradelle sia possibile ricavare che l'auto di Faruggia si trovava parcheggiata sulla seconda stradella e non sulla prima, quando lui sopraggiunse, mentre la Corte afferma il contrario. Invero, i giudici di seconda cura per interpretare le parole del teste Bognanni, che non appare sicuro ('credo') che l'auto di Faruggia si trovasse parcheggiata sulla prima stradella, fa riferimento ai dati certi ricavabili dal filmato, che dimostra che Bognanni arrivo sul teatro del sinistro alle ore 13:35:50, mentre alle ore 13:38:46 si vede l'auto di Faruggia uscire dalla seconda stradella per andare incontro all'ambulanza. Proprio questa circostanza e l'assenza dell'auto di un'auto sulla seconda stradella al momento dell'arrivo di Bognanni, avendo il perito escluso che il 'puntino rosso' sia identificabile con un veicolo, inducono la Corte a ritenere che l'auto di Faruggia fosse parcheggiata sulla prima stradella, quando giunse Bognanni, per poi ricomparire tre minuti dopo sulla seconda stradella ed uscire sulla strada principale per andare a raggiungere l'ambulanza. E', quindi, una razionale ricomposizione di tutti gli elementi a disposizione che consente alla Corte (v di affermare che Faruggia, dopo avere creato la turbativa ed essere retrocesso in retromarcia sulla prima stradella, ivi parcheggiando, si spostò, attraverso il fondo [OSCURATO:PERSONA], dalla prima alla seconda stradella, prima di andare incontro all'ambulanza, posto che non è visibile alcun mezzo che occupasse la seconda stradella né al momento del sinistro, né all'arrivo di Bognanni. Gli ulteriori asseriti errori valutativi, che il ricorrente definisce 'revocatori', perché consistenti nella parcellizzazione delle testimonianza e nella mancata considerazione di tutte le risposte fornite dai testi, neppure astrattamente sono idonei a destrutturare il solido ragionamento del giudice di appello, non inficiando in alcun modo la ricostruzione del fatto fondato sostanzialmente sulla piena credibilità del teste Pace, sulla relazione peritale e sulle riprese dell'apparato di videosorveglianza. Nessun vizio di motivazione può, pertanto, in questa sede, ascriversi alla sentenza impugnata, laddove si ricordino i limiti che l'ordinamento processuale pone al sindacato di legittimità, essendo esclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto fra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, .Jakani, Rv. 21626001; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e) la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, a meno che la motivazione non risulti macroscopicamente illogica o contraddittoria e detta illogicità o contraddittorietà sia desumibile ictu ocu/i dalla sentenza stessa (cfr. da ultimo Sez. 3 n. 34516 del 9/03/2017, dep. 14/07/2017 che richiama altri precedenti). 8. Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza inerente alla sussistenza del ragionevole dubbio in ordine nesso di causalità fra la manovra del conducente dell'auto e la caduta del motociclista. Il ricorrente, infatti, ricorda che sulla strada principale, poco prima del punto in cui la persona offesa perse il controllo della moto insisteva una grossa buca, sulla cui presenza ha riferito anche il teste Pace, e sottolinea che il consulente di parte, attraverso precisi calcoli che prendono a riferimento le diverse velocità ipotizzate dai tecnici, ha dimostrato, tenendo conto del tempo di reazione del motociclista davanti al pericolo -pari ad un secondo- che l'auto, nel momento in cui la vittima effettuò la manovra di emergenza si trovava ancora all'interno della stradella. In altre parole, quando il motociclista intraprese la manovra di emergenza i due veicoli non erano in condizione di avvistarsi, sicché la causa del sinistro doveva essere individuata non nella condotta perturbativa dell'automobilista, ma nella buca che il motociclista aveva tentato di evitare, perdendo il controllo del mezzo. Il ricorrente osserva, altresì, che la Corte esclude siffatta diversa modalità di accadimento sulla base di due dati contraddetti dalle risultanze istruttorie, ovverosia che la strada percorsa dalla persona offesa fosse rettilinea e che siano state rilevate dai carabinieri sulla stradella tracce di frenata del fuoristrada. Al contrario, il teste Bognanni ha che la strada non è affatto rettilinea, prima dell'intersezione delle stradelle, ma presenta una semicurva, mentre la consultazione degli atti consente di verificare che le forze dell'ordine intervenute non individuarono alcuna traccia di frenata dell'auto, ma solo la traccia di terriccio lasciato dagli pneumatici. 9. Ebbene, anche sul punto, la motivazione non appare censurabile. Al di là del riferimento alle tracce di frenata, ciò che conta è che la velocità del fuoristrada viene stimata, sulla scorta del perito, ing. [OSCURATO:PERSONA], incaricato dal primo giudice in km/h 16, circostanza non smentita dall'imputato, e che il medesimo immettendosi sulla strada principale la occupò, per m. 1,4, invadendo anche la corsia opposta. Anche la ricostruzione abbracciata dalla Corte di appello in ordine alla velocità del motociclo, ritenuta prossima a km/100, non viene contestata. Al contrario, invece viene, da un lato, esclusa dal ricorrente la possibilità dell'avvistamento dell'auto da parte del conducente della moto, a causa della semicurva, dall'altro, affermata l'incompatibilità della caduta del motociclista per effetto della condotta dell'auto con il tempo -pari a tre secondi- intercorrente fra il momento in cui il motoveicolo scompare dalla visuale della videoregistrazione e quello in cui il fuoristrada intraprende la manovra. E ciò, perché alla velocità stimata dal perito del primo giudice in quel tempo il motociclista non poteva che avere già superato il punto di intersezione, con la conseguenza che la caduta non poteva che essere stata cagionata da altra causa, quale appunto era la buca presente sull'asfalto. La Corte, a fronte di siffatte obiezioni, preso atto di quanto emergente dal filmato, nel ritenere che il motociclista non potesse già avere superato il punto di intersezione, al momento dell'immissione dell'autovettura, non si limita a far riferimento alla decelerazione dell'andatura -circostanza che il ricorrente considera frutto di una mera congettura- ma rileva che l'ipotesi del superamento del punto di intersezione, e quindi la caduta per cause esterne alla manovra dell'auto, è smentita, sotto il profilo logico, proprio dalla condotta tenuta dal conducente del fuoristrada che frenò, per poi retrocedere sulla stradella. D'altro canto, il ragionamento con il quale l'imputato attacca la motivazione nella parte fa riferimento alla decelerazione del motociclo, ritenendo che dalla velocità da questo tenuta debba trarsi il superamento del punto di intersezione non tiene in considerazione che l'avvistamento del pericolo non poté che indurre il motociclista a decelerare, come ben argomenta la Corte di appello. Il ragionamento del giudice di seconda cura, dunque, lungi dal non confrontarsi con i temi introdotti dalla difesa, li esamina e li confuta, tenendo presente che "In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr. ex multis: Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli ed altri, Rv. 259204). 10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali