CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16500/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 7 giugno 2023, la Corte di Appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza proposta nell'interesse di Luigi BONANNO volta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due seguenti pronunce irrevocabili: 1) sentenza emessa in data 19 dicembre 2011 dalla Corte di Appello di Milano, per plurime condotte riconducibili all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 15 anni e 2 mesi di reclusione e 99.000,00 euro di multa; 2) sentenza emessa in data 20 dicembre 2013 dalla Corte di Appello di Palermo, per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione, pena rideterminata con ordinanza della stessa Corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione, in data 13 settembre 2019, per rilevata violazione del divieto del bis in idem in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, contestati al capo 56) e ritenuti assorbiti nei reati sub capi C-D-E-F oggetto della sentenza sub 1). Il giudice dell'esecuzione individuava il reato più grave in quello di cui al capo E) della sentenza sub 1), punito con la pena di 12 anni di reclusione e 90.000,00 euro di multa; confermava le frazioni di aumento inflitte, per la continuazione interna con i capi C-D-F, dal giudice della cognizione, sino alla pena di 15 anni e 2 mesi di reclusione e 99.999,00 euro di multa; apportava, infine, a titolo di continuazione "esterna" con il reato-satellite di cui all'art. 416-bis cod. pen., giudicato con la sentenza sub 2), un aumento di pena di 8 anni di reclusione, pari ai due terzi di quella (di 12 anni) fissata per il reato-base; perveniva, quindi, alla determinazione della pena complessiva nella misura di 23 anni e 2 mesi di reclusione e 99.000,00 euro di multa. Giustificava, in particolare, il disposto aumento per la continuazione "esterna" osservando che l'adesione al sodalizio criminoso non aveva "integrato per il BONANNO una condizione marginale o accidentale del traffico degli stupefacenti, giacché al contrario proprio la partecipazione a quel traffico ha costituito, per quanto è dato apprezzare dalla relativa sentenza, il più rilevante contributo che l'imputato abbia conferito alla consorteria C.N., nell'ambito della quale - o nella cerchia degli individui gravitanti attorno alla quale - egli ha reperito sia i fornitori della droga sia i committenti delle operazioni di trasporto e fornitura". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del proprio difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. A parere della difesa, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sc:orporare i reati giudicati tra loro in continuazione e compararli, al fine di individuare la proporzionalità dei singoli aumenti e motivare sulla consistenza dell'aumento per ciascun reato-satellite. Proprio per tali ragioni, l'aumento operato per la continuazione esterna con il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (8 anni di reclusione) sarebbe risultato sproporzionato rispetto agli aumenti di pena applicati per i reati-fine riconducibili all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.3. Il Procuratore generale di questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato in quanto infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art.187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati-satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Una volta individuata la pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ove il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva. 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione si è conformato ai principi ora enunciati. Con riferimento alle frazioni di pena applicate in aumento, a titolo di continuazione "interna", rispetto alla violazione più grave incarnata dal reato di cui al capo E) della sentenza sub 1), il giudice a quo, con motivazione sintetica, ma congrua, ha escluso l'esistenza di un margine per modificare le frazioni di aumento di pena applicate, per il capi C), D) e F), dal giudice della cognizione, con ciò intendendo dire, evidentemente, che si trattava di aumenti già di modesta entità, tali da non essere suscettibili di ulteriori riduzioni. Quanto, poi, alla dedotta "sproporzione" fra l'aumento operato per il reato associativo mafioso (8 anni di reclusione) e quello operato per i tre reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (complessivamente, 3 anni e 2 mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa), ritiene il Collegio che si tratti di eccezione infondata, attesa l'elevata gravità del reato associativo, in assoluto e in relazione ai reati-satellite in materia di stupefacenti, come, del resto, adeguatamente messo in luce dal giudice dell'esecuzione nel lineare iter argomentativo sopra trascritto. 4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr