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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05102/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17684/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 266/2021 depositato il 17/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’appellodi L’Aquila il 17 gennaio 2022.

L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 avverso il decreto del magistrato designato comunicato il 15 giugno 2021.

La Corte d’appello ha affermato che l’opposizione risultava depositata a mezzo PEC in data 16 luglio 2021, e dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, evidenziando che il messaggio di deposito dell’opposizione era stato inviato il 13 luglio 2021 e che anche la “terza pec” recava la data del 14 luglio 2021.

Non è fondata l’eccezione posta dal Ministero della Giustizia controricorrente, secondo cui l’errore attributo dai ricorrenti alla Corte di L’Aquila avrebbe imposto la proposizione della revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.

Nella specie, la Corte d’appello ha percepito il “fatto” del deposito a mezzo PEC del ricorso in opposizione in data 16 luglio 2021 negli esatti termini materiali emergenti dagli atti causa, incorrendo, tuttavia, in una falsa applicazione di norme di diritto.

Il decreto impugnato non ha infatti considerato che il deposito con modalità telematiche degli atti processuali si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, ovvero quando viene emessa la seconda PEC, di tal che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (salva l’applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile), come prescritto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014) (Cass. Sez. 1, 27/06/2019, n. 17328 ; Cass - Sez. 1 , 08/11/2019 , n. 28982).

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi all’enunciato principio, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17684/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 266/2021 depositato il 17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’appellodi L’Aquila il 17 gennaio 2022. L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 avverso il decreto del magistrato designato comunicato il 15 giugno 2021. La Corte d’appello ha affermato che l’opposizione risultava depositata a mezzo PEC in data 16 luglio 2021, e dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, evidenziando che il messaggio di deposito dell’opposizione era stato inviato il 13 luglio 2021 e che anche la “terza pec” recava la data del 14 luglio 2021. Non è fondata l’eccezione posta dal Ministero della Giustizia controricorrente, secondo cui l’errore attributo dai ricorrenti alla Corte di L’Aquila avrebbe imposto la proposizione della revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. Nella specie, la Corte d’appello ha percepito il “fatto” del deposito a mezzo PEC del ricorso in opposizione in data 16 luglio 2021 negli esatti termini materiali emergenti dagli atti causa, incorrendo, tuttavia, in una falsa applicazione di norme di diritto. Il decreto impugnato non ha infatti considerato che il deposito con modalità telematiche degli atti processuali si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, ovvero quando viene emessa la seconda PEC, di tal che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (salva l’applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile), come prescritto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014) (Cass. Sez. 1, 27/06/2019, n. 17328 ; Cass - Sez. 1 , 08/11/2019 , n. 28982). Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi all’enunciato principio, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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