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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1973

Cassazione n. 47280/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1973 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena finale di 6.000 euro di ammenda, perche ritenuto co:pevole del reato di cui all'art. 6 comma 2 del d.

Igs. n. 178 del 2014, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile 2018 e a lui contestato per aver commercializzato materiale legnoso della specie cerro, in violazione delle disposizioni dettate ai fini della tracciabilità dello stesso; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza degli art. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen. e 6 comma 2 del d.

Igs. n. 178 del 2014, l'affermazione dela responsabilità penale è manifestamente infondato, in quanto volto a orefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una disamina del materiale probatorio non illogica.

Deve evidenziarsi In proposito che il Tribunale ha ragionevolmente richiamato gli accertamenti svoti da: CC di Viliapiana, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto sprovvisto di patente alla guida di un furgone, all'Interno del quale venivano rinvenuti circa 31 quintali di legna di alberi di cerro abbattuti con la corteccia ricoperta di licheni, circostanza questa dimostrativa del fatto che gli alberi erano stati tagliati a un'altezza non consentita; inoltre, dalle fatture esibite dal ricorrente, si ri:evava la mancata corrispondenza tra il carico e l'oggetto delle fatture, peraltro risalenti al 15 gennaio e al 3 marzo 2018, mentre il controllo avveniva il 9 aprile 2018.

Considerato dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la chfesa contrappone un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità (cfr. Sez. 6 : n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Precisato che; pur non citando espressamente i testi della difesa, il Tribunale non ha tuttavia mancato di confrontarsi con le circostanze dagli stessi riferite (riguardanti l'asserita provenienza del carico), ritenendole tuttavia non dirimenti con argomentazioni sintetiche ma non illogiche.

Ritenuto, percarto, ce il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonclé quello del versamento della Somma, in favore della Cassa delle ammende, equita.:tivamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deha somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende.

COsì deciso in Roma„ 1'3 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1973 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena finale di 6.000 euro di ammenda, perche ritenuto co:pevole del reato di cui all'art. 6 comma 2 del d. Igs. n. 178 del 2014, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 9 aprile 2018 e a lui contestato per aver commercializzato materiale legnoso della specie cerro, in violazione delle disposizioni dettate ai fini della tracciabilità dello stesso; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza degli art. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen. e 6 comma 2 del d. Igs. n. 178 del 2014, l'affermazione dela responsabilità penale è manifestamente infondato, in quanto volto a orefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una disamina del materiale probatorio non illogica. Deve evidenziarsi In proposito che il Tribunale ha ragionevolmente richiamato gli accertamenti svoti da: CC di Viliapiana, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto sprovvisto di patente alla guida di un furgone, all'Interno del quale venivano rinvenuti circa 31 quintali di legna di alberi di cerro abbattuti con la corteccia ricoperta di licheni, circostanza questa dimostrativa del fatto che gli alberi erano stati tagliati a un'altezza non consentita; inoltre, dalle fatture esibite dal ricorrente, si ri:evava la mancata corrispondenza tra il carico e l'oggetto delle fatture, peraltro risalenti al 15 gennaio e al 3 marzo 2018, mentre il controllo avveniva il 9 aprile 2018. Considerato dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la chfesa contrappone un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità (cfr. Sez. 6 : n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Precisato che; pur non citando espressamente i testi della difesa, il Tribunale non ha tuttavia mancato di confrontarsi con le circostanze dagli stessi riferite (riguardanti l'asserita provenienza del carico), ritenendole tuttavia non dirimenti con argomentazioni sintetiche ma non illogiche. Ritenuto, percarto, ce il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonclé quello del versamento della Somma, in favore della Cassa delle ammende, equita.:tivamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deha somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende. COsì deciso in Roma„ 1'3 settembre
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