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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09298/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Rilevato che la sentenza impugnata ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti, disponendo la confisca del fucile in sequestro; rilevato che il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di non punibilità in ordine al capo B per la speciale tenuità del fatto e alla conseguente confisca dell'arma, ha denunciato: - con i motivi primo e secondo, difetto di motivazione in ordine al giudizio sul fatto, compiuto senza tener conto delle dichiarazioni di testi e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; - con il motivo terzo, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. avendo il primo giudice escluso, diversamente da quanto indicato nell'imputazione, che [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato il fucile; - con il quarto motivo, la violazione dell'art. 6 legge n. 152/1975, che prevede la confisca solo in caso di condanna; ritenuto che è manifestamente infondato il terzo motivo, che denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il fatto ascritto al capo B riguarda l'omessa custodia di un fucile, e ciò è stato accertato dalla sentenza impugnata, mentre l'ulteriore circostanza relativa all'utilizzo che terzi (nella specie, il nipote [OSCURATO:PERSONA]) avessero, o meno, fatto del fucile non concerne il fatto tipico oggetto di contestazione, e, dunque, l'eventuale difformità sul punto tra le indicazioni dell'imputazione e la sentenza non rileva ai fini della legittimità del giudizio formulato; ritenuto che, con riguardo all'accertamento del fatto, i motivi primo e secondo hanno contenuto di merito, atteso che a fronte dell'accertamento compiuto - nel senso che l'imputato aveva lasciato il fucile all'interno della sua autovettura che era stata poi prelevata dal nipote -, il ricorso contesta la fondatezza del giudizio di merito in ordine alla assenza di custodia del fucile, osservando che l'arma si trovava all'interno di un vano dedicato e in auto parcheggiata in garage, argomenti che il giudice ha già valutato, affermando che l'autovettura non è luogo idoneo alla custodia di un fucile e che l'auto era stata prelevata da un componente della famiglia, con la conseguente perdita del possesso dell'arma da parte del soggetto tenuto alla custodia; ritenuto che manifestamente infondato è il quarto motivo, atteso che ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975 la confisca dell'arma è obbligatoria salvo nei casi di assoluzione nel merito dal reato e appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, situazione che non ricorrono nel caso in esame; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]IM3iyhi [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Rilevato che la sentenza impugnata ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti, disponendo la confisca del fucile in sequestro; rilevato che il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di non punibilità in ordine al capo B per la speciale tenuità del fatto e alla conseguente confisca dell'arma, ha denunciato: - con i motivi primo e secondo, difetto di motivazione in ordine al giudizio sul fatto, compiuto senza tener conto delle dichiarazioni di testi e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; - con il motivo terzo, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. avendo il primo giudice escluso, diversamente da quanto indicato nell'imputazione, che [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato il fucile; - con il quarto motivo, la violazione dell'art. 6 legge n. 152/1975, che prevede la confisca solo in caso di condanna; ritenuto che è manifestamente infondato il terzo motivo, che denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il fatto ascritto al capo B riguarda l'omessa custodia di un fucile, e ciò è stato accertato dalla sentenza impugnata, mentre l'ulteriore circostanza relativa all'utilizzo che terzi (nella specie, il nipote [OSCURATO:PERSONA]) avessero, o meno, fatto del fucile non concerne il fatto tipico oggetto di contestazione, e, dunque, l'eventuale difformità sul punto tra le indicazioni dell'imputazione e la sentenza non rileva ai fini della legittimità del giudizio formulato; ritenuto che, con riguardo all'accertamento del fatto, i motivi primo e secondo hanno contenuto di merito, atteso che a fronte dell'accertamento compiuto - nel senso che l'imputato aveva lasciato il fucile all'interno della sua autovettura che era stata poi prelevata dal nipote -, il ricorso contesta la fondatezza del giudizio di merito in ordine alla assenza di custodia del fucile, osservando che l'arma si trovava all'interno di un vano dedicato e in auto parcheggiata in garage, argomenti che il giudice ha già valutato, affermando che l'autovettura non è luogo idoneo alla custodia di un fucile e che l'auto era stata prelevata da un componente della famiglia, con la conseguente perdita del possesso dell'arma da parte del soggetto tenuto alla custodia; ritenuto che manifestamente infondato è il quarto motivo, atteso che ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975 la confisca dell'arma è obbligatoria salvo nei casi di assoluzione nel merito dal reato e appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, situazione che non ricorrono nel caso in esame; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]IM3iyhi [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
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