CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello di Trieste sviluppato motivazione adeguata sulle prove della compartecipazione dell'imputato al fatto materiale dell'occupazione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno — sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla suddetta Corte nel provvedimento impugnato. In esso si evidenzia che: - risulta dalla stessa difesa dell'imputato che quest'ultimo sarebbe il legale rappresentante del centro massaggi "Rosa di [OSCURATO:PERSONA]" presso il quale risultava indebitamente occupata la giovane [OSCURATO:PERSONA], priva di permesso di soggiorno; - non è riscontrata da emergenze processuali la gestione di fatto da parte di altre persone; - la stessa [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui veniva sottoposta a controllo, riferiva che il titolare era l'imputato e che questi si trovava in Milano ed aveva diversi problemi di salute, ma non forniva alcun elemento da cui potesse desumersi la gestione effettiva dell'impresa operata da altri soggetti; - anche se l'imputato avesse rivestito una qualifica solo formale di legale rappresentante dell'impresa sullo stesso sarebbe gravato comunque un onere di controllo della gestione dell'attività sociale, di talché l'omesso esercizio di tale controllo non può escludere la responsabilità penale in capo al prevenuto per il solo fatto di cui al capo 22, comma 12, d. Igs. 286/1998, per cui si procede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembr