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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 33249/2022

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28352/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 presso l’avv.

P. Tavaniello. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

An t onino [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Agrigento,alla Via P l ebis Rea n. 66. -CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 969/2019, pubblicata in data 10.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti Oggetto: sanzioni amministrative dell’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e ha confermato l’ordinanza con cui la CCIA aveva ordinato il pagamento di € 5164,57, con contestuale confisca deli macchinari, per aver i ricorrenti svolto attività di autoriparazione senza la prescritta denuncia di inizio attività.

Secondo la Corte territoriale, l’ordinanza - contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice - non aveva perso efficacia a causa del decorso del termine per la conclusione del procedimento fissato dall’art. 2 L. 241/1990, essendo la norma inapplicabile in materia sanzionatoria.

Vi era inoltre prova della violazione, avendo i Carabinieri sorpreso il personale alle dipendenze degli incolpati nell’atto di effettuare la riparazione di talune autovetture, con accertamento munito di pubblica fede, impugnabile solo con querela di falso.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di legali rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in due motivi , illustrati con memoria.

La CCIA di Agrigento resiste con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2700 c.c. e 221 c.p.c.e l’omessa insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della causa, ai sensi dell’art. 360, comma primo nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto che i verbali redatti dai Carabinieri siano in ogni parte assistiti da pubblica fede, mentre la valenza probatoria privilegiata riguarderebbe solo le dichiarazioni ricevute e i fatti accaduti in loro presenza, fatti che , ove fosse stata ammessa la prova orale, sarebbero stati smentiti dalle dichiarazioni dei testi.

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, a causa della condotta dei funzionari della Camera di commercio , non era stato rilevato che il sequestro dei macchinari era venuto meno per effetto di un provvedimento d’urgenza e per silenzio assenso, con conseguente obbligo di dissequestro, non potendosi sanare l’illegittimità della misura mediante la successiva confisca dei macchinari.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 10, comma secondo, L. 122/1992, 19 L. 689/1981 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il sequestro era stato illegittimamente comminato, essendo stato infondatamente contestato agli opponenti di aver esercitato un’attività commerciale in assenza di autorizzazione.

Non sussistendo le condizioni per l’applicazione della misura cautelare, era preclusa anche la successiva confisca dei macchinari, provvedimento solo facoltativamente adottabile dall’autorità procedente.

3. I due motivi, che possono esser e esaminati congiuntamente, sono infondati.

Nello specifico, lo svolgimento dell’attività di autoriparazione in assenza di denuncia di iniziò di attività era stata oggetto di diretta rilevazione da parte dei Carabinieri che, nel corso di un sopralluogo presso i locali aziendali, avevano sorpreso il personale nell’atto di eseguire le riparazioni su più veicoli.

La contestazione riposava – dunque - su elementi di prova muniti di fide-facienza, superabili non mediante la semplice articolazione di una prova contraria –come pretendono i ricorrenti – ma solo mediante la formale proposizione della querela di falso, con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 221 c.p.c. (Cass.30771/2021).

Difatti, i verbali di accertamento hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art.2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con le complessive acquisizioni processuali, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altre risultanze (Cass. 3705/2013; Cass. 23800/2014; Cass. 28060/2017; Cass.29580/2021).

Non decisive si palesano le contestazioni riguardanti la sopravvenuta inefficacia del sequestro: di tale questione non vi è menzione nella sentenza e comunque non era comunque pregiudicata né l’adozione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, né la successiva confiscadei macchinari.

Si è già stabilito da questa Corte che la disposizione di cui all'art. 10 L. 122 / 1992, relativa alla confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione, si ponein rapporto di specialità con le disposizioni in tema di confisca amministrativa contenute nell'art. 20 L. 689/1981 soltanto per la previsione della obbligatorietà e generalità della misura accessoria che, a norma del citato art. 20, sarebbe altrimenti facoltativa (Cass. 4545/1998).

La confisca resta quindi sanzione autonoma e distinta rispetto al sequestro.

Intervenuta la conversione del sequestro in confisca, il destinatario dell'atto può agire solo contro il provvedimento sanzionatorio della confisca: le vicende del sequestro non spiegano –difatti - effetti sulla misura ablatoria (Cass. 27225/2013; Cass.10143/2006).

Il ricorso è - quindi - respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1700,00,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28352/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 presso l’avv. P. Tavaniello. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. An t onino [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Agrigento,alla Via P l ebis Rea n. 66. -CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 969/2019, pubblicata in data 10.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti Oggetto: sanzioni amministrative dell’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e ha confermato l’ordinanza con cui la CCIA aveva ordinato il pagamento di € 5164,57, con contestuale confisca deli macchinari, per aver i ricorrenti svolto attività di autoriparazione senza la prescritta denuncia di inizio attività. Secondo la Corte territoriale, l’ordinanza - contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice - non aveva perso efficacia a causa del decorso del termine per la conclusione del procedimento fissato dall’art. 2 L. 241/1990, essendo la norma inapplicabile in materia sanzionatoria. Vi era inoltre prova della violazione, avendo i Carabinieri sorpreso il personale alle dipendenze degli incolpati nell’atto di effettuare la riparazione di talune autovetture, con accertamento munito di pubblica fede, impugnabile solo con querela di falso. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di legali rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in due motivi , illustrati con memoria. La CCIA di Agrigento resiste con controricorso. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2700 c.c. e 221 c.p.c.e l’omessa insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della causa, ai sensi dell’art. 360, comma primo nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto che i verbali redatti dai Carabinieri siano in ogni parte assistiti da pubblica fede, mentre la valenza probatoria privilegiata riguarderebbe solo le dichiarazioni ricevute e i fatti accaduti in loro presenza, fatti che , ove fosse stata ammessa la prova orale, sarebbero stati smentiti dalle dichiarazioni dei testi. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, a causa della condotta dei funzionari della Camera di commercio , non era stato rilevato che il sequestro dei macchinari era venuto meno per effetto di un provvedimento d’urgenza e per silenzio assenso, con conseguente obbligo di dissequestro, non potendosi sanare l’illegittimità della misura mediante la successiva confisca dei macchinari. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 10, comma secondo, L. 122/1992, 19 L. 689/1981 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il sequestro era stato illegittimamente comminato, essendo stato infondatamente contestato agli opponenti di aver esercitato un’attività commerciale in assenza di autorizzazione. Non sussistendo le condizioni per l’applicazione della misura cautelare, era preclusa anche la successiva confisca dei macchinari, provvedimento solo facoltativamente adottabile dall’autorità procedente. 3. I due motivi, che possono esser e esaminati congiuntamente, sono infondati. Nello specifico, lo svolgimento dell’attività di autoriparazione in assenza di denuncia di iniziò di attività era stata oggetto di diretta rilevazione da parte dei Carabinieri che, nel corso di un sopralluogo presso i locali aziendali, avevano sorpreso il personale nell’atto di eseguire le riparazioni su più veicoli. La contestazione riposava – dunque - su elementi di prova muniti di fide-facienza, superabili non mediante la semplice articolazione di una prova contraria –come pretendono i ricorrenti – ma solo mediante la formale proposizione della querela di falso, con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 221 c.p.c. (Cass.30771/2021). Difatti, i verbali di accertamento hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art.2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con le complessive acquisizioni processuali, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altre risultanze (Cass. 3705/2013; Cass. 23800/2014; Cass. 28060/2017; Cass.29580/2021). Non decisive si palesano le contestazioni riguardanti la sopravvenuta inefficacia del sequestro: di tale questione non vi è menzione nella sentenza e comunque non era comunque pregiudicata né l’adozione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, né la successiva confiscadei macchinari. Si è già stabilito da questa Corte che la disposizione di cui all'art. 10 L. 122 / 1992, relativa alla confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione, si ponein rapporto di specialità con le disposizioni in tema di confisca amministrativa contenute nell'art. 20 L. 689/1981 soltanto per la previsione della obbligatorietà e generalità della misura accessoria che, a norma del citato art. 20, sarebbe altrimenti facoltativa (Cass. 4545/1998). La confisca resta quindi sanzione autonoma e distinta rispetto al sequestro. Intervenuta la conversione del sequestro in confisca, il destinatario dell'atto può agire solo contro il provvedimento sanzionatorio della confisca: le vicende del sequestro non spiegano –difatti - effetti sulla misura ablatoria (Cass. 27225/2013; Cass.10143/2006). Il ricorso è - quindi - respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1700,00,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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