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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22405/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. ai danni del geometra [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva imputato di aver incolpato, con denuncia del 5 agosto 2013, pur sapendolo innocente, il geom. [OSCURATO:PERSONA] del reato di falsa perizia per aver questi redatto, nel procedimento civile n. 50347/12 pendente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sede distaccata di Cefalù, la consulenza tecnica in data 16 luglio 2013 ove sarebbero state riportate valutazioni tecniche contrarie al vero e l'omissione dell'attestazione delle prove di verifica eseguite nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla consulenza.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la decisione, deducendo, per mezzo di un unico articolato motivo di ricorso, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art.368 cod. pen. quanto a sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo.

2.1. La difesa osserva come lo stesso procedimento penale celebratosi nei confronti del consulente tecnico e concluso con l'archiviazione e quello civile avessero convenuto nel ritenere erronea l'indicazione della misurazione dello spazio utile per l'attraversamento della stradina oggetto della contesa giudiziaria, mentre nessun cenno veniva svolto dalla decisione in ordine all'omessa verifica della linea del possibile transito.

Ciò implica la veridicità del fatto addebitato in denuncia presentata dalla ricorrente nella parte in cui aveva rilevato gli errori del consulente tecnico, con conseguente mancanza dell'elemento oggettivo del delitto di calunnia che presuppone la non veridicità di quanto denunciato.

2.2. Egualmente insussistente sarebbe l'elemento soggettivo; la ricorrente, persona ottuagenaria che aveva appreso dal consulente di parte, geometra [OSCURATO:PERSONA], dell'erronea indicazione delle misurazioni che erano superiori a quelle reali e che nel corso del sopralluogo del 28 giugno 2013 non era stata effettuata nessuna prova di transito, aveva proposto querela deducendo dati effettivamente esistenti e pertanto non poteva avere la certa consapevolezza di accusare una persona che sapeva innocente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza, poiché il ricorso non è manifestamente infondato, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione e con rinvio agli effetti civili al Giudice civile competente.

2. Deve premettersi che il procedimento traeva origine dalla querela presentata dalla ricorrente nei confronti del geom. [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività da questi svolta quale consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA], sezione Distaccata di Cefalù, nella causa avente ad oggetto la reintegra possessoria azionata da [OSCURATO:PERSONA] che lamentava lo spossessamento di una servitù di passaggio gravante sul fondo limitrofo di proprietà della Messina; la Terracina lamentava di aver subito lo spoglio nel giugno 2012 a causa della presenza di un lucchetto posto sull'anta sinistra di un cancello e della presenza di un'auto posteggiata sulla stradina.

Nella querela la Messina aveva premesso che il geom. [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato dal Giudice civile dell'espletamento della consulenza tecnica tesa alla descrizione dello stato dei luoghi, delle vie di accesso al fondo della Terracina, della possibilità di sosta di un'auto e del transito carrabile da parte dell'avente diritto; il giudice, con ordinanza del 13 giugno 2013, aveva disposto la convocazione del consulente per verificare se, a prescindere dalla presenza di taluni ostacoli (un cumulo di terra e la sosta di una autovettura), fosse possibile transitare con un'autovettura di media cilindrata dalla stradina che conduceva al fondo cui accedeva la servitù; nell'integrazione del 13 luglio 2013, il consulente aveva concluso per la possibilità, seppure con difficoltà, di accedere al fondo per mezzo di una autovettura ed aveva indicato la distanza minima esistente tra gli opposti lati della strada, utili al passaggio (tenuto conto della presenza di un cumulo di terra), in metri 3,75, mentre la distanza effettiva risultava essere di metri 3,81, distanza comunque sufficiente al passaggio di un'auto. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, sul presupposto che le indicazioni riportate nell'elaborato del 16 luglio 2013 fossero false in relazione alle distanze e in ordine alla verifica empirica del transito (che si assumeva non fosse stata mai effettuata), il 2 agosto 2013 depositava rilievi al G.I. che, a sua volta, disponeva approfondimenti richiamando il C.T.U.

In data 7 agosto 2013, la Messina querelava il geometra Matita accusandolo del delitto di cui all'art. 373 cod. pen., reato per il quale questi era stato sottoposto a procedimento penale che il Giudice delle indagini preliminari aveva archiviato in data 11 novembre 2015.

3. Tutto ciò premesso, il ricorso non risulta manifestamente infondato, il che impone, alla luce della -medio tempore - intervenuta prescrizione, la declaratoria di estinzione del reato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo, Rv. 256202, Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445).

I Giudici di merito hanno valorizzato la cronologica sequenza tra il deposito dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio e la proposizione della denuncia - avvenuta immediatamente dopo - in cui erano state evidenziate discrasie palesemente irrilevanti ai fini della controversia, senza che durante le operazioni peritali fosse stata sollevata eccezione alcuna in ordine al verbale redatto dal professionista; hanno, inoltre, osservato come significativa fosse la circostanza che la ricorrente non avesse atteso l'esito di eventuali decisioni interlocutorie del Giudice civile che proprio a seguito degli svolti rilievi, depositati il 2 agosto 2013, aveva richiesto chiarimenti al consulente nominato.

Sulla base del complessivo esame della vicenda, la Corte di appello ha ritenuto che la denuncia fosse strumentale per la decisione in ordine alla controversia in corso, in quanto il giudizio civile si era concluso con provvedimento di reintegra in favore della Terracina senza alcun riferimento alla C.T.U. espletata (pag. 6 sentenza impugnata) e gli errori eventualmente esistenti nelle misurazioni erano inidonei ad integrare il dolo del consulente in ordine al denunciato delitto di cui all'art. 373 cod. pen..

Quanto agli effetti penali, pertanto, tenuto conto della sospensione di 94 giorni per rinvio disposto in primo grado e 64 giorni per sospensione ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per l'emergenza sanitaria da COVID-19, la prescrizione è intervenuta il 13 agosto 2021.

4. La declaratoria di prescrizione, che preclude un approfondito esame nel merito della vicenda, specie quanto alla correttezza e completezza della motivazione circa le responsabilità nascenti dalla condotta illecita, impone la trasmissione degli atti al Giudice civile affinché valuti la sussistenza degli elementi necessari ai fini del richiesto risarcimento del danno, dovendosi la pronuncia coordinare con la previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. per la presenza della parte civile, che impone un esame completo del compendio probatorio e dei motivi di impugnazione proposti.

Il ricorso fa leva essenzialmente sull'assenza di dolo della Messina, ottuagenaria che aveva comunque esposto in denuncia dati corrispondenti al vero provenienti dal consulente di parte.

A fronte della circostanza che ha visto la ricorrente, successivamente al deposito dell'elaborato, denunciare il geometra nominato consulente tecnico d'ufficio, di aver indicato distanze non conformi alla realtà, al contempo rilevando 4 LI che nessuna prova tesa a verificare il passaggio di mezzi fosse stata svolta, la sentenza impugnata non analizza le giustificazioni addotte dalla Messina e l'incidenza che sulla stessa hanno potuto avere le indicazioni provenienti dal consulente di parte al fine di scrutinare la consapevolezza di accusare il consulente del Giudice del delitto di falsa perizia.

Proprio perché la Corte di merito ha finito per rendere una dettagliata motivazione circa le ragioni che avevano portato ad escludere, attraverso un complessivo giudizio delle risultanze processuali civili e penali, che vi fosse stata in capo al Matita l'intenzione di alterare le conclusioni della consulenza, risulta maggiormente evidente la carenza di motivazione sui profili giustificativi segnalati dall'appellante.

In conclusione, la circostanza che la consulenza non fosse stata determinante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti in causa e che sia stato prospettato il commesso reato di falsa perizia non esauriva la dovuta verifica circa la consapevolezza in capo alla ricorrente di accusare una persona che si sapeva essere innocente.

Detta carenza impone di annullare la decisione anche in punto di responsabilità civile con trasmissione egli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, dovendosi disporre, al contempo, l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agii effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. ai danni del geometra [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva imputato di aver incolpato, con denuncia del 5 agosto 2013, pur sapendolo innocente, il geom. [OSCURATO:PERSONA] del reato di falsa perizia per aver questi redatto, nel procedimento civile n. 50347/12 pendente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sede distaccata di Cefalù, la consulenza tecnica in data 16 luglio 2013 ove sarebbero state riportate valutazioni tecniche contrarie al vero e l'omissione dell'attestazione delle prove di verifica eseguite nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla consulenza. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la decisione, deducendo, per mezzo di un unico articolato motivo di ricorso, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art.368 cod. pen. quanto a sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo. 2.1. La difesa osserva come lo stesso procedimento penale celebratosi nei confronti del consulente tecnico e concluso con l'archiviazione e quello civile avessero convenuto nel ritenere erronea l'indicazione della misurazione dello spazio utile per l'attraversamento della stradina oggetto della contesa giudiziaria, mentre nessun cenno veniva svolto dalla decisione in ordine all'omessa verifica della linea del possibile transito. Ciò implica la veridicità del fatto addebitato in denuncia presentata dalla ricorrente nella parte in cui aveva rilevato gli errori del consulente tecnico, con conseguente mancanza dell'elemento oggettivo del delitto di calunnia che presuppone la non veridicità di quanto denunciato. 2.2. Egualmente insussistente sarebbe l'elemento soggettivo; la ricorrente, persona ottuagenaria che aveva appreso dal consulente di parte, geometra [OSCURATO:PERSONA], dell'erronea indicazione delle misurazioni che erano superiori a quelle reali e che nel corso del sopralluogo del 28 giugno 2013 non era stata effettuata nessuna prova di transito, aveva proposto querela deducendo dati effettivamente esistenti e pertanto non poteva avere la certa consapevolezza di accusare una persona che sapeva innocente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza, poiché il ricorso non è manifestamente infondato, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione e con rinvio agli effetti civili al Giudice civile competente. 2. Deve premettersi che il procedimento traeva origine dalla querela presentata dalla ricorrente nei confronti del geom. [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività da questi svolta quale consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA], sezione Distaccata di Cefalù, nella causa avente ad oggetto la reintegra possessoria azionata da [OSCURATO:PERSONA] che lamentava lo spossessamento di una servitù di passaggio gravante sul fondo limitrofo di proprietà della Messina; la Terracina lamentava di aver subito lo spoglio nel giugno 2012 a causa della presenza di un lucchetto posto sull'anta sinistra di un cancello e della presenza di un'auto posteggiata sulla stradina. Nella querela la Messina aveva premesso che il geom. [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato dal Giudice civile dell'espletamento della consulenza tecnica tesa alla descrizione dello stato dei luoghi, delle vie di accesso al fondo della Terracina, della possibilità di sosta di un'auto e del transito carrabile da parte dell'avente diritto; il giudice, con ordinanza del 13 giugno 2013, aveva disposto la convocazione del consulente per verificare se, a prescindere dalla presenza di taluni ostacoli (un cumulo di terra e la sosta di una autovettura), fosse possibile transitare con un'autovettura di media cilindrata dalla stradina che conduceva al fondo cui accedeva la servitù; nell'integrazione del 13 luglio 2013, il consulente aveva concluso per la possibilità, seppure con difficoltà, di accedere al fondo per mezzo di una autovettura ed aveva indicato la distanza minima esistente tra gli opposti lati della strada, utili al passaggio (tenuto conto della presenza di un cumulo di terra), in metri 3,75, mentre la distanza effettiva risultava essere di metri 3,81, distanza comunque sufficiente al passaggio di un'auto. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, sul presupposto che le indicazioni riportate nell'elaborato del 16 luglio 2013 fossero false in relazione alle distanze e in ordine alla verifica empirica del transito (che si assumeva non fosse stata mai effettuata), il 2 agosto 2013 depositava rilievi al G.I. che, a sua volta, disponeva approfondimenti richiamando il C.T.U. In data 7 agosto 2013, la Messina querelava il geometra Matita accusandolo del delitto di cui all'art. 373 cod. pen., reato per il quale questi era stato sottoposto a procedimento penale che il Giudice delle indagini preliminari aveva archiviato in data 11 novembre 2015. 3. Tutto ciò premesso, il ricorso non risulta manifestamente infondato, il che impone, alla luce della -medio tempore - intervenuta prescrizione, la declaratoria di estinzione del reato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo, Rv. 256202, Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445). I Giudici di merito hanno valorizzato la cronologica sequenza tra il deposito dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio e la proposizione della denuncia - avvenuta immediatamente dopo - in cui erano state evidenziate discrasie palesemente irrilevanti ai fini della controversia, senza che durante le operazioni peritali fosse stata sollevata eccezione alcuna in ordine al verbale redatto dal professionista; hanno, inoltre, osservato come significativa fosse la circostanza che la ricorrente non avesse atteso l'esito di eventuali decisioni interlocutorie del Giudice civile che proprio a seguito degli svolti rilievi, depositati il 2 agosto 2013, aveva richiesto chiarimenti al consulente nominato. Sulla base del complessivo esame della vicenda, la Corte di appello ha ritenuto che la denuncia fosse strumentale per la decisione in ordine alla controversia in corso, in quanto il giudizio civile si era concluso con provvedimento di reintegra in favore della Terracina senza alcun riferimento alla C.T.U. espletata (pag. 6 sentenza impugnata) e gli errori eventualmente esistenti nelle misurazioni erano inidonei ad integrare il dolo del consulente in ordine al denunciato delitto di cui all'art. 373 cod. pen.. Quanto agli effetti penali, pertanto, tenuto conto della sospensione di 94 giorni per rinvio disposto in primo grado e 64 giorni per sospensione ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per l'emergenza sanitaria da COVID-19, la prescrizione è intervenuta il 13 agosto 2021. 4. La declaratoria di prescrizione, che preclude un approfondito esame nel merito della vicenda, specie quanto alla correttezza e completezza della motivazione circa le responsabilità nascenti dalla condotta illecita, impone la trasmissione degli atti al Giudice civile affinché valuti la sussistenza degli elementi necessari ai fini del richiesto risarcimento del danno, dovendosi la pronuncia coordinare con la previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. per la presenza della parte civile, che impone un esame completo del compendio probatorio e dei motivi di impugnazione proposti. Il ricorso fa leva essenzialmente sull'assenza di dolo della Messina, ottuagenaria che aveva comunque esposto in denuncia dati corrispondenti al vero provenienti dal consulente di parte. A fronte della circostanza che ha visto la ricorrente, successivamente al deposito dell'elaborato, denunciare il geometra nominato consulente tecnico d'ufficio, di aver indicato distanze non conformi alla realtà, al contempo rilevando 4 LI che nessuna prova tesa a verificare il passaggio di mezzi fosse stata svolta, la sentenza impugnata non analizza le giustificazioni addotte dalla Messina e l'incidenza che sulla stessa hanno potuto avere le indicazioni provenienti dal consulente di parte al fine di scrutinare la consapevolezza di accusare il consulente del Giudice del delitto di falsa perizia. Proprio perché la Corte di merito ha finito per rendere una dettagliata motivazione circa le ragioni che avevano portato ad escludere, attraverso un complessivo giudizio delle risultanze processuali civili e penali, che vi fosse stata in capo al Matita l'intenzione di alterare le conclusioni della consulenza, risulta maggiormente evidente la carenza di motivazione sui profili giustificativi segnalati dall'appellante. In conclusione, la circostanza che la consulenza non fosse stata determinante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti in causa e che sia stato prospettato il commesso reato di falsa perizia non esauriva la dovuta verifica circa la consapevolezza in capo alla ricorrente di accusare una persona che si sapeva essere innocente. Detta carenza impone di annullare la decisione anche in punto di responsabilità civile con trasmissione egli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello. 6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, dovendosi disporre, al contempo, l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agii effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinv
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