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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41257/2022

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

Articolato in fatto richiede alla Cassazione una rivalutazione non consentita.

Sulla responsabilità la decisione del Tribunale risulta adeguatamente motivata con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando come al momento dell'ispezione molti macchinari non avevano le protezioni di sicurezza per gli organi in movimento.

Le prescrizioni sono state adempiute e per questo al ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è articolatoin fatto e generico.

La ricorrente, inoltre, non chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto al giudice di merito: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza [...]" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Articolato in fatto richiede alla Cassazione una rivalutazione non consentita. Sulla responsabilità la decisione del Tribunale risulta adeguatamente motivata con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando come al momento dell'ispezione molti macchinari non avevano le protezioni di sicurezza per gli organi in movimento. Le prescrizioni sono state adempiute e per questo al ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è articolatoin fatto e generico. La ricorrente, inoltre, non chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto al giudice di merito: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza [...]" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 41257/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris