CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che riportandosialla memoria scritta depositata ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze accogliendo l'appellodel pubblico ministero in riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Prato il 20giugno 2024, ha dichiarato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto diomicidio stradale a lei ascritto, condannandola alla pena ritenuta di giustizia, con ilbeneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.Si addebita all'imputata di avere, con colpa specifica consistita nella violazionedelle regole cautelari tipizzate dagli artt. 141 e 191 del Codice della strada, e con colpagenerica, consistita nell'avere tenuto una velocità di andatura troppo elevata rispettoalle condizioni della strada, cagionato la morte del pedone [OSCURATO:PERSONA] che stava2021.Il GUP aveva assolto l'imputata perché il fatto non costituisce reato in quantoriteneva che non fossero stati sufficientemente accertati i profili di colpa, poiché lavelocità non prudenziale tenuta dall’imputata sarebbe stata ricavata in via esclusiva daidati della “scatola nera” apposta sull’autovettura, ritenuti privi di valore legale; lacircostanza che il pedone stesse attraversando al di fuori delle strisce, fuoriuscendo sullacarreggiata tra le auto parcheggiate, è stata inoltre valorizzata per ritenereimprevedibile la sua comparsa sulla strada.La Corte di appello ha, di contro, ritenuto utilizzabili i dati riportati dal dispositivoapplicato sull’auto dell’imputata, che indicavano una velocità del veicolo al momentodell’impatto superiore al limite imposto in quel tratto stradale e, comunque, alle regoledi prudenza, anche valutando un margine di tolleranza del 10%; ha ritenuto che tali datiunitamente a quelli emersi in sede di rilievi tecnici e a quelli provenienti dalla consulenzadel pubblico ministero e dalle dichiarazioni dei testi, dimostrino la responsabilitàdell’imputata per avere proceduto ad una velocità eccessiva e cagionato il decesso dellapersona offesa, la cui condotta imprudente era prevedibile.2. Avverso la pronunzia della Corte di merito ha proposto ricorso l'imputata,deducendo quanto segue.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazionedell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. poiché la Corte di appello ha respinto larichiesta avanzata dal pubblico ministero con l’atto di appello di rinnovare l’ascolto delconsulente tecnico, affermando che nell'ipotesi di overturning sfavorevole nel giudizioabbreviato non condizionato non è necessaria detta rinnovazione, come stabilito dall'art.603 comma 3 bis codice di rito, nella formulazione modificata a decorrere dal 30dicembre 2022 e ratione temporis applicabile al presente procedimento.Osserva il ricorrente che nel caso in esame la Corte di merito ha riformato lasentenza di assoluzione sulla base di dati che sono stati ritenuti utilizzabili e cheimponevano un diverso apprezzamento nel contraddittorio della relazione del consulentetecnico per cui, nonostante il procedimento sia stato definito secondo il rito abbreviato,si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria.Ed infatti il giudice di primo grado riteneva privi di valore vincolante i dati relativialla velocità del veicolo che provengono esclusivamente dal dispositivo installatosull’autovettura condotta dalla ricorrente, ossia la cd. scatola nera, secondo cui almomento dell'impatto l'imputata stava viaggiando alla velocità di 60 km/h.La Corte, invece, ha attribuito pieno valore probatorio ai dati provenienti dadetto dispositivo, rivalutando in senso totalmente opposto la consulenza dell'ing.Lombardi.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilitàdei dati della scatola nera, e al valore probatorio agli stessi attribuito, ai sensi degliarticoli 234 codice di rito, 145 bis decreto legislativo 209/2000, artt. 6 della Cedu, e 24della Costituzione.La Corte di appello ha ritenuto pienamente utilizzabili i dati derivanti dalla scatolanera del veicolo dell'imputata, in ragione del rito prescelto e in quanto non risultanospecifici rilievi tecnici volti ad inficiarne l'attendibilità.In particolare ha osservato che, nonostante l'art. 145 bis del d. lgs. 209/2005sia rimasto privo di attuazione, in quanto i relativi decreti previsti all'art. 132 bis d.lgs.cit. non sono mai stati emanati, i dati acquisiti al processo attraverso questoapparecchio, quando sia stato sottoposto a scrutinio tecnico, possono offrire una letturarappresentativa del fatto storico, e se compatibile con gli altri elementi investigativi,possono essere utilizzati e risultare idonei a dimostrare la velocità effettivamente tenutadall'imputata.Questa motivazione a giudizio del ricorrente si pone in violazione degli artt. 234codice di rito e 145 bis d.lgs.209/2005, poiché il collegio giudicante ha attribuito ai datidella scatola nera un valore probatorio “legale” e ha qualificato i dati della scatola neracome prove documentali, senza alcuna concreta motivazione sulla loro attendibilità,considerato che il Codice della strada non contempla questi dispositivi tra gli strumentiper la rilevazione delle infrazioni dei limiti di velocità e, peraltro, riconosce un marginedi tolleranza del 5% sulle rilevazioni effettuate con altri dispositivi, sottoposti a ben piùcomplesse procedure di omologazione e di manutenzione.Ricorda il ricorrente che i decreti attuativi previsti dall'art. 132 ter d.lgs. cit. nonsono mai stati emanati e conseguentemente manca qualsivoglia indicazione normativadei requisiti funzionali minimi necessari per riconoscere il valore di prova legale allerisultanze dei dispositivi satellitari e quindi alla “scatola nera” installata nel veicolodell'imputata.Pur dando atto che vige il principio del libero convincimento del giudice, in forzadel quale non è la legge a stabilire e predeterminare il valore delle prove, il ricorrenteosserva che l'esclusione del valore di prova legale assume rilevanza ove non siadimostrata l'attendibilità delle risultanze del dispositivo, considerato che la Corte non haspiegato le ragioni per cui i dati della scatola nera debbano ritenersi attendibili e immunida possibili errori.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di colpa, nesso causale econcorso di colpa con il pedone.La ricorrente premette che la responsabilità del conducente è esclusa quando ilpedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale tale da rendere inevitabilel'evento anche per il conducente diligente.La Corte ha affermato la colpa specifica e generica della conducente sulla basedi una ricostruzione della velocità e delle condizioni di visibilità non coerente con iprincipi in tema di dovere di avvistamento e prevedibilità dell'evento; ha applicato inmodo non corretto il principio del comportamento alternativo lecito, assumendo comedato certo una velocità prudenziale di 30/35 chilometri e una possibilità di arresto delveicolo o di evitamento dell'impatto, senza un'adeguata base probatoria, consideratoche ha affermato che in quel tratto sussisteva un limite massimo pari a 30/35 km/hsebbene il limite previsto fosse pari a 50 km/h.; ha, infine, ritenuto provata laresponsabilità dell'imputata, sebbene non sia stato dimostrato che tenendo la velocitàprudenziale, comunque non prevista dalla legge, l'imputata avrebbe potuto evitarel'evento.Con riferimento alla rilevanza causale della condotta del pedone, la Corte si èlimitata ad affermare che, trattandosi di centro abitato, l'attraversamento della personaoffesa era del tutto prevedibile e non ha considerato che la condotta della persona offesapotesse integrare una causa sopravvenuta eccezionale e atipica, idonea quindi ainterrompere il nesso causale. Anche il consulente tecnico non utilizza formule connotateda certezza ma da probabilità, affermando che a 30/35 km/h la percentuale di mortalitàdecresce in modo significativo ma non è esclusa, sicché il richiamo al comportamentoalternativo lecito di una velocità di 30 km/h appare apodittico, non potendosi valutareche l'evento sarebbe stato evitato, con un elevato grado di probabilità, come richiestodalla giurisprudenza. Il giudicante ha qualificato la condotta del pedone come meraimprudenza idonea a fondare un concorso di colpa attenuante, senza però verificare seessa non presentasse quei caratteri di eccezionalità e imprevedibilità tali da porre ilconducente nella oggettiva impossibilità di avvistare tempestivamente la vittima e diadottare manovre utili ad evitare l’impatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poichè i motivi dedotti sonomanifestamente infondati o non consentiti in quanto, pur deducendo violazioni di leggee vizi della motivazione, formulano censure di merito e invocano una valutazionealternativa del compendio probatorio, che esula dal sindacato di legittimità.1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché comecorrettamente osservato dalla Corte di appello, il giudice che riforma la decisione diproscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senzaintegrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441,comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis,cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] eMolinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta,in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atticomporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova (Sez.2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 2026, Corvino, Rv. 289106 - 01).Peraltro, nella stessa prospettazione della censura viene sottolineato che ilribaltamento delle conclusioni assolutorie di primo grado trova fondamento nelriconoscimento da parte della Corte di merito dell’utilizzabilità dei dati provenienti dallascatola nera e non, in ipotesi, ad una diversa valutazione di una prova dichiarativa, eil ricorrente si limita ad affermare la necessità dell’audizione del consulente tecnico delPubblico ministero, facendo ricorso a formule generiche e apodittiche.1.2. La seconda censura è manifestamente infondata sotto entrambi i profilidedotti.In merito all’utilizzabilità dei dati provenienti dalla “scatola nera” deve osservarsiche la mancata promulgazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 132 ter cit. comportache i dati ricavabili non possano assumere il valore di prova legale ai fini civili, comeaffermato dalla Corte di cassazione civile ( Sez. 3. Ordinanza n. 13725/2024dell’11/12/2023); ma, come ricorda il ricorrente, nel giudizio penale vige il principio dellibero convincimento del giudice nonché quello della non tassatività dei mezzi di prova,ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., e non emergono ostacoli all’utilizzo di quantoregistrato dal dispositivo, come elemento che concorre con altri alla formazione dellaprova, purchè il giudice motivi.Come ricordato nella sentenza impugnata, questa Corte ha già riconosciuto chei tabulati riportanti i dati contenuti nel dispositivo di rilevamento istallato su un veicolo(cd. "scatola nera") sono prove documentali, acquisibili al fascicolo del dibattimento aisensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto rappresentativi della registrazione dideterminati "fatti" da parte dello strumento informatico (Sez. 2, n. 5415 del21/01/2021, Monaco, Rv. 280647 - 01). Tanto più gli stessi risultano utilizzabilinell’ambito del rito abbreviato scelto dal ricorrente, che consente di valutare tutti glielementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari.Quanto al loro valore probatorio, deve osservarsi che la Corte di appello harilevato che non sono stati formulati specifici rilievi tecnici da parte della difesa in ordineal corretto funzionamento del dispositivo applicato sull’auto della ricorrente e allaconseguente attendibilità dei dati registrati e che, anche valutando la percentuale ditolleranza applicabile, nella misura del 10% di possibile errore, la velocità registrata almomento dell’impatto risultava comunque superiore al limite imposto nella zona urbana,pari a 50 km/h, e comunque alle specifiche condizioni della circolazione, trattandosi distrada urbana piuttosto stretta, fiancheggiata da abitazioni.Inoltre tali dati sono stati valutati unitamente alle altre emergenze processuali erisultano compatibili con i danni riportati dall’autovettura dell’imputata e i rilievi tecnicieffettuati in ordine alla posizione assunta dall’auto e dal corpo della vittima, dopo l’urtoe il caricamento sul cofano dell’auto, tutti sintomatici dell’energia cinetica sviluppata dalveicolo al momento dell’impatto con la vittima.Trattasi di argomentazioni esaustive e congrue alle emergenze processuali chevalorizzano la rilevanza probatoria dei dati riportati dalla “scatola nera”, che hannotrovato conforto nelle valutazioni tecniche della consulenza tecnica e nelle dichiarazionidei testimoni.1.3 La terza censura non è consentita poiché formula rilievi generici di meritoche non espongono vizi della motivazione o violazioni di legge, ma invocano una diversaricostruzione delle emergenze in fatto acquisite in giudizio e oggetto di congrua e nonillogica valutazione da parte del collegio giudicante.La Corte di merito, dopo avere richiamato i principi generali affermati in temadalla giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato i dati obiettivi, quali le buonecondizioni di visibilità al momento dell’incidente, l’andamento rettilineo della strada el’assenza di segni di frenata sull’asfalto e l’età avanzata della vittima. che non potevaprocedere ad andatura particolarmente veloce, ed ha individuato il comportamentoalternativo lecito; quindi ha motivatamente escluso che il comportamento della personaoffesa, che aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, possa configurarsi comeimprevedibile e idoneo ad inficiare la causalità della colpa, richiamando i principiaffermati da questa Corte in casi sovrapponibili a quello de quo.Questa Sezione ha infatti avuto modo di chiarire che non è di per sé rilevante ilgrado di divergenza tra condotta corretta e condotta concreta del soggetto passivo delreato, ma ciò che occorre verificare è se il comportamento del pedone abbia introdottoun rischio eccentrico tale da interrompere il nesso di causalità e la sentenza haevidenziato al riguardo che la condotta dell'ottantenne persona offesa che hapoiché concretizza un ordinario rischio da circolazione stradale, che rientra nella sferadi gestione di colui che guida un veicolo( Cfr.Sez.4 n.30824 del 16/6/2022, Nicoletti,non mass.).Sotto questo profilo, la censura è anche affetta da genericità estrinseca poichécritica solo alcuni aspetti della motivazione e reitera valutazioni che sono statemotivatamente respinte dalla sentenza impugnata, sostenendo apoditticamente ilcarattere imprevedibile e inevitabile della condotta del pedone che attraversa fuori dallestrisce pedonali, in contrasto con i principi affermati in tema dalla giurisprudenza.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso neitermini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]