CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (nel giudizio di rinvio in cui questa Corte aveva disposto l'annullamento evidenziando lacune in punto di aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) correttamente rilevato come, pur non sussistendo elementi per ritenere che quello utilizzato per ferire la persona offesa fosse un coltello, certamente dovesse essere qualificato quale arma, seppure impropria, in ragione sia della sua estrazione dalla tasca immediatamente prima delle ferite inferte in viso, sia per la tipologia di lesione provocata; rilevato che analogo limite incontra il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deducono vizi in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della non illogica motivazione della Corte di appello che ha apprezzato, oltre all'assenza di elementi positivi allegati dalla stessa ricorrente, anche la gravità del fatto che la aveva portato ad accusare i militari di un grave reato quale è la falsificazione dell'atto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i