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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38756/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 17/12/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt.474 e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la grossolanità della contraffazione avrebbe dovuto portare ad una sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 474 cod.pen. 1.2 Il difensore rileva poi l'omessa motivazione della Corte di appello in punto di sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, si deve osservare che la Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale "integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." Sez.2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01 2.3 Infine, si deve ribadire che "la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen."(Sez. 2, Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275782 - 01); la doglianza, pertanto, non è consentita perché dedotta per la prima volta in questa sede (e comunque, la Corte di appello ha motivato congruamente sul punto).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi 2 Cv\ profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Agostinacchio \A DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 17/12/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt.474 e 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la grossolanità della contraffazione avrebbe dovuto portare ad una sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 474 cod.pen. 1.2 Il difensore rileva poi l'omessa motivazione della Corte di appello in punto di sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, si deve osservare che la Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale "integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." Sez.2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01 2.3 Infine, si deve ribadire che "la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen."(Sez. 2, Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275782 - 01); la doglianza, pertanto, non è consentita perché dedotta per la prima volta in questa sede (e comunque, la Corte di appello ha motivato congruamente sul punto). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi 2 Cv\ profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Agostinacchio \A DEPO
Sentenza Cassazione n. 38756/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris