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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26955/2026

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a sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,previa rideterminazione del solo trattamento sanzionatorio, ha confermato nelresto la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 7 gennaio 2025del Tribunale di Parma con la quale era stata affermata la penale responsabilitàdel predetto imputato in relazione a due reati di concorso in rapina aggravata(artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) e di resistenza a pubblico ufficiale(art. 337 cod. pen.) commessi in data 7 e 8 ottobre 2024.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. conriferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 e conriguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inrelazione ad entrambi i reati di rapina di cui alle imputazioni;2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.sempre in punto di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 e con riguardoal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione adentrambi i reati di rapina di cui alle imputazioni.[OSCURATO:PERSONA] che i due motivi di ricorso, meritevoli di trazione congiunta, sonomanifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla Corte di merito;che, la Corte di appello (pag. 10) con motivazione congrua, logica erispondente ai principi di diritto che regolano la materia ha ben spiegato leragioni che non consentono di ritenere sussistente l’invocata circostanzapredatoria era ben strutturata e pianificata, che si tratta di rapine compiute in unbreve arco temporale e che anche l’allusione all’uso di un arma (non contestatacome circostanza aggravante) concorre comunque ad aggravare l’offensività delfatto;che, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corteterritoriale anche in questo caso con motivazione congrua (pag. 11) ha rilevatoche le stesse non possono essere riconosciute non ravvisandosi specifiche ragioniper concederle né possono essere valorizzate in tal senso le circostanze addottedalla difesa, con ciò facendo in particolare richiamo ai precedenti penalidell’imputato;che, «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessioneo dell'esclusione» (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai finidell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosiprecedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,previa rideterminazione del solo trattamento sanzionatorio, ha confermato nelresto la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 7 gennaio 2025del Tribunale di Parma con la quale era stata affermata la penale responsabilitàdel predetto imputato in relazione a due reati di concorso in rapina aggravata(artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) e di resistenza a pubblico ufficiale(art. 337 cod. pen.) commessi in data 7 e 8 ottobre 2024.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. conriferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 e conriguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inrelazione ad entrambi i reati di rapina di cui alle imputazioni;2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.sempre in punto di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 e con riguardoal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione adentrambi i reati di rapina di cui alle imputazioni.[OSCURATO:PERSONA] che i due motivi di ricorso, meritevoli di trazione congiunta, sonomanifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla Corte di merito;che, la Corte di appello (pag. 10) con motivazione congrua, logica erispondente ai principi di diritto che regolano la materia ha ben spiegato leragioni che non consentono di ritenere sussistente l’invocata circostanzapredatoria era ben strutturata e pianificata, che si tratta di rapine compiute in unbreve arco temporale e che anche l’allusione all’uso di un arma (non contestatacome circostanza aggravante) concorre comunque ad aggravare l’offensività delfatto;che, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corteterritoriale anche in questo caso con motivazione congrua (pag. 11) ha rilevatoche le stesse non possono essere riconosciute non ravvisandosi specifiche ragioniper concederle né possono essere valorizzate in tal senso le circostanze addottedalla difesa, con ciò facendo in particolare richiamo ai precedenti penalidell’imputato;che, «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessioneo dell'esclusione» (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai finidell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosiprecedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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