Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:T:2012:551
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2012 –
Commissione / EU [OSCURATO:PERSONA]
(causa T-220/10)
«Clausola compromissoria – Contratto concluso nell’ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore
“Società dell’informazione conviviale” – Ritiro del progetto – Rimborso di una parte delle somme anticipate dalla Commissione – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»
1.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di
concessione del contributo – Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute – Giustificazione dell’effettività
delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili (Art. 317 TFUE) (v. punti 28, 29)
2.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che prevede un contributo
finanziario comunitario a favore di un’azione di ricerca e sviluppo – Domanda di rimborso di determinate spese – Riduzione
delle spese ammissibili – Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato degli interessi di mora al tasso
fissato dalla Banca centrale europea (Art. 272 TFUE) (v. punti 30-47)
Oggetto
Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE diretto a ottenere la condanna della convenuta al rimborso di una parte dell’anticipo
versato dalla Commissione nell’ambito del contratto IST 2001 34850, maggiorato degli interessi di mora.
Dispositivo
1)
L’EU [OSCURATO:PERSONA] è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 102 039,32, maggiorata degli
interessi di mora al tasso annuo del 4,80%, a partire dal 29 dicembre 2006 e fino alla data del pagamento integrale del debito.
2)
L’EU [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.