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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:551
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2012 – Commissione / EU [OSCURATO:PERSONA] (causa T-220/10) «Clausola compromissoria – Contratto concluso nell’ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore “Società dell’informazione conviviale” – Ritiro del progetto – Rimborso di una parte delle somme anticipate dalla Commissione – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

1. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute – Giustificazione dell’effettività delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili (Art. 317 TFUE) (v. punti 28, 29)

2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che prevede un contributo finanziario comunitario a favore di un’azione di ricerca e sviluppo – Domanda di rimborso di determinate spese – Riduzione delle spese ammissibili – Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato degli interessi di mora al tasso fissato dalla Banca centrale europea (Art. 272 TFUE) (v. punti 30-47) Oggetto Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE diretto a ottenere la condanna della convenuta al rimborso di una parte dell’anticipo versato dalla Commissione nell’ambito del contratto IST 2001 34850, maggiorato degli interessi di mora.

Dispositivo 1) L’EU [OSCURATO:PERSONA] è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 102 039,32, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 4,80%, a partire dal 29 dicembre 2006 e fino alla data del pagamento integrale del debito. 2) L’EU [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2012 – Commissione / EU [OSCURATO:PERSONA] (causa T-220/10) «Clausola compromissoria – Contratto concluso nell’ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore “Società dell’informazione conviviale” – Ritiro del progetto – Rimborso di una parte delle somme anticipate dalla Commissione – Interessi di mora – Procedimento in contumacia» 1. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute – Giustificazione dell’effettività delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili (Art. 317 TFUE) (v. punti 28, 29) 2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto che prevede un contributo finanziario comunitario a favore di un’azione di ricerca e sviluppo – Domanda di rimborso di determinate spese – Riduzione delle spese ammissibili – Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato degli interessi di mora al tasso fissato dalla Banca centrale europea (Art. 272 TFUE) (v. punti 30-47) Oggetto Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE diretto a ottenere la condanna della convenuta al rimborso di una parte dell’anticipo versato dalla Commissione nell’ambito del contratto IST 2001 34850, maggiorato degli interessi di mora. Dispositivo 1) L’EU [OSCURATO:PERSONA] è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 102 039,32, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 4,80%, a partire dal 29 dicembre 2006 e fino alla data del pagamento integrale del debito. 2) L’EU [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris