CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 24764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25 gennaio 2023 la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 12 marzo 2021 con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di estorsione. 2. L'imputato ricorre per cassazione personalmente lamentando con unico motivo l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità poiché il ricorso era specifico nell'indicare l'inconsistenza della dichiarazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con conseguente insufficienza probatoria, non essendosi raggiunta nemmeno la certezza dell'identificazione dell'autore del delitto. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16.5