CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna, investito di richiesta diriesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcereapplicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 1° agosto2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio, aggravatodal numero delle persone superiore a cinque, ai danni di Bourauni XXXXXXX. 2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigativecosì come sunteggiate nell'ordinanza genetica che avevano originariamente coinvoltol ' i n d a g a t o e i c o r r e i ( X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X X X X X X ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe IXXXXXXXXXXX. In sintesi, per quanto qui d'interesse, il fatto oggetto d'incolpazione riguardava gliaccadimenti del 4 maggio 2025, quando la persona offesa si era recata presso il parcocittadino per acquistare sostanza stupefacente e, al suo arrivo, il pusher era impegnato conaltri due clienti di origine pakistana. I due si allontanavano, per fare tuttavia ritorno pocodopo e, scambiato XXXXXXX per un complice dello spacciatore, dopo avergli contestato diavere ricevuto la metà della sostanza pattuita, pretendevano di essere risarciti. Mentre lapersona offesa cercava di spiegare di essere estraneo ai fatti, i due erano raggiunti da alcuniconnazionali, due dei quali armati di coltello e uno dei quali mimava il gesto di estrarre lapistola. Dopo una prima colluttazione, la vittima era fatta oggetto di diversi fendenti e, cadutaa terra, veniva sottoposta a un vero e proprio pestaggio, riportando le gravi lesioni di cuiall’incolpazione provvisoria. 2.1. La provvista indiziaria a carico del ricorrente era costituita: i) dalle dichiarazionidella vittima, che aveva ricostruito nel dettaglio lo snodarsi degli eventi, descrivendo alcunidegli aggressori nell’abbigliamento, nelle fattezze fisiche e, per uno di questi, indicandoanche il segno particolare di un tatuaggio, con la precisazione che non aveva potuto vederechi l’aveva con il coltello, perché era stato colpito mentre si trovava di spalle; ii) dalledichiarazioni dei testimoni oculari, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, cheavevano concordemente riferito di un’aggressione subita da un giovane tunisino a opera didieci persone di nazionalità pakistana, indicando l’abbigliamento di colui che aveva sferrato ifendenti (in seguito identificato in XXXXXXXXXXXXXXXXX); iii) le immagini delle telecamereallocate nella zona in cui era avvenuta l'aggressione, che avevano ripreso la fase della fugadi dieci soggetti dal parco fino alla stazione e che, tutti insieme, prendevano il treno perMilano. Il sistema di videocamere allocate sul treno consentiva di acquisire immagini nitidedegli aggressori, nove dei quali, incluso l’odierno ricorrente, erano identificati attraverso lacomparazione con immagini inserite nel sistema A.F.I.S.; vi) nella documentazione sanitaria,2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza del reato di tentato omicidioaggravato dal numero superiore a cinque dei correi, riguardo alle esigenze cautelari, ilTribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, fornendoaltresì motivazione della necessità della misura massima della custodia cautelare incarcere. 3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando tremotivi di seguito in dicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 143 e 292 cod. proc. pen.e il correlato vizio di motivazione in punto di omessa traduzione dell’ordinanza cautelarenella lingua conosciuta dall’indagato.Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità e deduce il travisamento delverbale di perquisizione personale e domiciliare nei suoi riguardi, in data 8 agosto 2025, nelquale si dà espressamente atto della circostanza che questi non si esprime e noncomprende sufficientemente alla lingua italiana, tant’è che l’atto viene tradotto da uninterprete. Sarebbe, pertanto, errata l’affermazione del Tribunale secondo la quale lamancata comprensione da parte dell’indagato della lingua italiana non emergerebbe dagliDenuncia come insufficiente l’ulteriore argomento riguardante l’assenza di prova chel’ordinanza, di cui è stata certamente disposta la traduzione, non fosse stata notificata,poiché tale argomentazione determinerebbe un’ingiustificata inversione dell’onere probatorioa carico dell’indagato.3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione,anche sotto il profilo del travisamento della prova, in punto di ribadita sussistenza dei graviindizi di colpevolezza.Il ricorrente evidenzia che sia la persona offesa sia i due testimoni oculari non hannoriconosciuto l’indagato tra i soggetti costituenti il gruppo degli aggressori, né vi sono altrielementi per sostenere che egli fosse presente sul luogo dell’accoltellamento. A tal fineavversa il rilievo attribuito ai risultati delle video riprese che lo hanno immortalato in fuga coni suoi connazionali, evidenziando come tale circostanza che non lo colloca automaticamentesul luogo dell’aggressione e, comunque, non gli attribuisce alcuna condotta di concorso nellecondotte aggressive degli altri connazionali.L’unico indizio costituito dalla ripresa delle videocamere sarebbe, pertanto, nonunivoco e non darebbe contezza del tipo di concorso, materiale o morale, asseritamenteposto in essere dall’indagato.3.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge o il vizio di motivazione inpunto di esigenze cautelari.Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta l’eccessiva afflittività della misura cautelareapplicata, ove si consideri che si tratta di un soggetto regolarmente presente sul territorionazionale, incensurato, privo di pendenza o precedenti di polizia e che, prima dell’arresto,svolgeva attività lavorativa. Denuncia come assertiva l’affermazione contenuta neiprovvedimenti dei giudici della cautela secondo cui l’indagato sarebbe privo di autocontrollotale da non potersi fronteggiare il pericolo di recidiva con una misura più gradata.Sotto altro profilo, denuncia l’illegittimità della ordinanza impugnata, avendo ilTribunale inserito una nuova e diversa esigenza cautelare, quella del pericolo diinquinamento probatorio, mai ritenuta sussistente dal giudice dell’ordinanza genetica 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 7 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa del ricorrente ha depositato memorie in replica alla requisitoria scritta delSostituto Procuratore generale con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] fondata e assorbente l’eccezione in rito.1. Secondo i principi espressi da questa Corte nella sua composizione piùautorevole «In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelareemessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi nonconosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi delcombinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso chel'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodiacautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti lamancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimentoin un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di attiprocessuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodiacautelare» (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286356– 01). Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto interpretativo sortosulla portata dell'art. 143 cod. proc. pen., come risultante dalla riforma del 2014, conriferimento all'ordinanza applicativa di una misura cautelare, individuando nella nullitàgenerale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., lasanzione conseguente all’omessa traduzione, con la precisazione che laddove lacircostanza che l'arrestato non conosce la lingua italiana emerga prima dell'adozione delprovvedimento, il vizio derivante dalla mancata traduzione è la nullità a regime intermedio eche, invece, nel caso che tale mancata conoscenza emerga in momento successivo,l’ordinanza resta valida fino a che non sia assolto l’obbligo di traduzione entro un congruotermine che, ove superato, determina la nullità dell’ordinanza cautelare. Tale natura della nullità è stata recentemente ribadita da Sez. U, n. 38306 del29/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288798 – 01, sia pure con riferimento alla diversafattispecie concernente l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputatoalloglotto. Nell’affermare detti principi Sez. U, [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato la matrice costituzionale econvenzionale del diritto alla traduzione e il richiamo alla sentenza n. 10 del 1993 della Cortecostituzionale, secondo cui l'obbligo di traduzione trova il suo fondamento sistematiconell'art. 24, secondo comma, Cost., che assicura la difesa come «diritto inviolabile in ognistato e grado del procedimento», prefigurando un diritto soggettivo perfetto direttamenteazionabile dall'imputato o dall'indagato alloglotto. Quanto alla sanzione della nullità, si èposto l’accento sul diritto dell’imputato alloglotto di poter esercitare, consapevolmente,l'impugnazione del provvedimento, rimarcando la nozione di «intervento» dell'imputato,tutelato dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che «[...] implica una partecipazionesoggetto processuale» da intendersi, quindi, non come la mera presenza fisica dell'imputatonel procedimento, ma come «la partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista dellavicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà dicui lo stesso è titolare».2. Tanto premesso in diritto, il Tribunale del riesame ha affermato (p. 5) che lamancata conoscenza della lingua italiana non risultava dagli atti posti a base della richiestadel Pubblico ministero e – pur prendendo in considerazione il contenuto del verbale diperquisizione personale e locale in data 8 agosto 2025 (allegato anche al ricorso), in cui sidava atto che l’indagato non si esprimeva e non conosceva sufficientemente la linguaitaliana – ha precisato che tale elemento doveva essere letto unitamente alla circostanza,avallata dalla stessa difesa, che egli era regolarmente soggiornante in territorio italiano esvolgeva attività lavorativa. Ha dunque ritenuto che il caso in esame rientrasse nellaseconda ipotesi indicata in Sez. U [OSCURATO:PERSONA], ossia quella in cui la mancata conoscenza dellalingua italiana sarebbe emersa successivamente all’adozione della misura cautelare e lostesso provvedimento da atto, sulla base delle seguenti circostanze: i) durantel’interrogatorio di garanzia l’indagato è stato assistito da un interprete; ii) in esito a taleadempimento, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la traduzione dell’ordinanza inlingua nota all’indagato con conferimento dell’incarico all’interprete presente; iii) il dato dellamancata traduzione dell’ordinanza, rectius della mancata notifica dell’ordinanza tradotta, nonemergeva dagli atti trasmessi al Tribunale stesso. La motivazione in parola è insoddisfacente e non è in linea con l’indicata ratio dellaprevista sanzione di nullità.Infatti, per una effettivo e consapevole esercizio da parte dell’imputato alloglotto deldiritto d'impugnazione del provvedimento, a fronte di una specifica censura da questi svolta– ossia quella secondo cui, sebbene tratto in arresto l’8 agosto 2025, alla data dell’udienzafissata per il riesame del 12 settembre 2025, non gli era stata ancora notificata la traduzionein lingua urdu dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare – il Tribunaleavrebbe dovuto svolgere l’accertamento richiesto da Sez. U, Nieko in merito all’avvenutanotifica e alla relativa congruità del termine. Ciò tanto più per la circostanza che – comerisulta dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare in ragione della natura processualedella questione prospettata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) –l’interprete, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, in data 12 agosto 2025, avevachiesto per adempiere all'incarico della traduzione dell’ordinanza un termine di quindicigiorni, spirato alla data del 26 agosto, mentre l’udienza per la trattazione del riesame eraavvenuta, come detto, il 12 settembre 2025.Né l’eccezione può essere superata muovendo da un passaggio di Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], incui si valorizza la necessità che l'eccezione di nullità sia supportata da un «concretointeresse processuale», sulla cui base diverse pronunce di legittimità hanno affermato che ilsoggetto alloglotto, che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effetto dellamancata traduzione del provvedimento adottato nei suoi confronti e della sequenzaprocedimentale che da tale atto trae origine, non si può semplicemente limitare «a dolersidell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che,nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere,concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di unpregiudizio astratto o potenziale» (così, testualmente, Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], ma si vedano – sullanecessità di deduzione di un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa – anche Sez.6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287455 – 01; Sez. 1, n.44251 del 16/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287282 - 01).Ciò in quanto nel caso in esame l’indagato aveva espressamente indicato di nonessere stato messo nelle condizioni d’intervenire nel procedimento, eventualmentecontenuto dell’ordinanza e delle fonti di prova a suo carico. Tanto è sufficiente – ad avvisodel Collegio – a far ritenere la sussistenza di un interesse a sollevare l’eccezione, poichél’interessato non risultava avere ricevuto la traduzione dell’ordinanza genetica prima dellaproposizione dell’impugnazione.Come, invero, condivisibilmente chiarito da questa Corte (si veda Sez. 5, n. 40417 del29/10/2025, G., Rv. 289002 – 01, sia pure in materia di obbligo di traduzione dell’ordinanzache dispone una misura cautelare non detentiva), dal citato passaggio motivazionale di Sez.U, [OSCURATO:PERSONA] «non pare possa postularsi — in via generale e incondizionatamente — un oneredi allegazione di un concreto ed attuale pregiudizio, che va, invece, correlato alle circostanzedel caso concreto, sia in relazione al contenuto prescrittivo dell'atto, sia in riferimento aquelle situazioni in cui può essere inesigibile, per il difensore, illustrare i profili di doglianzaprospettabili dall'indagato personalmente tutte le volte che quest'ultimo sia impossibilitatoall'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile e inrelazione alle questioni che solo il diretto interessato sia in condizione di rappresentare».Invero, il passaggio argomentativo di Sez. U, [OSCURATO:PERSONA] riguardante l’allegazione di un interesseconcreto e attuale all’impugnazione deve essere esaminato in funzione degli interessitutelati. Sez. U, [OSCURATO:PERSONA] – si è chiarito – ha affrontato il tema dell'interesse a dedurre lapredetta violazione di legge in termini generali, quale corollario dell'inquadramento dellaviolazione dell'obbligo di traduzione nella categoria delle nullità di ordine generale a regimeintermedio e dei principi che presiedono le impugnazioni. A tal fine, ha richiamato ilconsolidato insegnamento di legittimità, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui la nozione di interesse a impugnare deveessere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dalsoggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da unadecisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di unadecisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativo». Sez. U, [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, significativamente fattoriferimento a fattispecie in cui l'imputato non era stato pregiudicato «in concreto» dalladedotta nullità processuale (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186 - 01,relativa ad omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratoregenerale, consistenti in una mera ed immotivata richiesta di rigetto dell'appello; Sez. 1, n.13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01, relativa alla mancata o irregolarecitazione della parte offesa), per poi declinare questi principi nel caso sottoposto all'esame,in cui l'interessato aveva comunque ricevuto la traduzione dell'ordinanza cautelare genetica,prima della proposizione dell'impugnazione. In tal caso – hanno affermato le Sezioni Unite –il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in che modo, rispetto al già noto contenutomotivazionale dell'ordinanza, la mancata tempestiva conoscenza dello stesso avrebbeinfluito sulle proprie strategie difensive.Com'è evidente si tratta di una situazione diversa da quella in scrutinio per le ragionigià evidenziate.3. L’ordinanza dev’essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bolognacompetente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per nuovo esame.Poiché la presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, devedisporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttoredell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bolognacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dicui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.