CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26084/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1049/2018 depositata il13/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonché Maria, Anna e [OSCURATO:PERSONA] convennero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Foggia, esponendo che i convenuti erano proprietari di un cortile, sul quale da sempre il sovrastante immobile – appartenente agli attori – scaricava acque piovane, a mezzo di più pluviali. Tuttavia, fra il 2006 ed il 2008, il Parente e la [OSCURATO:PERSONA] avevano realizzato una costruzione in aderenza, senza il rispetto delle distanze di legge. Si costituivano i convenuti, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa l’impresa costruttrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale a sua volta, provocava la chiamata in causa, in funzione di garanzia, dell’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il contraddittorio, con sentenza n. 1674 del 21 novembre 2013, il giudice adito respingeva le domande degli attori e dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] ed i Calvello gravavano la predetta sentenza avanti la Corte d’appello di Bari, innanzi alla quale si costituivano tutti gli appellati, riproponendo le rispettive difese. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese. Con sentenza n. 1912, depositata il 13 giugno 2018, l’appello principale veniva rigettato, mentre era accolto quello incidentale. Rilevava il giudice di secondo grado - ribadita la necessità di integrare convenientemente il contraddittorio – che, sulla scorta della CTU e dei successivi chiarimenti, era emerso come la parete utilizzata per la costruzione in aderenza (parete priva di vedute) sarebbe stato un preesistente muro di fabbrica, alto due metri, sul quale era stata legittimamente posta una costruzione in sopraelevazione, in esito a regolari permessi rilasciati dall’autorità amministrativa. Quanto all’appello incidentale, sottolineava come le spese di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero dovute gravare sugli attori, che avevano infondatamente dato luogo al giudizio. Per la cassazione della predetta sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], Maria, Anna e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi. Hanno proposto separato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’altro. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380 bis 1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Mediante la prima censura, i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Contestano l’accoglimento dell’appello incidentale “per sopravvenuta mancanza di dipendenza di cause ed illegittima condanna alle spese di primo grado in favore del terzo chiamato in causa”. La Corte d’appello non avrebbe considerato che la necessità di integrazione del contraddittorio sarebbe venuta meno a seguito della mancata riproposizione della domanda di garanzia da parte degli appellati. 2) La seconda doglianza è rivolta ad invocare la violazione dell’art.331 c.p.c., in relazione agli artt. 346 e 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Si ripropone la tesi che a supportare il rimborso delle spese processuali a favore del terzo chiamato non vi sarebbe stato alcun rapporto di causalità con le pretese avanzate dai soccombenti. I primi due motivi – che possono essere scrutinati congiuntam ente per la loro identità di ratio –sono infondati. 2.1) La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato (Sez. U, n. 24707 del 4 dicembre 2015; Sez. 3, n. 9013 del 21 marzo 2022; Sez. 6-2, n. 5876 del 12 marzo 2018; Sez. 3, n. 25822 del 31 ottobre 2017). 3) Col terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA], Maria, Anna e [OSCURATO:PERSONA] deducono l’omesso esame di punti decisivi della controversia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’erronea interpretazione degli artt. 872 c.c. e 3 D. Lgs. n. 368/2001, per violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe mancato di valutare l’illegittimità della nuova costruzione in rapporto alla violazione delle norme del PRG in materia di distanze e delle norme antisismiche e del DM 1444/1968. Il terzomotivo è fondato e va accolto. 3.1) La sentenza impugnata ha espressamente osservato: “Il nominato CTU ha esplicitamente affermato nella sua relazione giurata del 14/1/08 e ribadito nei chiarimenti resi per l’udienza del 5/5/08 che la parete utilizzata per la costruzione in aderenza - parete priva di vedute – era un preesistente muro di fabbrica, alto 2 mt., su cui è stato possibile costruire in sopraelevazione ai sensi e per gli effetti del punto 1 art. 7 Regolamento edilizio generale e che la natura dell’intervento è ed è stato valutato anche dalle autorità comunali [ come ] una manutenzione straordinaria conservativa per la proprietà prospettante su via [OSCURATO:PERSONA] (Reg. Edil. Articolo 42.3.4 – ristrutturazione edilizia) e di demolizione con ricostruzione vincolata ex art. 14. L’esistenza di questo muro di fabbrica non consentiva e non consente agli attori appellanti di condizionare la costruzione dei convenuti nell’area di loro proprietà; tutti i lavori sono stati eseguiti – per quel che unicamente qui può rilevare in riferimento all’interesse degli attori - con regolari permessi rilasciati dall’Autorità amministrativa”. 3.2) Va in proposito ricordato che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi – che però non ricorre nella specie - in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 5, n. 11917 del 6 maggio 2021). 3.3) Nel caso in esame, la Corte d’appello era stata investita specificamente della censura riguardante il tipo di costruzione realizzata dai convenuti (a dire degli attori nuova ) e dell’individuazione della normativa locale sulle distanze all’uopo applicabile nella zona. Pertanto , il mero recepimento delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non esauriva il dovere del giudice di merito di verificare la natura del manufatto, dovendosi dare risposta ai rilievi specifici. E allo stesso modo non esentava il giudice dall’individuare la normativa applicabile, in rapporto alla pretesa violazione delle norme del PRG in materia di distanze e di norme antisismiche nonché del DM n. 1444/1968sulla scorta dei rilievi formulati. Infatti, le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte(tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020 Rv. 657089; Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010 Rv. 613402; Sez. 2, Sentenza n. 2563 del 02/02/2009 Rv. 606602). 4) La quarta lagnanza si appunta sull’omesso esame di punti decisivi della controversia, per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno, come conseguenza dell’erronea interpretazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., in violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La Corte distrettuale non avrebbe spiegato come mai un aggravamento di danni su una struttura sia pure precaria sarebbe dovuto restare privo di risarcimento. Il quarto motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente. 5) In definitiva vanno rigettati il primo ed il secondo motivo, accolto il terzo e dichiarato assorbito il quarto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché svolga l’indagine in ordine alla natura del manufatto realizzat o dagli odierni ricorrenti e alla normativa applicabile e proceda, all’esito, a regolare le spese anche del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d