CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/2025 della Corte d'appello di Lecce;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLaura Condemi, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, inparziale riforma della sentenza di condanna emessa all’esito di giudizioabbreviato, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimireati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, con riferimento astupefacente di tipo hashish (capi g, j, l, m, n, u, v, w, x, y, aa), commessi inconcorso con altri soggetti, assolvendolo solo dalla fattispecie avente a oggettococaina (contestata anch’essa al capo l).2. È stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato fondato su tre motivi,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con la prima censura si deduce laviolazione di legge quanto alla ritenuta condotta concorrente ascritta all’imputatoe, comunque, all’esclusione dell’opera di minima importanza ex art. 114 cod.pen. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione inordine alla confermata responsabilità del prevenuto per i reati di cui ai capi m) en), per i quali vi è stata condanna già in primo grado ma all’esito di un rigettodella richiesta cautelare da parte del G.i.p. Con il terzo motivo si deduce laviolazione di legge per la mancata derubricazione di tutte le accertate fattispecienell’ipotesi di «lieve entità» e si ribadisce la violazione dell’art. 114 cod. pen.3. La sola Procura generale ha discusso, concludendo come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il secondo motivo è suscettibile di trattazione logicamente preliminare inquanto si prospetta sostanzialmente l’assenza di prova del fatto-reato laddove laprima censura sindaca la ritenuta condotta partecipativa del prevenuto.Si deduce che giudici di merito avrebbero argomentato la partecipazionedell’imputato ai reati ascritti ai capi m) e n) oltre che dalle immagini del sistemadi videosorveglianza anche dagli esiti di attività d’intercettazione dalle quali,però, in tesi difensiva, non emergerebbero elementi tali da fondare la certezzache si trattasse di conversazioni aventi a oggetto stupefacenti. Ciò anche inragione della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbeutilizzato quale riscontro un sequestro successivo di ben cinque mesi, inparticolare quello su cui si fonderebbe il capo aa) contestato al solo attualericorrente.2.1. Come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (sintetizzati a pag. 1 ess. della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate comerivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamentesu doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedottein appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con motivazioneesente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica(pag. 5 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche masoltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4,n. 26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 – 01, non mass. sul punto, tra le piùrecenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; si veda altresìSez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01, che conclude nel senso dellamanifesta infondatezza del motivo se meramente reiterato).2.2. A quanto innanzi si aggiunge l’inammissibilità delle doglianze, perchénon consentite ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si fondano su unadiversa valutazione degli esiti delle intercettazioni rispetto a quella di cui alla c.d.«doppia conforme di condanna», oltre che l’aspecificità estrinseca delle censurein considerazione per il mancato confronto con la ragione fondante la decisione,con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale èprevisto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’attod’impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584– 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 –01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche conriferimento al ricorso per cassazione). Il riferimento al sequestro a carico delprevenuto il 22 maggio 2023, quindi cinque mesi dopo i fatti di cui ai capi m) en), in sede di esecuzione nei confronti dell’imputato della misura cautelareemessa nell’ambito del presente procedimento è stato difatti funzionale, oltreche all’accertamento della responsabilità per il detto capo, alla ulteriore confermadella decriptazione del linguaggio caratterizzante con conversazioni ecomunicazioni captate. Trattasi in particolare di sequestro avente a oggetto circa49 g di hashish, per un totale di circa 39 g netti di stupefacente (pari a 669dosi), suddivisi in 41 involucri, oltre che di strumentazione per ilconfezionamento delle dosi (tra cui due bilancini di precisione e rotoli di nastroadesivo); il tutto peraltro rinvenuto nell’abitazione dello stesso imputato, ovenon conviveva con i coindagati.3. Con il primo motivo si deduce che i giudici di merito avrebbero ritenutosussistente il concorso dell’imputato nel reato argomentando dalla messa adisposizione della propria abitazione quale luogo di deposito dello stupefacente infavore dei coindagati ma in assenza di prova di un contributo causale della suacondotta alle plurime fattispecie ascrittegli, ancorché in termini di meraagevolazione ovvero di concorso morale, e comunque in mancanza di prova dellaconsapevolezza dell’altrui attività illecita. A ciò si sarebbe aggiunta, comesostenuto anche con il terzo motivo, la totale assenza di rilievi da parte dellaCorte territoriale in merito alla minima importanza dell’opera dell’imputatonell’esecuzione dei reati, pur dedotta con i motivi d’appello in ragione della quasitrascurabile e del tutto marginale efficienza causale della sua condotta, in terminitanto materiali quanto psicologici.Con la censura in esame, comunque meramente reiterativa, il ricorrente nonconfronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata.In ipotesi di «doppia conforme» (tranne che per una parte del capo l per cuivi è stata assoluzione), è stata accertata la responsabilità concorsuale delprevenuto all’esito della valutazione di plurimi elementi di prove. Il riferimento è,in particolare, agli esiti delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni tracorrei, compreso l’attuale ricorrente, con riferimenti anche espliciti allostupefacente, al relativo prezzo oltre che al luogo di stoccaggio (l’abitazione delprevenuto). Trattasi di espressioni interpretate dai giudici di merito all’esito diuna loro valutazione in uno con le riprese del sistema di videosorveglianza e conl’evidenziato sequestro operato il 22 maggio 2023 a carico dell’imputato. Inconsiderazione dei motivi d’appello, la Corte territoriale ha altresì escluso lamera connivenza del prevenuto accertando una condotta di agevolazione nonsolo morale ma anche materiale. È stata accertata la continuativa coscientemessa a disposizione dei correi della propria abitazione da parte del prevenuto,nella quale non conviveva con i coindagati, quale luogo di deposito dellostupefacente oltre che la sua condotta di concreta partecipazione alle attività ivieseguite di pesatura, preparazione e confezionamento delle dosi di stupefacente.In due casi, oggetto delle contestazioni di cui ai capi m) e n), è stato accertato lostesso acquisto dello stupefacente da parte dell’imputato, poi custodito nellapropria abitazione.Il ricorrente non confronta il suo dire anche con l’ampio apparatomotivazionale sotteso all’esclusione della minima importanza di cui all’art. 114cod. pen., facente perno sull’«attività di importante rilievo nell’ambito dellecondotte illecite di acquisto e detenzione finalizzata alla cessione della sostanzastupefacente di cui ai capi d’imputazione». Il riferimento è, in particolare alladisponibilità offerta per la custodia dello stupefacente nella propria abitazione eall’effettiva attività di custodia della sostanza nonché all’ausilio nella pesatura enel confezionamento delle dosi oltre che, in due occasioni, all’apprensionemateriale dello stupefacente. Con motivazione non censurabile in sede dilegittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, si esclude quindinon solo un ruolo del tutto marginale dell’imputato nell’economia generale diogni singola fattispecie, circostanza che già basterebbe per ritenere nonconfigurabile la minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen., ma anche unamera minore efficacia causale dell’attività prestata dall’imputato che, se provata,non avrebbe comunque integrato l’attenuante in oggetto. La Corte territorialemostra così la corretta applicazione del principio di diritto governante la materia,con cui il ricorrente sostanzialmente non si confronta. In tema di concorso dipersone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazionedi cui all’art. 114 cod. pen., non è difatti sufficiente una minore efficacia causaledell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri,comunque nella specie esclusa, in quanto è necessario che il contributo,diversamente da quanto accertato nella specie, si sia concretizzatonell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale cosìlieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale delcrimine commesso (ex plurimis, Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771 –01).4. Estrinsecamente aspecifico è infine il terzo motivo che si appunta sullamancata derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup.In tesi difensiva, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente rigettato ilrelativo motivo d’appello argomentando non all’esito di una valutazionecomplessiva del fatto bensì dal solo «contributo non occasionale della condotta»e dalla «reiterazione temporale», ben potendo invece essere integrata lafattispecie di «lieve entità» anche da condotte non uniche o isolate.La censura non si confronta con l’apparato motivazionale della sentenza chesi diffonde sul punto (da pag. 15 a pag. 18) valutando unitariamente tutte lecircostanze caratterizzanti la fattispecie. Il riferimento specifico è alla quantitàtrattata, anche in relazione alle singole fattispecie, all’elevato principio attivo,ricavato dalla sostanza effettivamente sequestrata oltre che dal numero di dosi edi confezioni ottenute, dal loro prezzo e dal denaro necessario per i vari acquisti.Sono state altresì valutate le modalità delle condotte con riferimento a ognifattispecie oltre che in relazione alla loro frequenza e all’organizzazionedell’attività. Sotto tale ultimo profilo sono state valorizzate la capacità diacquistare, detenere e smerciare in modo sistematico consistenti quantitativi disostanza stupefacente nel territorio di riferimento oltre che la reiterazione dellecondotte in termini sistematici, necessitanti di spostamenti in luoghi diversi daquelli di residenza dei correi, spingendosi fino a Taranto e Bari. Si è aggiuntaaltresì la considerazione del ruolo dell’imputato, anche perché assunto edeseguito a stretto contatto con l’esponente di maggior rilievo tra i correi.Nei termini di cui innanzi, peraltro, i giudici di merito hanno mostratocorretta applicazione dei principi di diritto governanti la materia quanto allavalutazione unitaria anche della reiterazione delle condotte e dell’organizzazionedell’attività illecita, cui il ricorrente sostanzialmente non si confronta. Lareiterazione nel tempo di una pluralità di condotte in materia di stupefacenti, purnon precludendo automaticamente al Giudice di ravvisare il fatto di «lieveentità», entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, inproposito, dall’art. 73, comma 5, T.U. stup. Sicché, è legittimo il mancatoriconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantitàmodica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una piùampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non episodico, néoccasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensivitàdella condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per voltaceduta ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogniaspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (ex plurimis: Sez. 2, n. 5869 del28/11/2023, dep. 2024, Rv. 285997 – 01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep.2017, Rv. 269149 – 01; si veda altresì la recente Sez. 3, n. 14220 del25/02/2025, Rv. 287869 – 01, la quale, ancorché in merito alla più recenteformulazione dell’art. 73, comma 5, T.U. stup. non applicabile alla fattispecieratione temporis, chiarisce che la non occasionalità della condotta costituisce, aun tempo, elemento specializzante integrante l’aggravante di cui al secondoperiodo del citato comma 5, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre2023, n. 123, conv., con modif., dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattoreche concorre, unitamente ad altri, a escludere la lieve entità del fatto).5. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 27 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente