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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 24621/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nel coso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa ha concordato la pena, ex art. 599-bis cod. proc.pen., rinunciando alla richiesta di condizionare l'accordo alla irrogazione di una pena sostitutiva.

La proposta di concordato, dunque, è del tutto coerente alla sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nel coso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa ha concordato la pena, ex art. 599-bis cod. proc.pen., rinunciando alla richiesta di condizionare l'accordo alla irrogazione di una pena sostitutiva. La proposta di concordato, dunque, è del tutto coerente alla sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 24621/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris