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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08657/2026

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ontroComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;controricorrenteavverso la sentenza n. 1186/2023, pubblicata in data 25/10/2023 dellaCorte d’appello di Catanzaro, notificata il 18/11/2023;udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOVolpe Gianfranco chiedeva ed otteneva dal Presidente del [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo n. 837/1983 a carico del Comune diNumero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026IVA, contributi ex l. n. 6 del 1981 e interessi di mora, a titolo dicompensi per l’attività professionale di progettazione di varie operepubbliche svolta in favore dell’Ente.Proposta dinanzi al Tribunale di Cosenza opposizione avverso ilsuddetto provvedimento da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], aseguito della concessione in corso di causa da parte del Giudice dellaprovvisoria esecuzione del decreto opposto, l’Ente locale provvedeva alpagamento della complessiva somma di £ 54.129.970, come damandati di pagamento nn. 134, 556, 739 e 868 emessi nell’anno 1987.In esito al giudizio, il Tribunale di Cosenza pronunciava sentenza n.2232/2000, successivamente passata in giudicato, con la qualerevocava il decreto ingiuntivo opposto, in assenza di un validocontratto.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], quindi, chiedeva ed otteneva dalTribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n. 249/2013 per il pagamentoda parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 27.992,98, oltreinteressi e spese di procedura, prospettata come dovuta a titolorestitutorio di quanto corrisposto al professionista a seguito dellaconcessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 837/1983,emesso dal Presidente del Tribunale di Cosenza e poi revocato delmedesimo Tribunale con la sentenza irrevocabile n. 2232/2000.Avverso detto ultimo decreto ingiuntivo proponeva opposizioneVolpe Gianfranco, contestando la fondatezza della pretesa restitutoriaazionata in via monitoria, anche in relazione al quantum oggetto diingiunzione.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivoopposto e, in via subordinata, l’accoglimento della domandariconvenzionale di indebito arricchimento nei confronti del Comune inragione dell’espletamento dell’attività sottesa al pagamento in2 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026questione e, in linea ancora più subordinata, che l’azione di restituzionefosse dichiarata prescritta.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, chiedeva ilrigetto dell’opposizione.Istruita la causa a mezzo di documenti, con sentenza n. 202/2017,il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione e la domandariconvenzionale e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivoopposto, compensando tra le parti le spese processuali.Avverso detta pronuncia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi di ricorso.Con il primo motivo di gravame l’appellante si doleva dellestatuizioni di integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivoproposta in prime cure, deducendo che, insieme al creditoprofessionale non dovuto, era stata richiesta la restituzione delle speselegali sostenute nella procedura esecutiva intentata nei suoi confrontisulla base della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, cometali, da ritenersi del tutto estranee alla causale di ripetizione sottesaalla emissione del provvedimento ingiuntivo opposto.Con il secondo motivo di appello, il Volpe censurava la decisione diprimo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domandariconvenzionale di indebito arricchimento, sull’erroneo ed ingiustificatorilievo che l’importo richiesto a titolo di indennizzo fosse statoinfondatamente quantificato in ragione della intera somma oggettodella pretesa restitutoria avanzata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA],che, in quanto non afferente in via esclusiva a quanto in originerichiesto dall’odierno appellante a titolo di compensi professionali, nonpoteva ritenersi neppure relativa ad attività che avessero arrecato unarricchimento all’ente, e che comunque l’indennizzo non si sarebbeneanche potuto commisurare al corrispettivo determinato sulla base3 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026della tariffa professionale.

La parte deduceva che era comprovata inprofessionali in questione, neppure contestate nel quantum dalComune, in relazione alle quali aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, poirevocato, oltre alla perfetta funzionalità delle opere progettate, ormaifacenti parte del patrimonio comunale, sicché da tali elementi sisarebbe dovuto più correttamente fare discendere il riconoscimento infavore di quest’ultimo del diritto ad essere indennizzato per lacorrispondente diminuzione patrimoniale nella specie subita, daliquidarsi eventualmente in via equitativa, avendo riguardo come indicedi riferimento pur sempre alle tariffe professionali di determinazionedel compenso dovuto, quale valido parametro di valutazione utilizzabileanche ai fini della individuazione del risparmio di spesa conseguito dallapubblica amministrazione committente rispetto all’onere economicoche la stessa avrebbe dovuto sopportare nel caso di incaricoprofessionale contrattualmente valido.Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per resistereal gravame, eccependone in via preliminare la inammissibilità in rito econtestandone nel merito la fondatezza.Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appellorespingeva l’impugnazione.Per quanto in questa sede d’interesse, con riferimento al secondomotivo di appello, la Corte territoriale ha statuito come segue:«Parimenti da disattendere sono, inoltre, le ulteriori doglianze addotteda parte appellante avverso le statuizioni adottate dal giudice di primogrado di rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata in quellasede dall’allora opponente a decreto ingiuntivo e attuale appellante evolta ad ottenere il riconoscimento dell’avvenuto incasso delle sommeoggetto della pretesa restitutoria monitoriamente azionata nei suoi4 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026confronti come dovute a titolo di indebito arricchimento per l’attivitàprofessionale svolta in favore del Comune opposto.

In proposito,infatti, posto il preliminare e decisivo rilievo che in generale colui ilquale abbia proposto vittoriosamente l’azione di indebito arricchimentoha diritto, a titolo di indennizzo, ad una somma determinata nella minormisura tra l’entità della diminuzione patrimoniale subita (c.d.detrimentum) e quella dell’arricchimento conseguito dal soggetto neicui confronti l’azione è stata proposta, la decisione gravata è daritenersi sul punto del tutto immune da censura, dovendo condividersiin quanto pienamente aderente agli elementi acquisiti in attil’affermazione del primo giudice in merito al segnalato difetto di provain esito al giudizio da parte dell’attore, che ne se ne sarebbe dovutoreputare invece specificamente onerato, in ordine sia all’an che alquantum della pretesa diminuzione patrimoniale patita in conseguenzadelle prestazioni professionali nella specie eseguite in favore dell’Entecomunale in assenza di valido contratto, su cui potere commisurarel’indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., con esclusione di tutto quanto ilmedesimo avrebbe percepito a titolo di profitto (c.d. lucro cessante)qualora il rapporto professionale fosse stato valido ed efficace, népotendosi altrimenti nella specie assumere tout cour in tema quale utileparametro di riferimento la tariffa professionale relativa al compensoche il professionista avrebbe ottenuto se avesse svolto la sua opera afavore di un privato, così come neppure l’importo che la pubblicaamministrazione avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevutaavesse formato oggetto di un contratto valido, trattandosi in tal casodi individuare non già il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione diprestazioni professionali, bensì un importo che deve essere liquidato,alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificatoun vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita5 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026patrimoniale della controparte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 12-7-2000 n.9243; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 29-5-2019 n. 1460; Cass.Civ., Sez. 3, ordinanza 9-4-2019 n. 9809; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza4-4-2019 n. 9317).»Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa un solo motivo di doglianza, il soccombente.Il Comune si è difeso con controricorso.Con decreto del 23/04/2024, il procedimento è stato trasmessodalla Terza alla Prima Sezione Civile di questa Corte per ragioni dicompetenza tabellare.hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art.2041 c.c., nonché la falsa ed errata applicazione degli artt. 115 c.p.c.,2697 c.c. e 1226 c.c., per non avere la Corte d’appello accolto ladomanda di indebito arricchimento, nonostante l’Ente avessericonosciuto lo svolgimento dell’incarico (e quindi la progettazione e ladirezione dei lavori che avevano riguardato l’impianto di depurazionedel paese e di collegamento delle reti fognarie, la realizzazione dellascuola materna e del rifugio forestale), violando il principio stabilito inmateria da questa Corte con le sentenze n. 33525/2021 e n.14670/2019 e comunque per avere erroneamente interpretato ilprincipio di diritto applicato.Ad opinione del ricorrente, la decisione censurata ha inteso limitarein maniera stringente la c.d. nozione di detrimentum, ricomprendendoin tale concetto solo la diminuzione patrimoniale, in termini di costi edesborsi sopportati, patita dall’esecutore in conseguenza delle6 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026prestazioni professionali eseguite nei confronti dell’ente, mentreinvece, trattandosi di prestazione intellettuale, e non di operamateriale, il detrimentum non può essere inteso come provadell’esistenza di esborsi effettivi documentabili da parte dell’esecutore,ma si identifica con il ristoro del “sacrificio di tempo, nonché di energiementali e fisiche del professionista”.In tale ipotesi, secondo il ricorrente, la prova del depauperamentoincombente sul prestatore d’opera intellettuale deve assimilarsi allaprova dell’esistenza della prestazione, perché in questo modo ilprofessionista dimostra di aver speso energie mentali e tempo per ilcompimento di tale attività.La parte ha, quindi, dedotto che, nella specie, doveva ritenersiraggiunta la prova del detrimentum da essa patito, essendoincontestati l’esistenza dell’opera, l’affidamento dell’incarico, sia purecon accordo invalido, e l’utilità conseguita, poiché il Comune avevaeccepito soltanto la prescrizione del credito (cfr. pag. 4 comparsa dicostituzione in primo grado del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tribunale di Cosenza RG. 2134/2013), ammettendo lalegittimità e la congruità dei compensi richiesti con la parcellacomunicata dal professionista all’ente nel 1983 (cfr. pag. 5 comparsadi costituzione in primo grado del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tribunale di Cosenza RG. 2134/2013).Con specifico riferimento alla prova del quantum del detrimentum,il ricorrente ha evidenziato di aver chiesto in giudizio l’utilizzo delletabelle professionali, quale parametro di valutazione, oltre che comelimite massimo di quella liquidazione, dal momento che consentono diconsiderare, ai fini di una quantificazione in via equitativa (attesa lanatura della prestazione, non diversamente calcolabile), la diminuzionepatrimoniale subita escludendo gli elementi di profitto.7 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026Secondo il medesimo ricorrente, dunque, la Corte d’appelloavrebbe potuto fare riferimento a tali tabelle ed anche a criteriequitativi, essendo oramai pacifico che l’indennizzo può formareoggetto di una valutazione di carattere equitativo anche ufficiosa.2.

Il controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilitàdel ricorso, per avere la controparte riproposto le stesse censure dimerito già esaurite nei precedenti gradi di giudizio, così operando unainammissibile richiesta di riesame dell’accertamento dei fatti.3.

L’eccezione è, tuttavia, infondata, poiché la doglianza formulatanon si sostanzia nella richiesta di una diversa valutazione dei fattirispetto a quella operata dal giudice di merito, ma nella prospettataviolazione delle norme disciplinano l’oggetto e l’onere della prova nellecause in cui sia proposta l’azione di ingiustificato arricchimento neiconfronti della P.A., da parte di colui che abbia eseguito in favore diquest’ultima prestazioni professionali in forza di contratto invalido pervizio di forma scritta.4.

Il ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.4.1.

Questa Corte ha già esaminato in modo approfondito laquestione posta con l’unico motivo di doglianza, fornendo unasoluzione interpretativa condivisa dal Collegio e meritevole di essereconfermata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019).4.2.

Com’è noto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., i requisiti per laproposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vannoravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto; b)nell'ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto dicausalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lospostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nellasussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avereingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa,8 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza aborigine di taluno dei suoi requisiti.4.3.

Le Sezioni Unite di questa Corte – proprio con riguardo al casoin cui sia esperita l’azione di ingiustificato arricchimento nei confrontidella P.A. in conseguenza dell’esecuzione di un contratto invalido –hanno chiarito che l’autore della prestazione non ha diritto ad uncorrispettivo, né tanto meno a una prestazione equivalente a quellache gli sarebbe spettata se il contratto stipulato fosse stato valido edefficace (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).L’attività negoziale della P.A. è, infatti, soggetta a specifichecondizioni e limitazioni previste direttamente dal legislatore, costituitedalle regole c.d. dell'evidenza pubblica.

Si tratta di regole volte asollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezzada parte di coloro che operano nella P.A., ricollegabili al principio delbuon andamento, in un quadro di certezza e di trasparenza, chetrovano fondamento nello stesso art. 97 Cost.

Sarebbe, pertanto,illogico utilizzare il rimedio dell'art. 2041 c.c. per rendere inoperanti talinorme e ricollocare l'autore della prestazione nella medesimasituazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso con successoproprio quel contratto che la legge considera invalido (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 23385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Ovviamente, tale principio deve comunque tenere conto dellaregola di carattere generale, secondo la quale non sono ammessiarricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili,neppure a favore della P.A.È per questo che le Sezioni Unite hanno affermato che l'indennitàprevista dall'art. 2041 c.c. deve essere liquidata nei limiti delladiminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resain virtù del contratto invalido, ma pur sempre con l’esclusione dei9 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026benefici e delle aspettative connessi con la controprestazione pattuita(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Sulla scorta di tale principio, le Sezioni Unite hanno, quindi,affermato che, quando l’azione di ingiustificato arricchimento vieneesperita dall’appaltatore che abbia dato esecuzione ad un contratto diappalto d’opera pubblica invalido (nella specie perché annullato dalgiudice amministrativo), ai fini della determinazione dell’indennizzonon può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare alrichiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione delcontratto stesso, che non può costituire neppure un mero parametrodi riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge aprecisi limiti e condizioni e in presenza di un valido contratto (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 23385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).In numerose pronunce, riferite sempre all’esperimento dell’azionedi ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. in conseguenzadell’esecuzione di contratti nulli, questa Corte ha confermato il principiosopra enunciato, affermando che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.deve essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale(detrimentum) subita da colui che ha eseguito la prestazione, conesclusione di quanto lo stesso avrebbe guadagnato (lucro cessante) seil rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (v. tra le tante Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 20308 del 20/07/2025; Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 21138 del 29/07/2024; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 7178 del18/03/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023; Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 20102 del 22/06/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 25861 del 14/10/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019; Cass., Sez. 3,Sentenza n. 9317 del 04/04/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20884del 22/08/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017;10 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14526 del 15/07/2016; Cass., Sez. 3,Sentenza n. 19886 del 06/10/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23780del 07/11/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20648 del 07/10/2011).4.4.

Tale principio è stato enunciato anche con riguardo afattispecie analoghe a quella in esame, ove l’azione di ingiustificatoarricchimento è stata esperita dal professionista che ha svolto lapropria attività professionale a favore della P.A., ma in virtù di uncontratto invalido, perché privo della forma scritta.In questi casi, si è affermato che l’indennizzo non può esseredeterminato in base alla tariffa professionale, alla stregua delcompenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avessesvolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario chela P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesseformato oggetto d'un contratto valido (tra le tante, v.

Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023 e Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).In numerose pronunce, però, si è anche precisato che la tariffaprofessionale può assumere ugualmente rilievo, quale parametro diriferimento per valutare l’arricchimento della P.A., e cioè perquantificare il risparmio da quest’ultima conseguito, rispetto alla spesache avrebbe dovuto sostenere per ottenere la prestazione in forza diun contratto valido ed efficace (così Cass. Sez. 6-1, n. 351 del10/01/2017; Cass., Sez. 2, n. 7566 del 18/03/2019; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022; v. già Cass., Sez.1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011 e Cass., Sez. 1, Sentenza n.16820 del 05/07/2013).11 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026Inoltre, questa stessa Corte ha evidenziato che, sebbene, incoerenza con la sentenza delle Sezioni Unite appena menzionata, ladiminuzione patrimoniale dell'autore della prestazione d'opera nonpossa corrispondere alla misura del compenso, determinato secondotariffa professionale, tuttavia, ai fini della valutazione deldepauperamento, così come definito dalle stesse Sezioni Unite, si devetenere conto, non solo dei costi e degli esborsi sopportati, ma anchedel sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche che il professionistaha sostenuto, ovviamente al netto di ogni percentuale di guadagno(Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.24319 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 11243 del 28/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del03/08/2023; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024).Oltre alle spese vive, in sintesi, contribuisce a determinare ildepauperamento del professionista la stessa esecuzione dellaprestazione professionale.È, però, evidente che, per la difficoltà di determinazione del precisoammontare del valore economico di tale sacrificio di tempo e dienergie, ben può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226c.c. anche ufficiosa (v. ancora Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 25861 del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243 del 28/04/2023; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 7178del 18/03/2024).12 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026In alcune pronunce, questa Corte ha affermato l’assolutaimpossibilità di utilizzare la tariffa professionale per determinare ilmenzionato valore economico, non utilizzabile neppure comeparametro di riferimento, dovendo essere il giudizio sull’indennizzo deltutto distinto da quello relativo al compenso pattuito o spettante inbase ad un contratto valido ed efficace (Cass., Sez. 3, Sentenza n.9317 del 04/04/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del03/11/2020).L’orientamento che nel tempo è divenuto maggioritario, invece,condiviso anche da questo Collegio, ha ritenuto la possibilità che laperdita patrimoniale, come sopra determinata in conseguenza dellamera esecuzione della prestazione, sia valutata tenendo conto dellatariffa professionale.

Ovviamente, non si tratta di operare unaliquidazione del compenso spettante al professionista, ma solo diutilizzare un parametro per attribuire un valore economico a queldispendio di tempo ed energia che ha impegnato il professionista neldare esecuzione al contratto nullo (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.12702 del 14/05/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14329 del24/05/2019; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.,Sez. 6-1, Ordinanza n. 2823 del 31/01/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 11243 del 28/04/2023; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del03/08/2023).4.5.

In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che l’indennizzo daingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi diprestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in basead un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può esserequantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffaprofessionale, con esclusione delle voci che determinerebbero ilconseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le13 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza concui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a frontedi un compenso pattuito in misura superiore (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 14329 del 24/05/2019).Nella stessa linea, questa stessa Corte – nel ribadire che, in temadi azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguentealla prestazione resa da un professionista in assenza di un validocontratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavoriper le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale),l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti delladiminuzione patrimoniale dal medesimo subita nell'erogazione dellaprestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito atitolo di profitto se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace– ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazionedell'indennizzo dovuto, aveva assunto la parcella del professionista,redatta sulla base delle tariffe professionali e reputata congrua dalC.T.U., quale parametro comparativo dal quale desumere soltanto glielementi di costo delle attività effettivamente svolte, decurtando poi lasomma del 15% per escludere il riconoscimento del lucro cessante(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019).Numerose altre pronunce hanno seguito tale impostazione cuioccorre dare continuità (v. tra le ultime da ultimo Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243del 28/04/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2823 del 31/01/2022;Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).4.6.

Nella specie, la sentenza impugnata non si è adeguata aiprincipi da ultimo enunciati.La Corte territoriale, partendo dall'esatta premessa di non poterdeterminare l'indennizzo sulla base delle tariffe professionali, ossia con14 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026riferimento al compenso che sarebbe spettato al professionista se ilcontratto fosse stato effettivamente e correttamente stipulato, non hatenuto conto del fatto che la diminuzione patrimoniale dell'autore diuna prestazione d'opera, sia pur non corrispondendo alla misura delcompenso parametrato secondo tariffa professionale, deve pur sempreesprimere in termini economici il valore del sacrificio di tempo e dienergie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentualedi guadagno.

Operazione questa che per la difficoltà di precisadeterminazione ben può essere oggetto di valutazione equitativa exart. 1226 c.c., anche sulla scorta della tariffa professionale, ma solocome parametro di riferimento, per attribuire un valore economico alsacrificio di tempo e di energia del professionista che ha eseguito laprestazione.5.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvioalla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, chiamata astatuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.6. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:«In tema di azione di ingiustificato arricchimento, ildepauperamento del professionista che abbia effettuato la prestazionein favore dell’Amministrazione, in esecuzione di un contratto nullo perdifetto di forma scritta, comprende il sacrificio di tempo e di energiementali e fisiche spese dal professionista, del cui valore si deve tenerconto, al netto di ogni percentuale di guadagno, ai fini delladeterminazione dell’indennizzo, con una valutazione che, per ladifficoltà di determinazione del preciso ammontare, può essere oggettodi liquidazione ufficiosa ex art. 1226 c.c., anche sulla scorta della tariffaprofessionale, ma solo come parametro di riferimento, per attribuireun valore economico al menzionato sacrificio di tempo e di energia delprofessionista che ha eseguito la prestazione».15 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per lastatuizione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;controricorrenteavverso la sentenza n. 1186/2023, pubblicata in data 25/10/2023 dellaCorte d’appello di Catanzaro, notificata il 18/11/2023;udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOVolpe Gianfranco chiedeva ed otteneva dal Presidente del [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo n. 837/1983 a carico del Comune diNumero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026IVA, contributi ex l. n. 6 del 1981 e interessi di mora, a titolo dicompensi per l’attività professionale di progettazione di varie operepubbliche svolta in favore dell’Ente.Proposta dinanzi al Tribunale di Cosenza opposizione avverso ilsuddetto provvedimento da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], aseguito della concessione in corso di causa da parte del Giudice dellaprovvisoria esecuzione del decreto opposto, l’Ente locale provvedeva alpagamento della complessiva somma di £ 54.129.970, come damandati di pagamento nn. 134, 556, 739 e 868 emessi nell’anno 1987.In esito al giudizio, il Tribunale di Cosenza pronunciava sentenza n.2232/2000, successivamente passata in giudicato, con la qualerevocava il decreto ingiuntivo opposto, in assenza di un validocontratto.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], quindi, chiedeva ed otteneva dalTribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n. 249/2013 per il pagamentoda parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 27.992,98, oltreinteressi e spese di procedura, prospettata come dovuta a titolorestitutorio di quanto corrisposto al professionista a seguito dellaconcessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 837/1983,emesso dal Presidente del Tribunale di Cosenza e poi revocato delmedesimo Tribunale con la sentenza irrevocabile n. 2232/2000.Avverso detto ultimo decreto ingiuntivo proponeva opposizioneVolpe Gianfranco, contestando la fondatezza della pretesa restitutoriaazionata in via monitoria, anche in relazione al quantum oggetto diingiunzione. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivoopposto e, in via subordinata, l’accoglimento della domandariconvenzionale di indebito arricchimento nei confronti del Comune inragione dell’espletamento dell’attività sottesa al pagamento in2 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026questione e, in linea ancora più subordinata, che l’azione di restituzionefosse dichiarata prescritta.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, chiedeva ilrigetto dell’opposizione.Istruita la causa a mezzo di documenti, con sentenza n. 202/2017,il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione e la domandariconvenzionale e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivoopposto, compensando tra le parti le spese processuali.Avverso detta pronuncia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi di ricorso.Con il primo motivo di gravame l’appellante si doleva dellestatuizioni di integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivoproposta in prime cure, deducendo che, insieme al creditoprofessionale non dovuto, era stata richiesta la restituzione delle speselegali sostenute nella procedura esecutiva intentata nei suoi confrontisulla base della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, cometali, da ritenersi del tutto estranee alla causale di ripetizione sottesaalla emissione del provvedimento ingiuntivo opposto.Con il secondo motivo di appello, il Volpe censurava la decisione diprimo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domandariconvenzionale di indebito arricchimento, sull’erroneo ed ingiustificatorilievo che l’importo richiesto a titolo di indennizzo fosse statoinfondatamente quantificato in ragione della intera somma oggettodella pretesa restitutoria avanzata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA],che, in quanto non afferente in via esclusiva a quanto in originerichiesto dall’odierno appellante a titolo di compensi professionali, nonpoteva ritenersi neppure relativa ad attività che avessero arrecato unarricchimento all’ente, e che comunque l’indennizzo non si sarebbeneanche potuto commisurare al corrispettivo determinato sulla base3 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026della tariffa professionale. La parte deduceva che era comprovata inprofessionali in questione, neppure contestate nel quantum dalComune, in relazione alle quali aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, poirevocato, oltre alla perfetta funzionalità delle opere progettate, ormaifacenti parte del patrimonio comunale, sicché da tali elementi sisarebbe dovuto più correttamente fare discendere il riconoscimento infavore di quest’ultimo del diritto ad essere indennizzato per lacorrispondente diminuzione patrimoniale nella specie subita, daliquidarsi eventualmente in via equitativa, avendo riguardo come indicedi riferimento pur sempre alle tariffe professionali di determinazionedel compenso dovuto, quale valido parametro di valutazione utilizzabileanche ai fini della individuazione del risparmio di spesa conseguito dallapubblica amministrazione committente rispetto all’onere economicoche la stessa avrebbe dovuto sopportare nel caso di incaricoprofessionale contrattualmente valido.Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per resistereal gravame, eccependone in via preliminare la inammissibilità in rito econtestandone nel merito la fondatezza.Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appellorespingeva l’impugnazione.Per quanto in questa sede d’interesse, con riferimento al secondomotivo di appello, la Corte territoriale ha statuito come segue:«Parimenti da disattendere sono, inoltre, le ulteriori doglianze addotteda parte appellante avverso le statuizioni adottate dal giudice di primogrado di rigetto della domanda riconvenzionale dispiegata in quellasede dall’allora opponente a decreto ingiuntivo e attuale appellante evolta ad ottenere il riconoscimento dell’avvenuto incasso delle sommeoggetto della pretesa restitutoria monitoriamente azionata nei suoi4 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026confronti come dovute a titolo di indebito arricchimento per l’attivitàprofessionale svolta in favore del Comune opposto. In proposito,infatti, posto il preliminare e decisivo rilievo che in generale colui ilquale abbia proposto vittoriosamente l’azione di indebito arricchimentoha diritto, a titolo di indennizzo, ad una somma determinata nella minormisura tra l’entità della diminuzione patrimoniale subita (c.d.detrimentum) e quella dell’arricchimento conseguito dal soggetto neicui confronti l’azione è stata proposta, la decisione gravata è daritenersi sul punto del tutto immune da censura, dovendo condividersiin quanto pienamente aderente agli elementi acquisiti in attil’affermazione del primo giudice in merito al segnalato difetto di provain esito al giudizio da parte dell’attore, che ne se ne sarebbe dovutoreputare invece specificamente onerato, in ordine sia all’an che alquantum della pretesa diminuzione patrimoniale patita in conseguenzadelle prestazioni professionali nella specie eseguite in favore dell’Entecomunale in assenza di valido contratto, su cui potere commisurarel’indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., con esclusione di tutto quanto ilmedesimo avrebbe percepito a titolo di profitto (c.d. lucro cessante)qualora il rapporto professionale fosse stato valido ed efficace, népotendosi altrimenti nella specie assumere tout cour in tema quale utileparametro di riferimento la tariffa professionale relativa al compensoche il professionista avrebbe ottenuto se avesse svolto la sua opera afavore di un privato, così come neppure l’importo che la pubblicaamministrazione avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevutaavesse formato oggetto di un contratto valido, trattandosi in tal casodi individuare non già il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione diprestazioni professionali, bensì un importo che deve essere liquidato,alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificatoun vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita5 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026patrimoniale della controparte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 12-7-2000 n.9243; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 29-5-2019 n. 1460; Cass.Civ., Sez. 3, ordinanza 9-4-2019 n. 9809; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza4-4-2019 n. 9317).»Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa un solo motivo di doglianza, il soccombente.Il Comune si è difeso con controricorso.Con decreto del 23/04/2024, il procedimento è stato trasmessodalla Terza alla Prima Sezione Civile di questa Corte per ragioni dicompetenza tabellare.hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art.2041 c.c., nonché la falsa ed errata applicazione degli artt. 115 c.p.c.,2697 c.c. e 1226 c.c., per non avere la Corte d’appello accolto ladomanda di indebito arricchimento, nonostante l’Ente avessericonosciuto lo svolgimento dell’incarico (e quindi la progettazione e ladirezione dei lavori che avevano riguardato l’impianto di depurazionedel paese e di collegamento delle reti fognarie, la realizzazione dellascuola materna e del rifugio forestale), violando il principio stabilito inmateria da questa Corte con le sentenze n. 33525/2021 e n.14670/2019 e comunque per avere erroneamente interpretato ilprincipio di diritto applicato.Ad opinione del ricorrente, la decisione censurata ha inteso limitarein maniera stringente la c.d. nozione di detrimentum, ricomprendendoin tale concetto solo la diminuzione patrimoniale, in termini di costi edesborsi sopportati, patita dall’esecutore in conseguenza delle6 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026prestazioni professionali eseguite nei confronti dell’ente, mentreinvece, trattandosi di prestazione intellettuale, e non di operamateriale, il detrimentum non può essere inteso come provadell’esistenza di esborsi effettivi documentabili da parte dell’esecutore,ma si identifica con il ristoro del “sacrificio di tempo, nonché di energiementali e fisiche del professionista”.In tale ipotesi, secondo il ricorrente, la prova del depauperamentoincombente sul prestatore d’opera intellettuale deve assimilarsi allaprova dell’esistenza della prestazione, perché in questo modo ilprofessionista dimostra di aver speso energie mentali e tempo per ilcompimento di tale attività.La parte ha, quindi, dedotto che, nella specie, doveva ritenersiraggiunta la prova del detrimentum da essa patito, essendoincontestati l’esistenza dell’opera, l’affidamento dell’incarico, sia purecon accordo invalido, e l’utilità conseguita, poiché il Comune avevaeccepito soltanto la prescrizione del credito (cfr. pag. 4 comparsa dicostituzione in primo grado del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tribunale di Cosenza RG. 2134/2013), ammettendo lalegittimità e la congruità dei compensi richiesti con la parcellacomunicata dal professionista all’ente nel 1983 (cfr. pag. 5 comparsadi costituzione in primo grado del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tribunale di Cosenza RG. 2134/2013).Con specifico riferimento alla prova del quantum del detrimentum,il ricorrente ha evidenziato di aver chiesto in giudizio l’utilizzo delletabelle professionali, quale parametro di valutazione, oltre che comelimite massimo di quella liquidazione, dal momento che consentono diconsiderare, ai fini di una quantificazione in via equitativa (attesa lanatura della prestazione, non diversamente calcolabile), la diminuzionepatrimoniale subita escludendo gli elementi di profitto.7 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026Secondo il medesimo ricorrente, dunque, la Corte d’appelloavrebbe potuto fare riferimento a tali tabelle ed anche a criteriequitativi, essendo oramai pacifico che l’indennizzo può formareoggetto di una valutazione di carattere equitativo anche ufficiosa.2. Il controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilitàdel ricorso, per avere la controparte riproposto le stesse censure dimerito già esaurite nei precedenti gradi di giudizio, così operando unainammissibile richiesta di riesame dell’accertamento dei fatti.3. L’eccezione è, tuttavia, infondata, poiché la doglianza formulatanon si sostanzia nella richiesta di una diversa valutazione dei fattirispetto a quella operata dal giudice di merito, ma nella prospettataviolazione delle norme disciplinano l’oggetto e l’onere della prova nellecause in cui sia proposta l’azione di ingiustificato arricchimento neiconfronti della P.A., da parte di colui che abbia eseguito in favore diquest’ultima prestazioni professionali in forza di contratto invalido pervizio di forma scritta.4. Il ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.4.1. Questa Corte ha già esaminato in modo approfondito laquestione posta con l’unico motivo di doglianza, fornendo unasoluzione interpretativa condivisa dal Collegio e meritevole di essereconfermata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019).4.2. Com’è noto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., i requisiti per laproposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vannoravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto; b)nell'ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto dicausalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lospostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nellasussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avereingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa,8 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza aborigine di taluno dei suoi requisiti.4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte – proprio con riguardo al casoin cui sia esperita l’azione di ingiustificato arricchimento nei confrontidella P.A. in conseguenza dell’esecuzione di un contratto invalido –hanno chiarito che l’autore della prestazione non ha diritto ad uncorrispettivo, né tanto meno a una prestazione equivalente a quellache gli sarebbe spettata se il contratto stipulato fosse stato valido edefficace (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).L’attività negoziale della P.A. è, infatti, soggetta a specifichecondizioni e limitazioni previste direttamente dal legislatore, costituitedalle regole c.d. dell'evidenza pubblica. Si tratta di regole volte asollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezzada parte di coloro che operano nella P.A., ricollegabili al principio delbuon andamento, in un quadro di certezza e di trasparenza, chetrovano fondamento nello stesso art. 97 Cost. Sarebbe, pertanto,illogico utilizzare il rimedio dell'art. 2041 c.c. per rendere inoperanti talinorme e ricollocare l'autore della prestazione nella medesimasituazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso con successoproprio quel contratto che la legge considera invalido (Cass., Sez. U,Sentenza n. 23385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Ovviamente, tale principio deve comunque tenere conto dellaregola di carattere generale, secondo la quale non sono ammessiarricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili,neppure a favore della P.A.È per questo che le Sezioni Unite hanno affermato che l'indennitàprevista dall'art. 2041 c.c. deve essere liquidata nei limiti delladiminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resain virtù del contratto invalido, ma pur sempre con l’esclusione dei9 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026benefici e delle aspettative connessi con la controprestazione pattuita(Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Sulla scorta di tale principio, le Sezioni Unite hanno, quindi,affermato che, quando l’azione di ingiustificato arricchimento vieneesperita dall’appaltatore che abbia dato esecuzione ad un contratto diappalto d’opera pubblica invalido (nella specie perché annullato dalgiudice amministrativo), ai fini della determinazione dell’indennizzonon può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare alrichiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione delcontratto stesso, che non può costituire neppure un mero parametrodi riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge aprecisi limiti e condizioni e in presenza di un valido contratto (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 23385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).In numerose pronunce, riferite sempre all’esperimento dell’azionedi ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. in conseguenzadell’esecuzione di contratti nulli, questa Corte ha confermato il principiosopra enunciato, affermando che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.deve essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale(detrimentum) subita da colui che ha eseguito la prestazione, conesclusione di quanto lo stesso avrebbe guadagnato (lucro cessante) seil rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (v. tra le tante Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 20308 del 20/07/2025; Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 21138 del 29/07/2024; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178 del18/03/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023; Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 20102 del 22/06/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 25861 del 14/10/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019; Cass., Sez. 3,Sentenza n. 9317 del 04/04/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20884del 22/08/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017;10 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14526 del 15/07/2016; Cass., Sez. 3,Sentenza n. 19886 del 06/10/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23780del 07/11/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20648 del 07/10/2011).4.4. Tale principio è stato enunciato anche con riguardo afattispecie analoghe a quella in esame, ove l’azione di ingiustificatoarricchimento è stata esperita dal professionista che ha svolto lapropria attività professionale a favore della P.A., ma in virtù di uncontratto invalido, perché privo della forma scritta.In questi casi, si è affermato che l’indennizzo non può esseredeterminato in base alla tariffa professionale, alla stregua delcompenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avessesvolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario chela P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesseformato oggetto d'un contratto valido (tra le tante, v. Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023 e Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).In numerose pronunce, però, si è anche precisato che la tariffaprofessionale può assumere ugualmente rilievo, quale parametro diriferimento per valutare l’arricchimento della P.A., e cioè perquantificare il risparmio da quest’ultima conseguito, rispetto alla spesache avrebbe dovuto sostenere per ottenere la prestazione in forza diun contratto valido ed efficace (così Cass. Sez. 6-1, n. 351 del10/01/2017; Cass., Sez. 2, n. 7566 del 18/03/2019; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022; v. già Cass., Sez.1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011 e Cass., Sez. 1, Sentenza n.16820 del 05/07/2013).11 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026Inoltre, questa stessa Corte ha evidenziato che, sebbene, incoerenza con la sentenza delle Sezioni Unite appena menzionata, ladiminuzione patrimoniale dell'autore della prestazione d'opera nonpossa corrispondere alla misura del compenso, determinato secondotariffa professionale, tuttavia, ai fini della valutazione deldepauperamento, così come definito dalle stesse Sezioni Unite, si devetenere conto, non solo dei costi e degli esborsi sopportati, ma anchedel sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche che il professionistaha sostenuto, ovviamente al netto di ogni percentuale di guadagno(Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.24319 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 11243 del 28/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del03/08/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024).Oltre alle spese vive, in sintesi, contribuisce a determinare ildepauperamento del professionista la stessa esecuzione dellaprestazione professionale.È, però, evidente che, per la difficoltà di determinazione del precisoammontare del valore economico di tale sacrificio di tempo e dienergie, ben può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226c.c. anche ufficiosa (v. ancora Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 25861 del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243 del 28/04/2023; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178del 18/03/2024).12 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026In alcune pronunce, questa Corte ha affermato l’assolutaimpossibilità di utilizzare la tariffa professionale per determinare ilmenzionato valore economico, non utilizzabile neppure comeparametro di riferimento, dovendo essere il giudizio sull’indennizzo deltutto distinto da quello relativo al compenso pattuito o spettante inbase ad un contratto valido ed efficace (Cass., Sez. 3, Sentenza n.9317 del 04/04/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del03/11/2020).L’orientamento che nel tempo è divenuto maggioritario, invece,condiviso anche da questo Collegio, ha ritenuto la possibilità che laperdita patrimoniale, come sopra determinata in conseguenza dellamera esecuzione della prestazione, sia valutata tenendo conto dellatariffa professionale. Ovviamente, non si tratta di operare unaliquidazione del compenso spettante al professionista, ma solo diutilizzare un parametro per attribuire un valore economico a queldispendio di tempo ed energia che ha impegnato il professionista neldare esecuzione al contratto nullo (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.12702 del 14/05/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14329 del24/05/2019; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.,Sez. 6-1, Ordinanza n. 2823 del 31/01/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 11243 del 28/04/2023; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del03/08/2023).4.5. In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che l’indennizzo daingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., nell'ipotesi diprestazione professionale resa da un privato in favore della P.A. in basead un contratto nullo per mancanza di forma scritta, ben può esserequantificato in via equitativa, utilizzando come parametro la tariffaprofessionale, con esclusione delle voci che determinerebbero ilconseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le13 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza concui la prestazione è stata resa, o applicando i minimi tariffari a frontedi un compenso pattuito in misura superiore (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 14329 del 24/05/2019).Nella stessa linea, questa stessa Corte – nel ribadire che, in temadi azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguentealla prestazione resa da un professionista in assenza di un validocontratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavoriper le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale),l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti delladiminuzione patrimoniale dal medesimo subita nell'erogazione dellaprestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito atitolo di profitto se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace– ha confermato la decisione di merito che, ai fini della determinazionedell'indennizzo dovuto, aveva assunto la parcella del professionista,redatta sulla base delle tariffe professionali e reputata congrua dalC.T.U., quale parametro comparativo dal quale desumere soltanto glielementi di costo delle attività effettivamente svolte, decurtando poi lasomma del 15% per escludere il riconoscimento del lucro cessante(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019).Numerose altre pronunce hanno seguito tale impostazione cuioccorre dare continuità (v. tra le ultime da ultimo Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243del 28/04/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2823 del 31/01/2022;Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).4.6. Nella specie, la sentenza impugnata non si è adeguata aiprincipi da ultimo enunciati.La Corte territoriale, partendo dall'esatta premessa di non poterdeterminare l'indennizzo sulla base delle tariffe professionali, ossia con14 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026riferimento al compenso che sarebbe spettato al professionista se ilcontratto fosse stato effettivamente e correttamente stipulato, non hatenuto conto del fatto che la diminuzione patrimoniale dell'autore diuna prestazione d'opera, sia pur non corrispondendo alla misura delcompenso parametrato secondo tariffa professionale, deve pur sempreesprimere in termini economici il valore del sacrificio di tempo e dienergie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentualedi guadagno. Operazione questa che per la difficoltà di precisadeterminazione ben può essere oggetto di valutazione equitativa exart. 1226 c.c., anche sulla scorta della tariffa professionale, ma solocome parametro di riferimento, per attribuire un valore economico alsacrificio di tempo e di energia del professionista che ha eseguito laprestazione.5. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvioalla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, chiamata astatuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.6. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:«In tema di azione di ingiustificato arricchimento, ildepauperamento del professionista che abbia effettuato la prestazionein favore dell’Amministrazione, in esecuzione di un contratto nullo perdifetto di forma scritta, comprende il sacrificio di tempo e di energiementali e fisiche spese dal professionista, del cui valore si deve tenerconto, al netto di ogni percentuale di guadagno, ai fini delladeterminazione dell’indennizzo, con una valutazione che, per ladifficoltà di determinazione del preciso ammontare, può essere oggettodi liquidazione ufficiosa ex art. 1226 c.c., anche sulla scorta della tariffaprofessionale, ma solo come parametro di riferimento, per attribuireun valore economico al menzionato sacrificio di tempo e di energia delprofessionista che ha eseguito la prestazione».15 di 16Numero registro generale 2463/2024Numero sezionale 4413/2025Numero di raccolta generale 8657/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per lastatuizione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli16 di 16
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