CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 25520/23 Passaretti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che gli allontanamenti sono stati ripetitivi e adeguatamente verificati; che il secondo e il terzo motivo, relativi all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generici, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, anche con riguardo al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la ritenuta recidiva in termini di bilanciamento e con i criteri adottati per stabilire l'aumento per la continuazione (v. in particolare pag. 5-6); che l'ultimo motivo, relativo alla mancata sostituzione della pena con una sanzione sostitutiva, è manifestamente infondato in relazione alla data della sentenza impugnata (20 dicembre 2022, allorché non era ancora in vigore il d.lgs. 150/2022); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis