CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 15464/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 16599-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale , – CITTA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale agli indirizzi e - Giurisdizione–Smaltimento rifiuti -Contributo ai Comuni ex art. 28 l.r Campania n. 4/2007 RGN 16599/2023 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2269 del 18 maggio 2023 della Co rte d’appello di Napoli,depositata il 11.11.2015; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 27febbraio 2024; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Tufino convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] di Napoliper la condanna degli enti al pagamento in proprio favore della somma di € 2.674.496,46, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di ristoro ambientale, come previsto dall’art. 28 della L.R. Campania n. 4 del 2007, non corrisposto per il periodo luglio 2012/dicembre 2017. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4801 del 16.05.2022, dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., sollevata da entrambi i convenuti, riconobbe il credito, accogliendo la domanda. Gli enti soccombenti proposero appello, riproponendo le medesime difese, oltre che l’eccezione di difetto di giurisdizione. Con sentenza n. 2269 del 18.05.2023 la Corte d’Appello di Napoli accolse l’eccezione, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte campana, dopo aver ricostruito la vicenda, richiamando anche precedenti del medesimo ufficio, nonché del giudice amministrativo, ha ritenuto la controversia compresa tra quelle affidate alla giurisdizione esclusiva del TAR, ai sensi dell’art. 133,comma 1, lett. p), c.p.a. Partendo dalla premessa che l’art. 28 della legge campana n. 4 del 2007 prevedeva,a carico dei soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, il versamento di un contributo a favore dei Comuni, nel cui territorio avessero sede gli impianti per il trattamento dei rifiuti medesimi, ne ha riconosciuto la funzione indennitaria, finalizzata al ristoro dei danni ambientali causatidal trattamento e smaltimento dei rifiuti; quindi, anche richiamando principi affermati in tema dalla Corte costituzionale (sentenze 22 dicembre 2010, n. 371; 5 febbraio 2010, n. 35), ha ritenuto tali controversie comprese nella complessiva gestione del ciclo rifiutie nella RGN 16599/2023 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando, pur avendo ad oggetto diritti soggettivi, l’amministrazione abbia agito con la spendita di poteri amministrativi e non nell’ambito di meri comportamenti materiali. Ha pertanto rilevato che la fonte, ex lege e non pattuita tra le parti, del contributo, e la sua inclusione tra i costi che determinano la tariffa di smaltimento, involge profili pubblicistici diretti al riconoscimento di una compensazione di tipo pecuniario dei danni ambientali provocati nel territorio dei Comuni ospitanti siti di trattamento dei rifiuti. Ha pertanto accolto l’eccezione pregiudiziale, cassando la sentenza di primo grado, per riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo. Per la cassazione della pronuncia il Comune di Tufino ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato a due motivi, con cui insiste per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. La [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli hanno resistito con controricorsi, le cui ragioni sono state ulteriormente illustrate con memorie depositate ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. La Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso sul primo motivo, con assorbimento del secondo. All’esito della adunanza camerale del 27 febbraio 2024, la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il Comune di Tufino ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 133 comma 1, lett. p), d.lgs. 104 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. Assume che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che, nella materia regolante la complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti,il mancato riconoscimento e la mancata corresponsione del ristoro abbia implicato la spendita di poteri pubblicistici, di carattere autoritativo, così da ritenere la controversia compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 2909 cod. civ., RGN 16599/2023 e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.La Corte d’appello avrebbe errato anche per aver declinato la propria giurisdizione, operando in motivazione un richiamo ad una precedentestatuizione del medesimo ufficio, passata in giudicato e rispetto alla quale il Comune di Tufino aveva proceduto alla riassunzione della controversia dinanzi al giudice amministrativo. Al contrario, sostiene il ricorrente, il giudice d’appello ha operato un improprio riferimento ad una statuizione che non poteva assumere effetti di giudicato sulla presente controversia. Il primo motivo è fondato, dovendosi riconoscere che la controversia è compresa nella giurisdizione del giudice ordinario. Con consolidato indirizzo interpretativo questa Corte ha affermato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitumsostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione (già Sez. U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno 2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis, Sez. U, 23 febbraio 2023, n. 5668; 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522). Quanto al discrimine tra le due giurisdizioni, quella del giudice ordinario deveescludersi quando il fruitore di un servizio abbia investito direttamente “scelte discrezionali” dell’amministrazione, quali ad esempio l’organizzazione del servizio, e non già il proprio rapporto di utenza. Parimenti, alla giurisdizione del giudice amministrativo appartengono le controversienelle quali la pretesa creditoria,indirizzata nei confronti della P.A. non sia fondata su ragioni afferenti regole d’adempimento di obbligazionigià assunte, e più in generale questioni attinenti all’esecuzione di un contratto, rispetto alle quali le parti si confrontano in un rapporto paritetico, bensì su ragioni che implichino un confronto con la P.A. nelle sue funzioni autoritative.RGN 16599/2023 D’altronde, come desumibile dai principi enucleati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, la cognizione di diritti non può essere attribuita al giudice amministrativo se non quale completamento della tutela per vicende in cui si evidenzi l’esercizio di poteri autoritativi, incidenti nella sfera giuridica del cittadino. Il coinvolgimento dell’azione pubblica amministrativa, come autorità, va peraltro riconosciuto anche negli atti e comportamenti riconducibili pur solo mediatamente all'esercizio del potere , così come si desume d all'art. 7 , comma 1, c.p. a . Con ciò vuole intendersi che il carattere pregiudicante del rapporto amministrativo, rispetto a quello dedotto in giudizio, va riconosciuto pur quando ilrapporto di diritto comune , attinente ad un diritto soggettivo, siaavvinto da un nesso di pregiudizialità-dipendenza al rapporto amministrativo. Quando pertanto ricorre un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra la controversia su diritti soggettivi ed il rapporto amministrativo, e si tratti di una delle materie,che l'art. 133 c. p. a. considera di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione è del giudice amministrativo. La fattispecie su cui ora si controverte non contiene un elemento che possa ricondurla al rapporto pregiudicante , nel quale la pubblica amministrazione creditriceintervenga quale autorità. A riscontro è intanto opportuno ricostruire la normativa regolatrice della fattispecie. Il credito vantato dal Comune di Tufino si inquadra nella compensazione che il ricorrente pretende in ragione della presenza sul proprio territorio di un impianto di tritovagliatura e imballaggio rifiuti (STIR), ivi collocato a seguito della scelta dei siti in cui sistemare gli impianti deputati al trattamento dei rifiuti urbani del territorio della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Si tratta cioè di un “ristoro” ambientale, per i disagi conseguenti la presenza dell’impianto, richiesto nei confronti dei soggetti che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti. Questo ristoro trovava fonte nell’art. 28 della L. R. Campania 28 marzo 2007, n. 4 (vigente ratione temporis, legge poi abrogata dall’art. 51, comma 1, della L.R. Campania 26.05.2016, n. 14), secondo cui «Ai comuni, sede di RGN 16599/2023 impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato». [OSCURATO:PERSONA] n. 8, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della G.R. della Campania,disciplinava i criteri di assegnazione del ristoro ambientale ai Comuni campani, ospitanti gl i impianti di trattamento dei rifiuti urbani, sulla base della classificazione dei medesimi e della quantificazione del contributo, da dividere tra Comune ospitante (70%) e Comuni limitrofi(30%), questi ultimi identificati entro un limite di distanza dal sito. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. Campania, n. 4 del 2007, cit., e del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in l. 26 febbraio 2010, n. 26, il servizio di gestione integrata dei rifiuti fu affidato alle Amministrazioni provinciali e quindi, a seguito della l. 7 aprile 2014, n. 56, laddove costituite, alle subentranti Città metropolitane. Quanto al territorio della Provincia di Napoli (e quindi ora della Città metropolitana), con decreto Presidenziale del 17.03.2010, n. 144, furono affidati alla [OSCURATO:SOCIETA]. i compiti e le attività attribuite alla provincia con il d.l. n. 195 del 2009. Tenendo conto della cornice normativa, il ricorrente ha evidenziato che, a parte il mese di luglio 2012, in cui la quota di ristoro era ancora fissata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17.06.2009, per il periodo corrente tra l’1 agosto 2012 e il 31 dicembre 2017 il benefitera stato calcolato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento della G.R. campana n. 8 del 2012, cit., da cui si ricavava il diritto del Comune di Tufino ad una quota pari ad € 1,8564 per ciascuna tonnellata di rifiuti . Sulla base delle tonnellate conferite nell’impianto allocato nel territorio di Tufino, secondo la documentazione formale trasmessa dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA] al Comune, ne derivava che l’ente territoriale aveva diritto al versamento dell’importo complessivo di € 2.674.496,46. Si tratta, con evidenza, di una domanda con cui l’ente ricorrente pretende il riconoscimento-ed il pagamento- di un credito, determinato sulla base di una disciplina normativa, statale e regionale, rispetto alla quale è del tutto estraneo un rapporto permeato, anche solo mediatamente, dall’esercizio di un potere pubblico da parte degli enti affidatari del servizio. Al contrario la controversia, per il suo oggetto, secondo il criterio del petitum sostanziale,corre rigorosamente nell’alveo di un rapporto paritetico tra le RGN 16599/2023 parti, trattandosi di una pretesa creditoria, riconosciuta ex lege, e pertanto afferente alla fase dell’esecuzione dell’insorto rapporto obbligatorio, rispetto al quale non possono che escludersi scelte discrezionali dell’amministrazione, e più in generale manifestazioni d’esercizio di funzioni autoritative. D’altronde, in fattispecie similari, ancorché non sovrapponibili, questa Corte ha già riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U, 26 febbraio 2021, n. 5418, in tema di benefit ambientale collegato all’esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti; 20 gennaio 2020, n. 1182). L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Il ricorso va in conclusione accolto, e, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio, provvederà ad esaminare il merito della controversia. P.Q.M. La Corte a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa l