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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28788/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 7 febbraio 2025, è stata rideterminata la pena per [OSCURATO:PERSONA], in anni 7, mesi 8 e giorni 13 di reclusione ed euro 35.555,00 di multa, confermando nel resto la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 11 giugno 2024, in ordine all'accertamento di responsabilità per i reati, uniti per continuazione, previsti e puniti ai sensi degli articoli 73 «01:› e 80 d.PR 3039/90.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 129 cod.proc.pen e all'art. 73, co.5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso dei Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Si è anche affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 -

01. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Nel caso di specie, l'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ha avuto ad oggetto la rideterminazione della pena, senza alcuna riserva in ordine alla possibilità di proporre ulteriore impugnazione in relazione alle restanti questioni.

Ne consegue che la rinuncia ai motivi di appello ha comportato il formarsi del giudicato parziale sulle questioni oggetto di rinuncia, impedendo la loro riproposizione in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 7 febbraio 2025, è stata rideterminata la pena per [OSCURATO:PERSONA], in anni 7, mesi 8 e giorni 13 di reclusione ed euro 35.555,00 di multa, confermando nel resto la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 11 giugno 2024, in ordine all'accertamento di responsabilità per i reati, uniti per continuazione, previsti e puniti ai sensi degli articoli 73 «01:› e 80 d.PR 3039/90. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 129 cod.proc.pen e all'art. 73, co.5, d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso dei Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Si è anche affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 - 01. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Nel caso di specie, l'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ha avuto ad oggetto la rideterminazione della pena, senza alcuna riserva in ordine alla possibilità di proporre ulteriore impugnazione in relazione alle restanti questioni. Ne consegue che la rinuncia ai motivi di appello ha comportato il formarsi del giudicato parziale sulle questioni oggetto di rinuncia, impedendo la loro riproposizione in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere es
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